Art. 4.
                           Identificazione
  1. Il codice di identificazione dell'allevamento, dei bovini e  dei
bufalini,  e'  riportato  nelle  singole  schede di allevamento (mod.
2/33), che devono  essere  conservate  in  apposito  schedario  della
unita'  sanitaria locale competente per territorio. Una copia di tali
schede deve essere conservata dal  titolare  dell'azienda  presso  la
sede dell'allevamento per almeno due anni.
  2.  Con  l'entrata in vigore del presente regolamento sono ritenuti
comunque validi i contrassegni gia' applicati nel corso di  piani  di
profilassi  ufficiali  attuati  in precedenza. Sono altresi' ritenuti
validi i  contrassegni  applicati  agli  animali  iscritti  ai  libri
genealogici o sottoposti ai controlli funzionali ufficiali.