Art. 7 Autorizzazione al prelievo di materiale di moltiplicazione «Iniziale» e «Base» e verifiche del servizio di controllo 1. Il servizio di controllo, sulla base dei certificati di analisi presentati dal costitutore o da suo delegato, autorizza, se del caso, il prelievo di materiale dagli impianti di piante madri, secondo le procedure indicate all'allegato 2 al presente decreto. 2. Il servizio di controllo effettua annualmente test di verifica mediante l'analisi di almeno cento campionamenti dei campi di piante madri gia' verificati dal costitutore l'anno precedente ed autorizzati al prelievo di materiale. 3. Detti test di verifica, costituiti da campioni singoli o multipli (campioni «pool») riguardano i virus previsti all'allegato I del decreto ministeriale 7 luglio 2006.