Art. 11
                     Piano di emergenza interno

  1.   Per   tutti   gli   stabilimenti  soggetti  alle  disposizioni
dell'articolo   8   il   gestore  e'  tenuto  a  predisporre,  previa
consultazione  del  personale che lavora nello stabilimento, il piano
di  emergenza  interno  da  adottare  nello stabilimento nei seguenti
termini:
    a) per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l'attivita';
    b) per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti al decreto
del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
    c) per gli altri stabilimenti preesistenti gia' assoggettati alla
disciplina  prevista  dal  decreto del Presidente della Repubblica n.
175  del  1988  entro  tre  mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
  2.   Il  piano  di  emergenza  interno  deve  contenere  almeno  le
informazioni  di cui all'allegato IV, punto 1, ed e' predisposto allo
scopo di:
    a)   controllare   e  circoscrivere  gli  incidenti  in  modo  da
minimizzarne  gli  effetti  e  limitarne  i  danni  per  l'uomo,  per
l'ambiente e per le cose;
    b)  mettere  in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e
l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
    c)  informare  adeguatamente  i  lavoratori e le autorita' locali
competenti;
    d)  provvedere  al  ripristino e al disinquinamento dell'ambiente
dopo un incidente rilevante.
  3.   Il   piano  di  emergenza  interno  deve  essere  riesaminato,
sperimentato  e,  se  necessario, riveduto ed aggiornato dal gestore,
previa  consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ad
intervalli  appropriati,  e,  comunque,  non superiori a tre anni. La
revisione   deve   tenere   conto   dei  cambiamenti  avvenuti  nello
stabilimento  e  nei  servizi  di  emergenza, dei progressi tecnici e
delle  nuove  conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di
incidente rilevante.
  4.  Il gestore deve trasmettere al Prefetto e alla provincia, entro
gli stessi termini di cui al comma 1, tutte le informazioni utili per
l'elaborazione  del piano di emergenza di cui all'articolo 20 secondo
la rispettiva competenza.
  5. Il Ministro dell'ambiente provvede, con regolamento da adottarsi
ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988,
n. 400, a disciplinare le forme di consultazione, di cui ai commi 1 e
3, del personale che lavora nello stabilimento.
 
              Note all'art. 11:
              -  Per  quanto concerne il decreto del Presidente della
          Repubblica  17 maggio 1988, n. 175, si veda nelle note alle
          premesse.
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e'
          il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".