Art. 5. 
  1. Possono partecipare alle licitazioni tutti i soggetti,  pubblici
o privati, che esercitano attivita' d'impresa. 
  2. Ove il capo d'istituto non abbia provveduto a bandire le gare di
sua competenza entro novanta giorni dalla  comunicazione  del  parere
dell'amministrazione, quest'ultima  procedera'  in  sostituzione  con
modalita' di volta in volta stabilite con decreto del Ministro. 
  3. Qualora la gara vada  deserta,  per  due  successive  volte,  e'
consentita  l'aggiudicazione  a  trattativa   privata   previa   gara
informale tra i concessionari gia' operanti nella medesima regione.