Art. 7. 1. Per l'espletamento delle licitazioni il capo d'istituto costituisce una commissione aggiudicatrice. 2. Compongono tale commissione, oltre al capo d'istituto, presidente: a) il direttore del museo, archivio o biblioteca nel caso che tale ufficio non sia ricoperto dal capo dell'istituto; in quest'ultimo caso il componente e prescelto tra i funzionari di grado piu' elevato della carriera tecnico-scientifica in servizio presso l'istituto; b) un funzionario amministrativo in servizio presso l'istituto o in assenza, un componente scelto tra il personale di cui al punto 1. 3. La commissione e' integrata da un esperto del servizio che si intende aggiudicare designato dalla competente camera di commercio, industria e artigianato. 4. Nell'ipotesi prevista nel comma 2 dell'art. 5, la commissione aggiudicatrice e' nominata dal Ministro.