Art. 8 (Piano dei conti integrato) 1. Le Regioni e gli enti regionali che partecipano alla sperimentazione adottano il piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle unita' elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, di cui all'allegato n. 5, che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei loro documenti contabili e di finanza pubblica. 2. Le province, i comuni e gli altri enti locali in sperimentazione adottano il piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle unita' elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, di cui all'allegato n. 6, che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei loro documenti contabili e di finanza pubblica. 3. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione gli enti di cui all'articolo 6 fanno riferimento anche al quinto livello del piano dei conti. 4. Nel corso della sperimentazione, a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 24, il Gruppo bilanci puo' integrare i piani dei conti di cui al presente articolo, dandone tempestiva comunicazione ai referenti degli enti di cui all'articolo 3.