Art. 8.
        Norme sul personale dell'Amministrazione finanziaria
 1.  Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da
altre norme di legge, chiunque sia stato definitivamente riconosciuto
colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione  per  i
quali  e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo
ad  anni  due  ovvero  per  i  medesimi   reati   abbia   beneficiato
dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444
e  seguenti  del  codice  di  procedura  penale,  non puo' assumere o
mantenere l'incarico  di  segretario  generale  del  Ministero  delle
finanze;  non  puo'  dirigere dipartimenti, (( direzioni centrali, ))
servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate; non  puo'
svolgere  funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non
puo' far parte di  alcun  organo  collegiale  che  eserciti  funzioni
proprie dell'Amministrazione finanziaria, sia a rilevanza interna che
esterna;  non  puo'  far  parte delle commissioni tributarie ne' puo'
esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici  tributari  o  dei
contribuenti.
  2. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre  1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al
potenziamento  dell'attivita'  di  controllo  si  svolgono  su   base
regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in
una  serie  di  ((  test )) psico-attitudinali, in una prova scritta,
anche a carattere teorico-pratico, ed in  un  colloquio,  in  materie
attinenti  al  profilo professionale da ricoprire. Alla prova scritta
possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano  superato  con  un
minimo  di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero
non superiore al doppio dei posti disponibili.
  3. Nell'articolo 3, comma 232, della legge  28  dicembre  1995,  n.
549, dopo la parola: "trasferiti" sono inserite le seguenti: ", anche
in soprannumero,".