Art. 8. 
  1.  Ove  sia  ritenuto  opportuno  e  conveniente  per   promuovere
l'effettiva presenza ed efficiente gestione  dei  servizi  aggiuntivi
nei musei ed istituti minori e al fine di una proficua  gestione  dei
servizi della medesima natura da esplicarsi in musei e istituti anche
territorialmente collegati, il Ministro, su proposta  dei  competenti
capi  di  istituto,  sentiti  i  competenti  direttori  degli  uffici
centrali autorizza l'esperimento di un'unica  gara,  indicando  quale
capo d'istituto debba procedervi. 
  2. Le gare di cui al comma 1 possono essere  svolte  anche  per  la
gestione integrata di servizi aggiuntivi di musei ed istituti di enti
locali territoriali che lo richiedano, 
sentite le amministrazioni regionali interessate.  In  tali  gare  la
commissione aggiudicatrice di cui  all'art.  7  e'  integrata  da  un
componente designato dalla regione interessata.