ART. 4 
 
(Gestore della posta  elettronica  certificata  del  Ministero  della
                             giustizia - 
                       art. 4 del regolamento) 
 
  1. Il Ministero della giustizia si avvale del  proprio  gestore  di
posta elettronica  certificata,  che  rilascia  e  gestisce  apposite
caselle di PEC degli uffici giudiziari e  degli  UNEP  da  utilizzare
esclusivamente per i servizi previsti dal regolamento,  nel  rispetto
delle specifiche tecniche riportate in questo provvedimento. 
  2.   Le   caselle   appartengono    ad    apposito    sotto-dominio
(civile.ptel.giustiziacert.it   e   penale.ptel.giustiziacert.it)   e
possono   ricevere   unicamente   messaggi   di   posta   elettronica
certificata.  I  messaggi  di  posta  elettronica  ordinaria  vengono
automaticamente scartati. 
  3. Il gestore dei servizi telematici utilizza  i  protocolli  POP3,
POP3S, IMAP,  IMAPS  e  SMTP  per  collegarsi  al  gestore  di  posta
elettronica certificata del Ministero. 
  4.  La  codifica  dei  singoli  uffici,  comprensiva  del  relativo
indirizzo di PEC, e' contenuta nel catalogo dei servizi telematici di
cui all'articolo 5, comma 3. 
  5. Non possono essere utilizzate diverse  caselle  di  PEC  per  la
trasmissione e il deposito di atti processuali. 
  6. Il Ministero della  giustizia  conserva  il  log  dei  messaggi,
transitati  attraverso  il  proprio  gestore  di  posta   elettronica
certificata, per dieci anni. A  tal  fine,  il  gestore  di  PEC  del
Ministero invia giornalmente, a una casella di posta di  sistema,  il
log in formato CSV. Il log, sottoscritto con firma digitale  o  firma
elettronica qualificata,  e'  relativo  a  tutti  gli  indirizzi  del
sotto-dominio delle caselle del processo telematico e contiene  tutti
gli eventi relativi ai messaggi pervenuti,  conservando  le  seguenti
informazioni: 
    a)  il  codice  identificativo  univoco  assegnato  al  messaggio
originale; 
    b) la data e l'ora dell'evento; 
    c) il mittente del messaggio originale; 
    d) i destinatari del messaggio originale; 
    e) l'oggetto del messaggio originale; 
    f)  il  tipo  di  evento  (accettazione,   ricezione,   consegna,
emissione ricevute, errore, ecc.); 
    g) il  codice  identificativo  dei  messaggi  correlati  generati
(ricevute, errori, ecc.); 
    h) il gestore mittente. 
  7.  Un  apposito  modulo  nell'ambito  del  portale   dei   servizi
telematici  comprende   i   componenti   funzionali   necessari   per
l'acquisizione, il salvataggio e l'interrogazione  dei  log  prodotti
dal servizio di PEC. 
  8. I web service d'interrogazione dei log PEC sono  disponibili  ai
sistemi interni al dominio Giustizia. 
  9. Le comunicazioni di atti e documenti tra l'ufficio del  pubblico
ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nella fase
delle indagini preliminari, avvengono mediante  i  gestori  di  posta
elettronica certificata delle forze di polizia, le cui  caselle  sono
rese disponibili unicamente agli utenti abilitati; in questo caso  il
gestore dei servizi telematici utilizza un canale sicuro progetto  da
un  meccanismo  di  crittografia  ai   sensi   di   quanto   previsto
dall'articolo 20.