Art. 7 
 
                        (Principi contabili) 
 
  1. Gli enti di cui all'articolo  3  che  adottano  la  contabilita'
finanziaria  adeguano  la  propria  gestione  ai  principi  contabili
generali contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23  giugno
2011  n.  118,  al  principio  contabile  generale  della  competenza
finanziaria contenuto nell'allegato  1  al  presente  decreto  ed  ai
seguenti principi contabili applicati: 
    - della contabilita' finanziaria (allegato n. 2); 
    - della contabilita' economico-patrimoniale (allegato n. 3); 
    - dei bilanci consolidati (allegato n. 4); 
  2. In attuazione del principio contabile generale della  competenza
finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto,  gli  enti
di cui al comma 1 istituiscono nei propri bilanci il 
  fondo  pluriennale  vincolato  costituito  da   risorse   accertate
destinate al finanziamento  di  obbligazioni  passive  giuridicamente
perfezionate esigibili in esercizi successivi  a  quello  in  cui  e'
accertata l'entrata. La disciplina del fondo pluriennale vincolato e'
definita   nel   principio   contabile   applicato   concernente   la
contabilita' finanziaria. 
  3. In attuazione del principio contabile generale della  competenza
finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto,  gli  enti
di cui al comma 1, prima di inserire i residui attivi e  passivi  nel
rendiconto concernente  gli  esercizi  2012  e  2013,  provvedono  al
riaccertamento  degli  stessi,  consistente  nella  revisione   delle
ragioni del mantenimento in tutto o in  parte  dei  residui.  Possono
essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili
nell'esercizio di  riferimento,  ma  non  incassate.  Possono  essere
conservate tra i residui passivi  le  spese  impegnate,  liquidate  o
liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate  e
le  spese  accertate  e  impegnate   non   esigibili   nell'esercizio
considerato, sono immediatamente  re-imputate  all'esercizio  in  cui
sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale
vincolato  dell'esercizio  in  corso  e   dell'esercizio   precedente
necessarie  alla  re-imputazione  delle   entrate   e   delle   spese
riaccertate sono effettuate con  provvedimento  amministrativo  della
giunta entro i termini previsti  per  l'approvazione  del  rendiconto
dell'esercizio precedente.