Art. 7. 
                      Ascensori e montacarichi 
  1. Gli ascensori e  montacarichi  di  nuova  installazione  debbono
rispettare le norme antincendio previste nei decreti del Ministro per
il coordinamento delle politiche comunitarie del 28 novembre 1987, n. 
586 e  del  9  dicembre  1987,  n.  587  (pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale del 25 marzo 1988 n. 71) e,  per  quanto  compatibile,  nel
decreto  del  Ministro  dell'interno  del  16  maggio  1987,  n.  246
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1987  n.  148),  e
successive integrazioni e modificazioni.