Art. 16.
                        Presenza qualificata
  1. L'indennita' di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della
Repubblica  31 luglio 1995, n. 395, e' rideterminata, a decorrere dal
1  dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed
a decorrere dal 1 febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun
turno.
 
          Nota all'art. 16:
             -  Il  testo  dell'art.  41 del D.P.R. n. 395/1995 e' il
          seguente:
             "Art. 41 (Presenza qualificata). - 1. A decorrere dal  1
          novembre  1995,  al  personale  che  assicura  la  presenza
          qualificata di cui all'art. 11 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta una
          indennita' nella misura  di  L.  8.500  lorde  per  ciascun
          turno.
             2.  L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con
          quella prevista dall'art. 42, commi 1 e 2".