Art. 6. 1. Nei casi in cui la gara sia bandita sulla base di un progetto esecutivo fornito dall'amministrazione, la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14. 2. In mancanza di progetto esecutivo, i servizi previsti dall'art. 2, lettere a) e b) sono aggiudicati all'offerta economicamente piu' vantaggiosa determinata in base ad una pluralita' di elementi variabili, da applicare separatamente e formulati in termini di coefficiente numerici da precisare nel bando. Concorrono alla valutazione i seguenti elementi: a) misura dei canoni; b) natura e qualita' degli oggetti di cui si propone la vendita o di cui si progetta la produzione anche tenendo conto della possibile diffusione nel pubblico al di fuori degli istituti; c) rendimento complessivo; d) carattere estetico e funzionale; e) valore tecnico delle soluzioni proposte; f) termine di esecuzione; g) l'offerta integrata di servizi analoghi in istituti minori su scala regionale o interregionale. 3. Per i servizi previsti dalla lettera c) dell'art. 2 si applicano i criteri di valutazione stabiliti con circolare ministeriale.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 5 della legge n. 14/1973 (Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata) e' il seguente: "Art. 5. - Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'art.1, lettera e), l'ente appaltante invia ai concorrenti, unitamente alla lettera d'invito, l'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro, senza la indicazione dei corrispondenti prezzi unitari, e un modulo a piu' colonne denominato: "lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto". Nel suddetto modulo, autenticato in ogni suo foglio dall'ente appaltante, quest'ultimo riporta per ogni categoria di lavoro e fornitura: a) nella prima colonna, l'indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro, con specifico riferimento all'elenco descrittivo; b) nella seconda colonna, l'unita' di misura e' il quantitativo previsto per ciascuna voce. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono all'ente appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, il modulo di cui ai precedenti commi, completato, nella terza colonna, con i prezzi unitari che essi si dichiarano disposti ad offrire per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro, e, nella quarta colonna, con i prodotti dei quantitativi risultanti dalla seconda colonna per i prezzi indicati nella terza. Il prezzo complessivo offerto, che e' rappresentato dalla somma di tali prodotti, viene indicato dal concorrente in calce al modulo stesso. I prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere: vale, per il caso di discordanza, il prezzo indicato in lettere. Il modulo e' sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non puo' presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte. L'autorita' che presiede la gara apre i pieghi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel precedente comma. Legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e forma la graduatoria delle offerte. Successivamente, la stessa autorita' procede, in sede di gara, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente che ha offerto il prezzo complessivo piu' vantaggioso per l'amministrazione, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e provvedendo ove si riscontrino errori di calcolo, a correggere i prodotti o la somma di cui al terzo comma del presente articolo. Se non vi siano correzioni da apportare o se, nonostante queste, l'offerta verificata resti la piu' vantaggiosa, l'autorita' che presiede la gara aggiudica i lavori al concorrente per il prezzo complessivo, eventualmente rettificato. Nel caso in cui, per effetto delle correzioni apportate all'offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo piu' vantaggioso e' stato proposto da altro concorrente, l'aggiudicazione viene dichiarata a favore di questi, anche in tal caso previa verifica dei conteggi presentati. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o al giorno successivo. L'ente appaltante puo' prestabilire, comunicandolo nelle lettere di invito alla gara, il prezzo massimo complessivo che le offerte non devono oltrepassare. I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario valgono quali prezzi contrattuali. Qualora l'offerta contenga, per categorie di lavori o forniture che incidano in misura non superiore al 10 per cento dell'importo totale, prezzi manifestamente non adeguati rispetto alle previsioni, nel contratto sara' previsto che tali prezzi valgono entro i limiti delle quantita' di lavori riportati nell'offerta, aumentati del 20 per cento. Per le quantita' eccedenti, i nuovi prezzi saranno determinati con il procedimento previsto dagli articoli 21 e 22 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. La cauzione provvisoria, prestata dal concorrente aggiudicatario, resta vincolata fino alla stipulazione del contratto, ovvero fino all'eventuale annullamento dell'aggiudicazione di cui al penultimo comma del presente articolo; le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti vengono svincolate non appena ultimata la gara. Qualora l'offerta risultata aggiudicataria, ed eventualmente altre offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, o gravi squilibri fra i prezzi unitari, l'ente appaltante verifica la composizione delle offerte e, non oltre dieci giorni dalla data della gara, chiede agli offerenti' di presentare, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, le analisi di tutti o di alcuni dei prezzi unitari e le altre giustificazioni necessarie. Quando tali elementi non siano presentati, o non vengono ritenuti adeguati, l'ente appaltante annulla con atto motivato, l'aggiudicazione, esclude le offerte ritenute inaccettabili ed appalta i lavori in favore del concorrente che segue nella graduatoria, il quale resta vincolato alla propria offerta per non oltre trenta giorni dalla data della gara. Nel caso in cui quest'ultimo concorrente non si presti a stipulare il contratto di appalto, l'ente appaltante ha diritto di pretendere, a titolo di penalita', una somma pari all'ammontare gia' stabilito per la cauzione provvisoria che verra' riscossa secondo le norme di cui al testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvate con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".