Art. 4. Identificazione 1. Il codice di identificazione dell'allevamento, dei bovini e dei bufalini, e' riportato nelle singole schede di allevamento (mod. 2/33), che devono essere conservate in apposito schedario della unita' sanitaria locale competente per territorio. Una copia di tali schede deve essere conservata dal titolare dell'azienda presso la sede dell'allevamento per almeno due anni. 2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono ritenuti comunque validi i contrassegni gia' applicati nel corso di piani di profilassi ufficiali attuati in precedenza. Sono altresi' ritenuti validi i contrassegni applicati agli animali iscritti ai libri genealogici o sottoposti ai controlli funzionali ufficiali.