Art. 3. 
                      Disposizioni di esercizio 
  1. E' vietato, nei locali di cui all'art. 1, tenere ed usare fiamme
libere, fornelli o stufe a gas, stufe elettriche  con  resistenza  in
vista, stufe a kerosene, apparecchi a incandescenza senza protezione,
nonche' depositare sostanze  che  possono,  per  la  loro  vicinanza,
reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni. 
  2.  Il  carico  d'incendio  delle  attivita'  di  cui  all'art.  1,
certificato all'atto della richiesta del certificato  di  prevenzione
incendi, non puo' essere  incrementato  introducendo  negli  ambienti
nuovi elementi di arredo combustibili con  esclusione  del  materiale
librario e cartaceo la cui quantita' massima dovra'  essere  in  ogni
caso predeterminata. 
  3. Negli atri, nei corridoi di disimpegno,  nelle  scale,  e  nelle
rampe, il carico  d'incendo  esistente  costituito  dalle  strutture,
certificato come sopra, non potra' essere modificato con l'apporto di
ulteriori arredi e di materiali combustibili. 
  4. Per le attivita'  di  cui  al  comma  1  dell'art.  1  di  nuova
istituzione  o  per  gli  ampliamenti  da  realizzare  negli  edifici
sottoposti nella loro globalita' a tutela ai  sensi  della  legge  n.
1089/1939, il carico di incendio relativo agli arredi e al  materiale
depositato,  con  esclusione  delle   strutture   e   degli   infissi
combustibili esistenti, non dovra'  superare  i  50  kg/m(Elevato  al
Quadrato) in ogni singolo ambiente. 
  5. Gli elementi di arredo combustibili  introdotti  negli  ambienti
successivamente alla data di entrata in vigore della presente  norma,
con esclusione del materiale  esposto,  debbono  risultare  omologati
nelle  seguenti  classi  di  reazione  al  fuoco:  i   materiali   di
rivestimento dei pavimenti debbono essere di classe non  superiore  a
2; gli altri materiali di rivestimenti e i materiali suscettibili  di
prendere fuoco su ambo le facce debbono essere di classe 1; i  mobili
imbottiti debbono essere di classe 1 IM.