Art. 5 
 
 
         Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie 
 
  1. Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6  settembre
2005, n. 206, dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente: 
  «Art.  37-bis.  -  (Tutela  amministrativa   contro   le   clausole
vessatorie).  -  1.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato, sentite  le  associazioni  di  categoria  rappresentative  a
livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni,
d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di  cui  ai  commi  successivi,
dichiara la vessatorieta' delle clausole inserite nei  contratti  tra
professionisti e consumatori che si concludono  mediante  adesione  a
condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione  di  moduli,
modelli  o  formulari.  Si   applicano   le   disposizioni   previste
dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge  10  ottobre  1990,  n.
287, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 5.
In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorita' ai  sensi
dell'articolo 14, comma 2, della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria  da  2.000
euro a 20.000 euro.  Qualora  le  informazioni  o  la  documentazione
fornite  non  siano  veritiere,  l'Autorita'  applica  una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 
  2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta' della clausola  e'
diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione
del   sito   internet   istituzionale   dell'Autorita',   sul    sito
dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e  mediante
ogni altro mezzo ritenuto  opportuno  in  relazione  all'esigenza  di
informare compiutamente i consumatori a cura e spese  dell'operatore.
In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria  da  5.000
euro a 50.000 euro. 
  3.   L'imprese   interessate   hanno   facolta'   di   interpellare
preventivamente  l'Autorita'  in  merito  alla  vessatorieta'   delle
clausole che intendono utilizzare  nei  rapporti  commerciali  con  i
consumatori secondo le modalita' previste dal regolamento di  cui  al
comma 5. L'Autorita' si pronuncia sull'interpello entro il termine di
centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni  fornite
risultino  gravemente  inesatte,  incomplete  o  non  veritiere.   Le
clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non  possono
essere successivamente valutate dall'Autorita' per gli effetti di cui
al  comma  2.  Resta  in  ogni  caso  ferma  la  responsabilita'  dei
professionisti nei confronti dei consumatori. 
  4.  In  materia  di  tutela  giurisdizionale,   contro   gli   atti
dell'Autorita', adottati in applicazione del  presente  articolo,  e'
competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione
del giudice ordinario sulla validita' delle clausole vessatorie e sul
risarcimento del danno. 
  5. L'Autorita', con proprio regolamento,  disciplina  la  procedura
istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso  agli
atti, nei rispetto dei  legittimi  motivi  di  riservatezza.  Con  lo
stesso   regolamento   l'Autorita'   disciplina   le   modalita'   di
consultazione con le  associazioni  di  categoria  rappresentative  a
livello nazionale e con le camere di  commercio  interessate  o  loro
unioni attraverso l'apposita sezione del  sito  internet  di  cui  al
comma 2 nonche' la  procedura  di  interpello.  Nell'esercizio  delle
competenze di cui al presente articolo, l'Autorita' puo'  sentire  le
autorita'  di  regolazione  o  vigilanza  dei  settori   in   cui   i
professionisti interessati operano, nonche' le  camere  di  commercio
interessate o le loro unioni. 
  6. Le attivita' di cui al presente  articolo  sono  svolte  con  le
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a
legislazione vigente.» 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 37-bis del codice del
          consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.
          206, come introdotto dalla presente legge: 
              «Art.  37-bis.  -  (Tutela  amministrativa  contro   le
          clausole  vessatorie).  -  1.  L'Autorita'  garante  della 
          concorrenza e  del  mercato,  sentite  le  associazioni  di
          categoria rappresentative a livello nazionale e  le  camere
          di commercio interessate o  loro  unioni,  d'ufficio  o  su
          denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara
          la vessatorieta' delle clausole inserite nei contratti  tra
          professionisti e consumatori  che  si  concludono  mediante
          adesione a  condizioni  generali  di  contratto  o  con  la
          sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano
          le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e  4,
          della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo  le  modalita'
          previste dal regolamento di cui al  comma  5.  In  caso  di
          inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorita'  ai  sensi
          dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990,  n.
          287,  l'Autorita'  applica  una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  da  2.000  euro  a  20.000  euro.  Qualora   le
          informazioni  o  la  documentazione   fornite   non   siano
          veritiere, l'Autorita' applica una sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 
              2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta'  della
          clausola   e'   diffuso   anche   per   estratto   mediante
          pubblicazione  su  apposita  sezione  del   sito   internet
          istituzionale dell'Autorita', sul sito  dell'operatore  che
          adotta la clausola  ritenuta  vessatoria  e  mediante  ogni
          altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di
          informare  compiutamente  i  consumatori  a  cura  e  spese
          dell'operatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni
          di cui al presente comma, l'Autorita' applica una  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 
              3.   L'imprese   interessate    hanno    facolta'    di
          vessatorieta' delle clausole che intendono  utilizzare  nei
          rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalita'
          previste dal regolamento di cui al comma 5. L'Autorita'  si
          pronuncia sull'interpello entro il  termine  di  centoventi
          giorni dalla richiesta, salvo che le  informazioni  fornite
          risultino gravemente inesatte, incomplete o non  veritiere.
          Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello
          non possono essere successivamente valutate  dall'Autorita'
          per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma
          la responsabilita' dei  professionisti  nei  confronti  dei
          consumatori. 
              4. In materia di  tutela  giurisdizionale,  contro  gli
          atti dell'Autorita', adottati in applicazione del presente 
          articolo, e' competente il giudice amministrativo. E' fatta
          salva  la  giurisdizione  del   giudice   ordinario   sulla
          validita' delle clausole vessatorie e sul risarcimento  del
          danno». 
              5. L'Autorita', con proprio regolamento, disciplina  la
          procedura   istruttoria   in   modo   da    garantire    il
          contraddittorio e l'accesso agli  atti,  nei  rispetto  dei
          legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento
          l'Autorita' disciplina le modalita' di consultazione con le
          associazioni  di  categoria   rappresentative   a   livello
          nazionale e con le camere di commercio interessate  o  loro
          unioni attraverso l'apposita sezione del sito  internet  di
          cui  al  comma  2  nonche'  la  procedura  di   interpello.
          Nell'esercizio  delle  competenze  di   cui   al   presente
          articolo,  l'Autorita'  puo'  sentire   le   autorita'   di
          regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti
          interessati  operano,  nonche'  le  camere   di   commercio
          interessate o le loro unioni. 
              6. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte
          con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'
          disponibili a legislazione vigente.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 14, commi 2, 3, 4 e 5
          della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme  per  la  tutela
          della concorrenza e del mercato): 
              "Art. 14. Istruttoria. - 1. L'Autorita',  nei  casi  di
          presunta  infrazione  agli  articoli  2   o   3,   notifica
          l'apertura  dell'istruttoria  alle   imprese  e  agli  enti
          interessati.  I  titolari  o  legali  rappresentanti  delle
          imprese  ed  enti  hanno   diritto   di   essere   sentiti,
          personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore  speciale,  nel
          termine fissato  contestualmente  alla  notifica  ed  hanno
          facolta' di presentare deduzioni e pareri  in  ogni  stadio
          dell'istruttoria,  nonche'  di  essere  nuovamente  sentiti
          prima della chiusura di questa. 
              2. L'Autorita' puo' in  ogni  momento  dell'istruttoria
          richiedere alle imprese, enti o persone che  ne  siano   in
          possesso, di fornire informazioni e  di  esibire  documenti
          utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al  fine
          di controllare i documenti aziendali e di prenderne  copia,
          anche avvalendosi  della  collaborazione  di  altri  organi
          dello  Stato;  disporre  perizie  e  analisi  economiche  e
          statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
          qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. 
              3.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  o   i   dati
          riguardanti le imprese oggetto  di  istruttoria  da  parte 
          dell'Autorita' sono tutelati dal  segreto  d'ufficio  anche
          nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. 
              4. I  funzionari  dell'Autorita'  nell'esercizio  delle
          loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono  vincolati
          dal segreto d'ufficio. 
              5.  Con  provvedimento   dell'Autorita',   i   soggetti
          richiesti di fornire gli elementi di cui al  comma  2  sono
          sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria  fino  a
          cinquanta milioni di lire se rifiutano od  omettono,  senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  le  informazioni  o  di
          esibire i documenti  ovvero  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino a  cento  milioni  di  lire  se  forniscono
          informazioni od esibiscono documenti  non  veritieri.  Sono
          salve  le  diverse   sanzioni   previste   dall'ordinamento
          vigente.".