Art. 10. Fondi previdenziali 1. All'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonche' gli enti con finalita' assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.". 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1994.