Art. 16. Presenza qualificata 1. L'indennita' di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' rideterminata, a decorrere dal 1 dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1 febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno.
Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 41 del D.P.R. n. 395/1995 e' il seguente: "Art. 41 (Presenza qualificata). - 1. A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta una indennita' nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno. 2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con quella prevista dall'art. 42, commi 1 e 2".