Art. 8. 
                          Mezzi antincendio 
  1. Deve essere prevista l'installazione di un  estintore  portatile
con capacita' estinguenti non  inferiore  a  13  A  ogni  150  mq  di
superficie di pavimento; gli estintori  debbono  essere  disposti  in
posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso. 
  2. L'impianto idrico antincendio  deve  essere  realizzato  da  una
rete, possibilmente chiusa ad  anello,  dotata  di  attacchi  UNI  45
utilizzabili per il collegamento di manichette flessibili o da naspi. 
La rete idrica deve essere dimensionata  per  garantire  una  portata
minima di 240 l/min per ogni colonna montante con piu' di due idranti
e, nel caso di piu' colonne, per il funzionamento contemporaneo di  2
colonne. L'alimentazione idrica deve essere in  grado  di  assicurare
l'erogazione ai due idranti  idraulicamente  piu'  sfavoriti  di  120
l/min cadauno, con una pressione residua al bocchello di 2 bar per un
tempo di almeno 60 minuti.  Gli  idranti  di  regola  debbono  essere
collocati ad ogni piano in prossimita' degli  accessi,  delle  scale,
delle uscite, dei locali a rischio e dei depositi; la loro ubicazione
deve comunque  consentire  di  poter  intervenire  in  ogni  ambiente
dell'attivita'. Nel caso di installazione di naspi, ogni  naspo  deve
essere in grado di assicurare l'erogazione di 35 l/min alla pressione
di 1,5 bar al bocchello; la rete che alimenta i naspi deve  garantire
le predette caratteristiche idrauliche per ciascuno dei due naspi  in
posizione  idraulicamente  piu'  sfavorevole  contemporaneamente   in
funzione, con una autonomia di 60 min. Deve essere  inoltre  prevista
una rete di idranti UNI 70  esterna  al  fabbricato.  In  prossimita'
dell'ingresso  principale  in  posizione   segnalata   e   facilmente
accessibile dai mezzi di soccorso dei vigili del  fuoco  deve  essere
installato un attacco di mandata per autopompe. 
  3.  Devono  essere  installati  impianti   fissi   di   rivelazione
automatica di incendio.  Questi  debbono  essere  collegati  mediante
apposita centrale  a  dispositivi  di  allarme  ottici  e/o  acustici
percepibili in locali presidiati. 
  4. Nei locali deve essere installato almeno un sistema  di  allarme
acustico in  grado  di  avvertire  i  presenti  delle  condizioni  di
pericolo in caso di incendio. Tale sistema  deve  essere  attivato  a
giudizio del responsabile dell'attivita' o  di  un  suo  delegato.  I
dispositivi sonori devono avere caratteristiche e  sistemazione  tali
da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti. Il comando  del
funzionamento dei dispositivi sonori deve essere sistemato in  uno  o
piu' luoghi posti sotto controllo del personale. Nei locali aperti al
pubblico  deve  essere  previsto  un  impianto  di  altoparlanti   da
utilizzare  in  condizioni  di  emergenza  per  dare  le   necessarie
istruzioni ai presenti. E' ammessa l'assenza  di  detto  impianto  in
attivita' che occupano un unico  piano,  in  cui  l'affollamento,  il
numero dei locali e le loro caratteristiche siano tali da  permettere
altre soluzioni egualmente affidabili. Gli impianti  devono  disporre
di almeno due alimentazioni elettriche,  una  di  riserva  all'altra.
Un'alimentazione  almeno  deve  essere  in  grado  di  assicurare  la
trasmissione da tutti gli altoparlanti per 30 minuti consecutivi come
minimo. Le apparecchiature di trasmissione devono  essere  poste  "in
luogo sicuro"  noto  al  personale  e  facilmente  raggiungibile  dal
personale stesso.