Art. 5.
                          V i g i l a n z a
  1.   Il  Ministero   delle  finanze   esercita  la   vigilanza  sui
concessionari della riscossione al fine di assicurare la regolarita',
la  tempestivita',  l'efficienza  e l'efficacia  del  servizio  della
riscossione, fermi restando  gli altri controlli previsti  da leggi e
regolamenti, sui predetti soggetti.
  2. Nell'esercizio  dell'attivita' di  vigilanza il  Ministero delle
finanze  emana  istruzioni  e,  per fini  specifici,  puo'  impartire
disposizioni ai concessionari.
  3.  L'amministrazione  finanziaria  puo' effettuare  controlli  nei
confronti  dei  concessionari,  anche avvalendosi  della  Guardia  di
finanza  e tramite  ispezioni  ed  acquisizione di  copie  di atti  e
documenti.