Art. 5.
                   Prove diagnostiche e competenze
  1. Le prove ufficiali per la diagnosi della tubercolosi sono quelle
indicate  nell'allegato  1  che  fa  parte  integrante  del  presente
regolamento.
  2.  Gli  interventi diagnostici di cui al presente regolamento sono
effettuati dai veterinari ufficiali.
  3. E' vietato  allontanare  per  qualsiasi  motivo  i  bovini  e  i
bufalini  sottoposti  alle  prove  diagnostiche, prima della avvenuta
diagnosi,  salvo  autorizzazione  della   unita'   sanitaria   locale
competente  per  territorio qualora si prospetti la necessita' di una
macellazione.
  4. A prescindere dalla sede legale  o  di  residenza  dei  titolari
degli   allevamenti,  le  operazioni  di  controllo  diagnostico  nei
confronti  degli  animali  che  effettuano  alpeggio,  transumanza  o
monticazione  devono  essere  eseguite,  di norma, a cura dei servizi
veterinari delle unita' sanitarie locali dove esistono  strutture  di
ricovero o, comunque, dove gli animali stazionano per il periodo piu'
lungo.
  5.  Salvo  che  per  l'invio  al macello, a partire dall'entrata in
vigore del presente regolamento possono spostarsi, per le ragioni  di
cui  al comma 4 del presente articolo, soltanto i bovini e i bufalini
appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi. Gli
uffici  veterinari  regionali  provvedono  per   tempo   ad   emanare
specifiche disposizioni per regolamentare la materia.
  6. L'esito degli accertamenti e' riportato per ogni singolo animale
sull'apposita scheda di stalla (mod. 2/33).