Art. 12
                           Effetto domino

  1.  In  attesa  di  quanto  previsto  dall'articolo  72 del decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  il  Ministero dell'ambiente,
sentiti   la   regione  interessata  e  il  Comitato,  in  base  alle
informazioni   ricevute   dai  gestori  a  norma  dell'articolo  6  e
dell'articolo 8:
    a)  individua  gli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2,
comma  1,  per  i  quali  la  probabilita'  o  la  possibilita'  o le
conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa
del    luogo,   della   vicinanza   degli   stabilimenti   stessi   e
dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi;
    b)   accerta  che  avvenga  lo  scambio,  fra  i  gestori,  delle
informazioni   necessarie   per   consentire   di   riesaminare,   ed
eventualmente   modificare,   in   considerazione   della   natura  e
dell'entita'   del   pericolo   globale  di  incidente  rilevante,  i
rispettivi  sistemi  di  gestione  della  sicurezza,  i  rapporti  di
sicurezza  ed  i  piani  di  emergenza  interni e la diffusione delle
informazioni alla popolazione.
  2.   I  gestori  degli  stabilimenti  di  cui  al  comma  1  devono
trasmettere   al  prefetto  e  alla  provincia  entro,  quattro  mesi
dall'individuazione  del  possibile  effetto  domino, le informazioni
necessarie per gli adempimenti di competenza di cui all'articolo 20.
 
              Nota all'art. 12:
              -  L'art.  72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112,   concernente  "Conferimento  di  funzioni  e  compiti
          amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali
          in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59",
          cosi' recita:
              "Art.  72 (Attivita' a rischio di incidente rilevante).
          -   1.   Sono   conferite   alle   regioni   le  competenze
          amministrative   relative   alle  industrie  soggette  agli
          obblighi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
          Repubblica   17   agosto   1988,   n.  175,  l'adozione  di
          provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonche'
          quelle   che   per   elevata  concentrazione  di  attivita'
          industriali  a  rischio  di  incidente rilevante comportano
          l'esigenza  di  interventi  di salvaguardia dell'ambiente e
          della    popolazione    e    di    risanamento   ambientale
          subordinatamente  al verificarsi delle condizioni di cui al
          comma 3 del presente articolo.
              2.  Le regioni provvedono a disciplinare la materia con
          specifiche  normative  ai  fini del raccordo tra i soggetti
          incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del
          territorio e della popolazione.
              3.   Il   trasferimento  di  cui  al  comma  1  avviene
          subordinatamente  all'adozione  della  normativa  di cui al
          comma   2,   previa   attivazione   dell'Agenzia  regionale
          protezione  ambiente  di  cui  all'articolo  3 del decreto-
          legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazione
          dalla  legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo
          di  programma  tra  Stato  e  regione  per  la verifica dei
          presupposti  per lo svolgimento delle funzioni, nonche' per
          le procedure di dichiarazione".