Art. 6. 
  1. Nei casi in cui la gara sia bandita sulla base  di  un  progetto
esecutivo fornito dall'amministrazione,  la  licitazione  privata  si
tiene con il metodo di cui all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 
14. 
  2. In mancanza di progetto esecutivo, i servizi previsti  dall'art.
2, lettere a) e b) sono aggiudicati all'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa  determinata  in  base  ad  una  pluralita'  di  elementi
variabili, da applicare  separatamente  e  formulati  in  termini  di
coefficiente  numerici  da  precisare  nel  bando.  Concorrono   alla
valutazione i seguenti elementi: 
    a) misura dei canoni; 
    b) natura e qualita' degli oggetti di cui si propone la vendita o
di cui si progetta la produzione anche tenendo conto della  possibile
diffusione nel pubblico al di fuori degli istituti; 
    c) rendimento complessivo; 
    d) carattere estetico e funzionale; 
    e) valore tecnico delle soluzioni proposte; 
    f) termine di esecuzione; 
    g) l'offerta integrata di servizi analoghi in istituti minori  su
scala regionale o interregionale. 
  3. Per i servizi previsti dalla lettera c) dell'art. 2 si applicano
i criteri di valutazione stabiliti con circolare ministeriale. 
 
          Nota all'art. 6:
             - Il testo dell'art. 5 della legge n. 14/1973 (Norme sui
          procedimenti  di  gara  negli  appalti  di  opere pubbliche
          mediante licitazione privata) e' il seguente:
             "Art. 5. - Quando la licitazione privata si tiene con il
          metodo di cui  all'art.1,  lettera  e),  l'ente  appaltante
          invia  ai  concorrenti,  unitamente  alla lettera d'invito,
          l'elenco  descrittivo  delle  voci  relative   alle   varie
          categorie    di    lavoro,   senza   la   indicazione   dei
          corrispondenti prezzi unitari, e un modulo a  piu'  colonne
          denominato:    "lista delle categorie di lavoro e forniture
          previste per l'esecuzione dell'appalto".
             Nel suddetto modulo,  autenticato  in  ogni  suo  foglio
          dall'ente   appaltante,   quest'ultimo   riporta  per  ogni
          categoria di lavoro e fornitura:
               a)  nella  prima  colonna,  l'indicazione  delle  voci
          relative  alle  varie  categorie  di  lavoro, con specifico
          riferimento all'elenco descrittivo;
               b)  nella  seconda  colonna,  l'unita' di misura e' il
          quantitativo previsto per ciascuna voce.
             Nel  termine  fissato  con  la  lettera  di  invito,   i
          concorrenti  rimettono all'ente appaltante, unitamente agli
          altri documenti richiesti, il modulo di cui  ai  precedenti
          commi,  completato,  nella  terza  colonna,  con  i  prezzi
          unitari che essi si dichiarano disposti ad offrire per ogni
          voce relativa alle varie  categorie  di  lavoro,  e,  nella
          quarta  colonna, con i prodotti dei quantitativi risultanti
          dalla seconda colonna per i prezzi indicati nella terza. Il
          prezzo complessivo  offerto,  che  e'  rappresentato  dalla
          somma  di  tali prodotti, viene indicato dal concorrente in
          calce al modulo stesso.
             I prezzi unitari sono indicati in cifre ed  in  lettere:
          vale,  per  il  caso  di discordanza, il prezzo indicato in
          lettere. Il modulo e' sottoscritto in  ciascun  foglio  dal
          concorrente  e non puo' presentare correzioni che non siano
          da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
             L'autorita' che presiede la gara apre i pieghi  ricevuti
          e  contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e
          le eventuali correzioni apportate  nel  modo  indicato  nel
          precedente  comma. Legge ad alta voce il prezzo complessivo
          offerto da ciascun concorrente e forma la graduatoria delle
          offerte.
             Successivamente, la stessa autorita' procede, in sede di
          gara, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente
          che ha offerto il prezzo complessivo piu'  vantaggioso  per
          l'amministrazione, tenendo per validi e immutabili i prezzi
          unitari e provvedendo ove si riscontrino errori di calcolo,
          a  correggere  i  prodotti o la somma di cui al terzo comma
          del presente articolo.
             Se non vi siano correzioni da apportare o se, nonostante
          queste, l'offerta verificata  resti  la  piu'  vantaggiosa,
          l'autorita'  che  presiede  la  gara  aggiudica i lavori al
          concorrente  per  il  prezzo   complessivo,   eventualmente
          rettificato.
             Nel  caso in cui, per effetto delle correzioni apportate
          all'offerta verificata, risulti che il  prezzo  complessivo
          piu'  vantaggioso  e'  stato proposto da altro concorrente,
          l'aggiudicazione viene dichiarata a favore di questi, anche
          in tal caso previa verifica dei conteggi presentati.
             Le sedute di gara possono essere sospese  ed  aggiornate
          ad altra ora o al giorno successivo.
             L'ente appaltante puo' prestabilire, comunicandolo nelle
          lettere  di invito alla gara, il prezzo massimo complessivo
          che le offerte non devono oltrepassare.
             I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario
          valgono quali prezzi contrattuali.
             Qualora l'offerta contenga, per categorie  di  lavori  o
          forniture  che  incidano  in misura non superiore al 10 per
          cento  dell'importo  totale,  prezzi   manifestamente   non
          adeguati  rispetto  alle  previsioni,  nel  contratto sara'
          previsto che tali  prezzi  valgono  entro  i  limiti  delle
          quantita'  di  lavori riportati nell'offerta, aumentati del
          20  per  cento.  Per le quantita' eccedenti, i nuovi prezzi
          saranno determinati  con  il  procedimento  previsto  dagli
          articoli 21 e 22 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
             La   cauzione   provvisoria,  prestata  dal  concorrente
          aggiudicatario, resta vincolata fino alla stipulazione  del
          contratto,    ovvero    fino   all'eventuale   annullamento
          dell'aggiudicazione di cui al penultimo comma del  presente
          articolo;  le  cauzioni provvisorie degli altri concorrenti
          vengono svincolate non appena ultimata la gara.
             Qualora   l'offerta   risultata    aggiudicataria,    ed
          eventualmente  altre  offerte  presentino manifestamente un
          carattere anormalmente basso rispetto alla  prestazione,  o
          gravi  squilibri  fra  i  prezzi unitari, l'ente appaltante
          verifica la composizione delle offerte e, non  oltre  dieci
          giorni  dalla  data  della  gara, chiede agli offerenti' di
          presentare, nel termine  di  dieci  giorni  dalla  data  di
          ricezione  della richiesta, le analisi di tutti o di alcuni
          dei prezzi unitari e le altre giustificazioni necessarie.
             Quando tali elementi non siano presentati, o non vengono
          ritenuti  adeguati,  l'ente  appaltante  annulla  con  atto
          motivato,  l'aggiudicazione,  esclude  le  offerte ritenute
          inaccettabili ed appalta i lavori in favore del concorrente
          che segue nella graduatoria, il quale resta vincolato  alla
          propria  offerta  per  non  oltre  trenta giorni dalla data
          della gara.
             Nel caso in cui quest'ultimo concorrente non si presti a
          stipulare il contratto di  appalto,  l'ente  appaltante  ha
          diritto  di  pretendere,  a  titolo di penalita', una somma
          pari  all'ammontare  gia'   stabilito   per   la   cauzione
          provvisoria  che verra' riscossa secondo le norme di cui al
          testo unico sulla riscossione  delle  entrate  patrimoniali
          dello Stato, approvate con regio decreto 14 aprile 1910, n.
          639".