ART. 8 
 
 (Alimentazione del registro generale degli indirizzi elettronici - 
                       art. 7 del regolamento) 
 
  1. L'alimentazione del ReGIndE avviene previo invio al responsabile
per i sistemi informativi automatizzati di un documento di censimento
contenente le informazioni necessarie ad identificare: 
    a) l'ente stesso attraverso:  codice  ente,  descrizione,  codice
fiscale/partita iva; 
    b) il nominativo e  il  codice  fiscale  del  delegato  all'invio
dell'albo, che  dovra'  sottoscrivere  con  firma  digitale  o  firma
elettronica qualificata l'albo in trasmissione; 
    c) la casella di PEC utilizzata per l'invio dell'albo. 
  2. Il documento di censimento di cui al comma  precedente  aderisce
al modello reperibile nell'area pubblica del portale e viene  inviato
all'indirizzo di posta elettronica certificata del responsabile per i
sistemi informativi automatizzati: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it. 
  3. Terminate le operazioni di censimento da parte del  responsabile
per  i  sistemi  informativi  automatizzati,  l'ente   mittente   del
documento di  censimento  riceve  una  risposta;  in  caso  di  esito
positivo,  l'ente  puo'  procedere  all'invio  dell'albo  secondo  le
seguenti specifiche: 
    a) il messaggio deve essere di posta elettronica certificata; non
sono considerati i messaggi di posta ordinaria; 
    b) non vi sono vincoli sull'oggetto ne' sul body del messaggio; 
    c) l'indirizzo di PEC mittente deve  essere  censito  tra  quelli
delegati all'invio e riportati nel documento di censimento; 
    d) deve essere allegato un solo file (ComunicazioniSoggetti.xml),
sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata; 
    e)  la  firma  digitale  o  firma  elettronica  qualificata  deve
appartenere al soggetto delegato di cui al comma 1, lettera b,  sulla
base del codice fiscale censito; 
    f)  il  file  ComunicazioniSoggetti.xml  deve   essere   conforme
all'XML-Schema di cui all'Allegato 2; 
    g) il codice ente specificato nel file  deve  essere  tra  quelli
censiti. 
  4.  Il  mancato  rispetto  di  uno  o  piu'  dei  vincoli  di   cui
all'articolo precedente comporta un  messaggio  automatico  di  esito
negativo; in questo caso l'allegato  ComunicazioniSoggetti.xml  viene
scartato. 
  5. A ogni invio corrisponde una risposta tramite PEC; il  messaggio
ha come oggetto la medesima descrizione del messaggio  originale  con
il suffisso "- Esito" e riporta in allegato l'esito dell'elaborazione
del messaggio con le eventuali eccezioni; il formato del messaggio di
esito, inviato come  allegato  al  messaggio  di  PEC,  e'  descritto
nell'Allegato 3. 
  6. L'esito si riferisce sia ad errori presenti sui dati  e,  quindi
riconducibili alle informazioni dei singoli soggetti (come ad esempio
codice fiscale  inesistente),  sia  ad  errori  legati  a  vincoli  e
prerequisiti che presuppongono la validita' dell'invio di un albo (ad
esempio: censimento dell'ente richiedente e  dei  soggetti  abilitati
all'invio dell'albo). 
  7. Ad ogni nuovo indirizzo di PEC registrato  nelle  anagrafiche  a
seguito dell'inserimento di un nuovo soggetto o di  modifica  di  uno
esistente, viene inviato un messaggio di PEC di cortesia  in  cui  si
attesta l'avvenuta registrazione.