Art. 7 
 
 
     Autorizzazione al prelievo di materiale di moltiplicazione 
      «Iniziale» e «Base» e verifiche del servizio di controllo 
 
    
  1. Il servizio di controllo, sulla base dei certificati di  analisi
presentati dal costitutore o da suo delegato, autorizza, se del caso,
il prelievo di materiale dagli impianti di piante madri,  secondo  le
procedure indicate all'allegato 2 al presente decreto. 
  2. Il servizio di controllo effettua annualmente test  di  verifica
mediante l'analisi di almeno cento campionamenti dei campi di  piante
madri  gia'  verificati  dal   costitutore   l'anno   precedente   ed
autorizzati al prelievo di materiale. 
  3. Detti  test  di  verifica,  costituiti  da  campioni  singoli  o
multipli (campioni «pool») riguardano i virus previsti all'allegato I
del decreto ministeriale 7 luglio 2006.