Art. 8. 1. Ove sia ritenuto opportuno e conveniente per promuovere l'effettiva presenza ed efficiente gestione dei servizi aggiuntivi nei musei ed istituti minori e al fine di una proficua gestione dei servizi della medesima natura da esplicarsi in musei e istituti anche territorialmente collegati, il Ministro, su proposta dei competenti capi di istituto, sentiti i competenti direttori degli uffici centrali autorizza l'esperimento di un'unica gara, indicando quale capo d'istituto debba procedervi. 2. Le gare di cui al comma 1 possono essere svolte anche per la gestione integrata di servizi aggiuntivi di musei ed istituti di enti locali territoriali che lo richiedano, sentite le amministrazioni regionali interessate. In tali gare la commissione aggiudicatrice di cui all'art. 7 e' integrata da un componente designato dalla regione interessata.