Art. 15.
                       Trattamento di missione
  1.  A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in
vigore  del  presente  decreto,  le  percentuali indicate all'art. 8,
commi  3  e  7,  del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1990,  n.  147,  sono  rideterminate entrambe nella misura del 40 per
cento.  Restano  ferme  le altre disposizioni di cui al citato art. 8
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 147/1990 ed all'art.
39  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
395.
 
          Note all'art. 15:
             - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147,
          e' riportato nelle note all'art. 6.
             - Il testo dell'art. 39 del D.P.R.  n.  395/1995  e'  il
          seguente:
             "Art.  39 (Trattamento di missione). - 1. Fermo restando
          quanto previsto dall'art.  8  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  5 giugno 1990, n. 147, i limiti di spesa
          per i pasti da consumare per incarichi di  missione  aventi
          durata  non  inferiore  ad  otto  ore sono determinati come
          segue:
              L. 42.000 per un pasto;
              L. 83.600 per due pasti.
             2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo
          giorno del mese successivo alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto.
             3.  A  decorrere  dal  31  dicembre  1995,  al personale
          comandato in missione fuori della sede di  servizio,  anche
          in  contingenti  superiori  a dieci unita', per esigenze di
          prevenzione,  sicurezza   e   controllo,   e'   dovuto   il
          trattamento  di  missione di cui all'art. 8 del decreto del
          Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, in luogo
          della indennita' supplementare di marcia prevista dall'art.
          8 della legge 23 marzo 1983, n. 78.
             4. A  decorrere  dal  1  settembre  1995,  al  personale
          inviato in missione continuativa per una durata superiore a
          trenta giorni, in localita' diversa dalla sede ordinaria di
          servizio  e  dell'abituale  dimora,  e'  data  facolta'  di
          chiedere, dietro  presentazione  di  formale  contratto  di
          locazione  o  di fattura quietanzata, il rimborso del costo
          di un alloggio per  un  importo  massimo  di  L.  1.500.000
          mensili,  in luogo del rimborso delle spese di albergo o di
          residence e per i pasti. In tale caso, le misure  tabellari
          dell'indennita'  di  trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi
          dell'art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836,
          e successive  modificazioni.  La  disposizione  di  cui  al
          presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di
          durata   della   missione   e   nella   sola   ipotesi  che
          l'Amministrazionesi trovi nella impossibilita'  di  fornire
          vitto   e   alloggio   gratuito,  al  sensi  delle  vigenti
          disposizioni.
             5. Al personale inviato in  missione  e'  anticipata,  a
          richiesta   dell'interessato,  una  somma  pari  all'intero
          importo delle spese di viaggio  nonche'  il  75  per  cento
          delle  presumibili  spese  di  vitto,  e  pernottamento nel
          limite del costo medio della categoria consentita".