Articolo 10 (Le variazioni di bilancio) 1. Le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e pluriennale previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono di competenza della giunta con provvedimento amministrativo. 2. Le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e pluriennale previste dall'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla legge. 3. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi, e dai regolamenti di contabilita' degli enti, le variazioni compensative fra le categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i macroaggregati del medesimo programma, le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di cassa e le variazioni al fondo di riserva per le spese impreviste possono essere effettuate dalla giunta. 4. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi, e dai regolamenti di contabilita' degli enti, anche in deroga al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del 2000, le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e pluriennale possono essere effettuate, con provvedimento amministrativo dei dirigenti o, in assenza di norme, del responsabile finanziario dell'ente.