Art. 7. 
  1.  Per  l'espletamento  delle  licitazioni  il   capo   d'istituto
costituisce una commissione aggiudicatrice. 
  2.  Compongono  tale  commissione,  oltre   al   capo   d'istituto,
presidente: 
    a) il direttore del museo, archivio o  biblioteca  nel  caso  che
tale  ufficio  non  sia  ricoperto   dal   capo   dell'istituto;   in
quest'ultimo caso il componente e prescelto tra i funzionari di grado
piu' elevato della carriera tecnico-scientifica  in  servizio  presso
l'istituto; 
    b) un funzionario amministrativo in servizio presso l'istituto  o
in assenza, un componente scelto tra il personale di cui al punto 1. 
  3. La commissione e' integrata da un esperto del  servizio  che  si
intende aggiudicare designato dalla competente camera  di  commercio,
industria e artigianato. 
  4. Nell'ipotesi prevista nel comma 2 dell'art.  5,  la  commissione
aggiudicatrice e' nominata dal Ministro.