Art. 5. 1. Possono partecipare alle licitazioni tutti i soggetti, pubblici o privati, che esercitano attivita' d'impresa. 2. Ove il capo d'istituto non abbia provveduto a bandire le gare di sua competenza entro novanta giorni dalla comunicazione del parere dell'amministrazione, quest'ultima procedera' in sostituzione con modalita' di volta in volta stabilite con decreto del Ministro. 3. Qualora la gara vada deserta, per due successive volte, e' consentita l'aggiudicazione a trattativa privata previa gara informale tra i concessionari gia' operanti nella medesima regione.