Art. 5
                 Definizioni di termini radiologici

  1.  Per  l'applicazione  del  presente  decreto valgono le seguenti
definizioni di termini radiologici:
    a)  esposizione:  qualsiasi  esposizione  di persone a radiazioni
ionizzanti. Si distinguono:
    1)   l'esposizione  esterna:  esposizione  prodotta  da  sorgenti
situate all'esterno dell'organismo;
    2)   l'esposizione  interna:  esposizione  prodotta  da  sorgenti
introdotte nell'organismo;
    3)  l'esposizione totale: combinazione dell'esposizione esterna e
dell'esposizione interna;
    b)  esposizione  globale:  esposizione, considerata omogenea, del
corpo intero;
    c) esposizione parziale: esposizione che colpisce soprattutto una
parte   dell'organismo   o  uno  o  piu'  organi  o  tessuti,  oppure
esposizione del corpo intero consideata non omogenea;
    d)    dose    (H):    grandezza   radioprotezionistica   ottenuta
moltiplicando   la   dose  assorbita  (D)  per  fattori  di  modifica
determinati  a  norma  dell'articolo  96,  al  fine di qualificare il
significato   della   dose  assorbita  stessa  per  gli  scopi  della
radioprotezione;
    e)  sievert  (Sv):  nome speciale dell'unita' S.I. di dose. Se il
prodotto dei fattori di modifica e' uguale a 1
                           1 Sv = 1 J kg-1
    Quando  l'equivalente  di  dose  e'  espresso  in  rem valgono le
seguenti relazioni
    1 rem = 10-2 Sv
    1 Sv = 100 rem
    f) dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un tessuto, in
un determinato periodo di tempo, in seguito all'introduzione di uno o
piu' radionuclidi
    g)  contaminazione radioattiva: contaminazione di una matrice, di
una superficie, di un ambiente di vita o di lavoro o di un individuo,
prodotta  da  sostanze  radioattive.  Nel  caso particolare del corpo
umano,  la contaminazione radioattiva include tanto la contaminazione
esterna  quanto  la contaminazione interna, per qualsiasi via essa si
sia prodotta;
    h)  limiti  di  dose:  limiti  fissati  per  le  dosi riguardanti
l'esposizione   dei  lavoratori  esposti,  degli  apprendisti,  degli
studenti e delle persone del pubblico, per le attivita' alle quali si
applicano  le  disposizioni del presente decreto. I limiti di dose si
applicano  alla somma delle dosi ricevute per esposizione esterna nel
periodo    considerato    e    delle    dosi    impegnate   derivanti
dall'introduzione di radionuclidi nello stesso periodo;
    i)     introduzione:    attivita'    introdotta    nell'organismo
dall'ambiente esterno;
    l)  radiotossicita': tossicita' dovuta alle radiazioni ionizzanti
emesse   da  un  radionuclide  introdotto  e  dai  suoi  prodotti  di
decadimento;   la   radiotossicita'   dipende   non   soltanto  dalle
caratteristiche  radioattive  di  tale radionuclide, ma anche dal suo
stato  chimico  e  fisico,  nonche' dal metabolismo di detto elemento
nell'organismo o nell'organo;
    m)   fondo  naturale  di  radiazioni:  insieme  delle  radiazioni
ionizzanti  provenienti  da  sorgenti naturali, terrestri e cosmiche,
sempreche'  l'esposizione  che ne risulta non sia accresciuta in modo
significativo da attivita' umane;
    n) vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica, fissato per
particolari  condizioni  ai  sensi  del  presente  decreto,  ai  fini
dell'applicazione del principio di ottimizzazione.