Art. 7. Ascensori e montacarichi 1. Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare le norme antincendio previste nei decreti del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie del 28 novembre 1987, n. 586 e del 9 dicembre 1987, n. 587 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1988 n. 71) e, per quanto compatibile, nel decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1987, n. 246 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1987 n. 148), e successive integrazioni e modificazioni.