Art. 3. Disposizioni di esercizio 1. E' vietato, nei locali di cui all'art. 1, tenere ed usare fiamme libere, fornelli o stufe a gas, stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a kerosene, apparecchi a incandescenza senza protezione, nonche' depositare sostanze che possono, per la loro vicinanza, reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni. 2. Il carico d'incendio delle attivita' di cui all'art. 1, certificato all'atto della richiesta del certificato di prevenzione incendi, non puo' essere incrementato introducendo negli ambienti nuovi elementi di arredo combustibili con esclusione del materiale librario e cartaceo la cui quantita' massima dovra' essere in ogni caso predeterminata. 3. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, e nelle rampe, il carico d'incendo esistente costituito dalle strutture, certificato come sopra, non potra' essere modificato con l'apporto di ulteriori arredi e di materiali combustibili. 4. Per le attivita' di cui al comma 1 dell'art. 1 di nuova istituzione o per gli ampliamenti da realizzare negli edifici sottoposti nella loro globalita' a tutela ai sensi della legge n. 1089/1939, il carico di incendio relativo agli arredi e al materiale depositato, con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non dovra' superare i 50 kg/m(Elevato al Quadrato) in ogni singolo ambiente. 5. Gli elementi di arredo combustibili introdotti negli ambienti successivamente alla data di entrata in vigore della presente norma, con esclusione del materiale esposto, debbono risultare omologati nelle seguenti classi di reazione al fuoco: i materiali di rivestimento dei pavimenti debbono essere di classe non superiore a 2; gli altri materiali di rivestimenti e i materiali suscettibili di prendere fuoco su ambo le facce debbono essere di classe 1; i mobili imbottiti debbono essere di classe 1 IM.