Art. 8. Norme sul personale dell'Amministrazione finanziaria 1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge, chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non puo' assumere o mantenere l'incarico di segretario generale del Ministero delle finanze; non puo' dirigere dipartimenti, (( direzioni centrali, )) servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate; non puo' svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non puo' far parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell'Amministrazione finanziaria, sia a rilevanza interna che esterna; non puo' far parte delle commissioni tributarie ne' puo' esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti. 2. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attivita' di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di (( test )) psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili. 3. Nell'articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo la parola: "trasferiti" sono inserite le seguenti: ", anche in soprannumero,".