Art. 10.
                         Fondi previdenziali
  1.  All'articolo  9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "escluse  quelle  aventi
natura  previdenziale o assistenziale, nonche' gli enti con finalita'
assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle  Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.".
  2.  Le  disposizioni  del  comma  1  si applicano a decorrere dal 1
gennaio 1994.