Art. 8 
 
                     (Piano dei conti integrato) 
 
  1.  Le  Regioni  e  gli  enti  regionali   che   partecipano   alla
sperimentazione adottano il piano  dei  conti  integrato,  costituito
dall'elenco  delle  unita'  elementari   del   bilancio   finanziario
gestionale e dei conti economico-patrimoniali, di cui all'allegato n.
5, che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione
dei loro documenti contabili e di finanza pubblica. 
  2. Le province, i comuni e gli altri enti locali in sperimentazione
adottano il piano dei conti integrato, costituito  dall'elenco  delle
unita' elementari del bilancio finanziario  gestionale  e  dei  conti
economico-patrimoniali, di cui all'allegato n. 6, che rappresenta  la
struttura di riferimento per la predisposizione  dei  loro  documenti
contabili e di finanza pubblica. 
  3. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai  fini
del raccordo con i capitoli e gli  articoli,  ove  previsti,  di  cui
all'articolo 14, comma 1, lettera  c),  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, e' costituito almeno dal quarto livello. Ai fini
della gestione gli enti di cui all'articolo 6 fanno riferimento anche
al quinto livello del piano dei conti. 
  4. Nel corso della sperimentazione, a seguito  delle  comunicazioni
di cui all'articolo 24, il Gruppo bilanci puo' integrare i piani  dei
conti di cui al presente articolo, dandone  tempestiva  comunicazione
ai referenti degli enti di cui all'articolo 3.