Art. 5. Prove diagnostiche e competenze 1. Le prove ufficiali per la diagnosi della tubercolosi sono quelle indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente regolamento. 2. Gli interventi diagnostici di cui al presente regolamento sono effettuati dai veterinari ufficiali. 3. E' vietato allontanare per qualsiasi motivo i bovini e i bufalini sottoposti alle prove diagnostiche, prima della avvenuta diagnosi, salvo autorizzazione della unita' sanitaria locale competente per territorio qualora si prospetti la necessita' di una macellazione. 4. A prescindere dalla sede legale o di residenza dei titolari degli allevamenti, le operazioni di controllo diagnostico nei confronti degli animali che effettuano alpeggio, transumanza o monticazione devono essere eseguite, di norma, a cura dei servizi veterinari delle unita' sanitarie locali dove esistono strutture di ricovero o, comunque, dove gli animali stazionano per il periodo piu' lungo. 5. Salvo che per l'invio al macello, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento possono spostarsi, per le ragioni di cui al comma 4 del presente articolo, soltanto i bovini e i bufalini appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi. Gli uffici veterinari regionali provvedono per tempo ad emanare specifiche disposizioni per regolamentare la materia. 6. L'esito degli accertamenti e' riportato per ogni singolo animale sull'apposita scheda di stalla (mod. 2/33).