Articolo 10 
 
                     (Le variazioni di bilancio) 
 
  1. Le variazioni  agli  stanziamenti  del  bilancio  di  previsione
annuale e pluriennale previste dall'articolo 16, comma 1, lettera  a)
del decreto legislativo n. 118 del 2011,  sono  di  competenza  della
giunta con provvedimento amministrativo. 
  2. Le variazioni  agli  stanziamenti  del  bilancio  di  previsione
annuale e pluriennale previste dall'articolo 16, comma 1, lettera  b)
del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono effettuate nel rispetto
di quanto previsto dalla legge. 
  3. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi, e  dai  regolamenti
di  contabilita'  degli  enti,  le  variazioni  compensative  fra  le
categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i  macroaggregati
del medesimo programma,  le  variazioni  di  bilancio  relative  agli
stanziamenti di cassa e le variazioni al  fondo  di  riserva  per  le
spese impreviste possono essere effettuate dalla giunta. 
  4. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi, e  dai  regolamenti
di contabilita' degli enti, anche in deroga al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 del 2000, le variazioni compensative fra capitoli
di entrata della medesima categoria e fra i  capitoli  di  spesa  del
medesimo  macroaggregato  del  bilancio  di  previsione   annuale   e
pluriennale   possono   essere    effettuate,    con    provvedimento
amministrativo dei dirigenti o, in assenza di norme, del responsabile
finanziario dell'ente.