Art. 14.


                    Comitati tecnico-scientifici


   1.  Sono  organi  consultivi  del  Ministero  i  seguenti Comitati
tecnico-scientifici:
   a) comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;
   b)  comitato  tecnico-scientifico  per  i  beni  architettonici  e
paesaggistici;
   c)   comitato   tecnico-scientifico  per  il  patrimonio  storico,
artistico ed etnoantropologico;
   d) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
   e)  comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti
culturali;
   f)  comitato  tecnico-scientifico per la qualita' architettonica e
urbana e per l'arte contemporanea;
   g) comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.
  2.  I  comitati  di  cui  alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del
comma 1:
   a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la
definizione   dei   programmi   nazionali  per  i  beni  culturali  e
paesaggistici e dei relativi piani di spesa;
   b)  esprimono  pareri, a richiesta del Segretario generale, (( dei
direttori  generali centrali o dei direttori regionali che presentano
richiesta  per il tramite dei direttori generali centrali competenti,
))  ed  avanzano  proposte  in  ordine  a  metodologie  e  criteri di
intervento   in   materia   di  conservazione  di  beni  culturali  e
paesaggistici;
   c)  esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti (( di
particolare rilievo, )) quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su
richiesta   del   segretario   generale   o  dei  direttori  generali
competenti;
   d)  esprimono  pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti
ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
   e)   esprimono   pareri  su  ogni  altra  questione  di  carattere
tecnico-scientifico  ad  essi  sottoposta  (( con le modalita' di cui
alla lettera b). ))
  3. Il comitato di cui alla lettera g) del comma 1:
   a)  avanza  proposte per la definizione di piani e programmi per i
beni  culturali  e  paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento
delle risorse destinate al settore;
   b)  esprime  pareri,  a  richiesta  del  Segretario generale o dei
direttori  generali,  ed  avanza  proposte  su questioni di carattere
tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.
  4. Ciascun Comitato e' composto:
   a)  da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale
tecnico-scientifico   dell'amministrazione  tra  le  professionalita'
attinenti   alla   sfera  di  competenza  del  singolo  Comitato;  il
rappresentante  del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della
cultura  e'  eletto,  al  proprio  interno,  da tutto il personale di
livello  dirigenziale  e  di area C del Ministero, appartenente sia a
profili tecnico-scientifici che a profili amministrativi;
   b)  da  due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera
di  competenza  del  singolo  Comitato,  designati  dal Ministro, nel
rispetto del principio di equilibrio di genere;
   c)   da   un   professore   universitario  di  ruolo  nei  settori
disciplinari  direttamente  attinenti  alla  sfera  di competenza del
singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.
  5.  Nel  Comitato  di  cui  al  comma  1,  lettera  e), il Ministro
assicura,  nell'ambito  delle designazioni di cui al comma 4, lettera
b),  la  presenza  di  un  esperto  nelle politiche di gestione degli
istituti  culturali.  Alle riunioni dei Comitati possono partecipare,
senza  diritto di voto, il Segretario generale o i direttori generali
competenti  per  materia.  In caso di parita' di voti, prevale quello
del presidente.
  6.  I  comitati  eleggono  a maggioranza tra i propri componenti il
presidente   ed   il  vice  presidente,  assicurando  che  non  siano
espressione  della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4.
Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine
dello  scrutinio,  diviene  presidente  il  componente  del  Comitato
designato  prioritariamente  dal Ministro. Ai componenti dei Comitati
si applica quanto previsto dall'art. 13, comma 7.
  7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta,
a  richiesta  del  Ministro o del Segretario generale, per l'esame di
questioni di carattere intersettoriale.
  8.  Le  risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento
dei  singoli  Comitati  sono  assicurate  dalle  competenti Direzioni
generali.