Art. 5-bis 
 
 
Finanziamento e risorse dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e
                             del mercato 
 
  1. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  dopo  il
comma 7-bis sono inseriti seguenti: 
    «7-ter.  All'onere  derivante  dal  funzionamento  dell'Autorita'
garante della concorrenza e  del  mercato  si  provvede  mediante  un
contributo  di  importo  pari  allo  0,08  per  mille  del  fatturato
risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale,
con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro,  fermi  restando  i
criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente  legge.
La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna  impresa  non
puo' essere superiore a cento volte la misura minima. 
    7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme
di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2,  comma
241, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  in  sede  di  prima
applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter e'
versato  direttamente  all'Autorita'  con  le  modalita'  determinate
dall'Autorita'  medesima  con  propria  deliberazione,  entro  il  30
ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il
contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno,  direttamente
all'Autorita' con le modalita'  determinate  dall'Autorita'  medesima
con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e  delle
modalita' di contribuzione  possono  essere  adottate  dall'Autorita'
medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5  per
mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente
all'adozione della delibera, ferma  restando  la  soglia  massima  di
contribuzione di cui al comma 7-ter». 
  2. A far data dal 1° gennaio 2013: 
    a) all'articolo 10,  comma  7,  primo  periodo,  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287, le parole da: «nei limiti del fondo» fino a: «e
dell'artigianato» sono sostituite dalle  seguenti:  «nei  limiti  del
contributo di cui al comma 7-ter»; 
    b) il comma 7-bis dell'articolo 10 della legge 10  ottobre  1990,
n. 287, e' abrogato; 
    c) all'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
la parola: «ovvero» e' sostituita dalla seguente: «e»; 
    d) all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30  dicembre  2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2009,
n. 14, le parole da: «Gli importi da» fino  a:  «specifiche  esigenze
dell'Autorita'» sono soppresse. 
  3. In  ragione  delle  nuove  competenze  attribuite  all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato in base agli articoli  1,  5,
25, 62 e 86 del presente decreto, la pianta  organica  dell'Autorita'
e' incrementata di venti posti. Ai relativi oneri si provvede con  le
risorse di cui al comma 7-ter dell'articolo 10 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, introdotto dal comma 1 del presente articolo. 
  4. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano
l'utilizzazione presso l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
mercato di un contingente di personale in posizione di comando  o  di
distacco, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad  adottare
il provvedimento di comando o di distacco entro quindici giorni dalla
richiesta, anche in deroga alle norme dei rispettivi ordinamenti. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  241,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010): 
              "241. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 e' attribuita, per
          ogni anno, all'autorita' di cui alla legge 10 ottobre 1990,
          n. 287, una quota pari: a 2,2 milioni di euro, per  ciascun
          anno, delle entrate di cui all' articolo 23 della legge  12
          agosto 1982, n. 576,  e  successive  modificazioni;  a  8,4
          milioni di euro, per ciascun anno,  delle  entrate  di  cui
          all' articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n.
          481; a 6 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 5,9  milioni
          di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate
          di cui  all'articolo 1, comma 6,  lettera  c),  numero  5),
          della legge 31 luglio 1997, n. 249; a 7  milioni  di  euro,
          per l'anno 2010, e a 7,7  milioni  di  euro,  per  ciascuno
          degli anni 2011 e 2012, delle entrate di  cui  all'articolo
          1, comma 67, della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e
          successive modificazioni. Per  gli  anni  2011  e  2012  e'
          attribuita all'autorita' di cui al  codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari:  a  1,6
          milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui  al
          citato  articolo  23  della  legge  n.  576  del  1982,   e
          successive  modificazioni;  a  3,2  milioni  di  euro,  per
          ciascun anno, delle entrate di cui al  citato  articolo  2,
          comma 38, della legge n. 481 del 1995;  a  3,6  milioni  di
          euro, per ciascun anno, delle  entrate  di  cui  al  citato
          articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge  n.
          249 del 1997; 
              a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle  entrate
          di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge  n.  266
          del 2005, e successive modificazioni. Per  gli  anni  2010,
          2011 e 2012 e' attribuita, per ogni anno, all'autorita'  di
          cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una  quota  pari:  a
          0,1 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui
          al citato articolo 23  della  legge  n.  576  del  1982,  e
          successive  modificazioni;  a  0,3  milioni  di  euro,  per
          ciascun anno, delle entrate di cui al  citato  articolo  2,
          comma 38, della legge n. 481 del 1995;  a  0,3  milioni  di
          euro, per ciascun anno, delle  entrate  di  cui  al  citato
          articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge  n.
          249 del 1997; a 0,3 milioni  di  euro,  per  ciascun  anno,
          delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67,  della
          legge n. 266 del 2005,  e  successive  modificazioni;  a  1
          milione di euro, per ciascun anno,  delle  entrate  di  cui
          all' articolo 13 della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e
          successive modificazioni, e di cui all'articolo  59,  comma
          39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le somme  di  cui
          ai  precedenti  periodi  sono   trasferite   dall'autorita'
          contribuente all'autorita' beneficiaria entro il 31 gennaio
          di ciascun anno. A fini di perequazione,  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentite   le   autorita'
          interessate, sono stabilite, senza maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica,  misure  reintegrative  in  favore  delle
          autorita' contribuenti, nei limiti del contributo  versato,
          a partire dal decimo  anno  successivo  all'erogazione  del
          contributo,   a   carico   delle   autorita'   indipendenti
          percipienti  che  a  tale  data  presentino  un  avanzo  di
          amministrazione.". 
              Si riporta il testo degli articoli 10, comma  7,  primo
          periodo, 7-bis e 16 della legge 10 ottobre  1990,  n.  287,
          come modificato dalla presente legge  a  far  data  dal  1°
          gennaio 2013: 
              "Art. 10. Autorita' garante  della  concorrenza  e  del
          mercato. (Omissis). 
              7. L'Autorita'  provvede  all'autonoma  gestione  delle
          spese  per  il  proprio  funzionamento   nei   limiti   del
          contributo di cui al comma 7-ter. La  gestione  finanziaria
          si svolge in  base  al  bilancio  di  previsione  approvato
          dall'Autorita' entro il 31 dicembre dell'anno precedente  a
          quello cui il bilancio si  riferisce.  Il  contenuto  e  la
          struttura  del  bilancio  di  previsione,  il  quale   deve
          comunque contenere le spese indicate entro i  limiti  delle
          entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui  al
          comma 6, che disciplina anche le modalita' per le eventuali
          variazioni.  Il  rendiconto  della  gestione   finanziaria,
          approvato entro  il  30  aprile  dell'anno  successivo,  e'
          soggetto al controllo della Corte dei  conti.  Il  bilancio
          preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria  sono
          pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana. 
              7-bis. (abrogato)." 
              "Art. 16. Comunicazione delle concentrazioni. -  1.  Le
          operazioni di concentrazione di cui all'articolo  5  devono
          essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora  il
          fatturato   totale   realizzato   a    livello    nazionale
          dall'insieme delle  imprese  interessate  sia  superiore  a
          cinquecento miliardi di lire, e qualora il fatturato totale
          realizzato a  livello  nazionale  dall'impresa  di  cui  e'
          prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta  miliardi
          di lire. Tali valori sono  incrementati  ogni  anno  di  un
          ammontare   equivalente   all'aumento    dell'indice    del
          deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  9,  comma  1,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  9.  Versamento  delle  sanzioni  e  comandi   di
          personale - 1. Il termine per il pagamento  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dai decreti  legislativi
          2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007,  n.  146,  irrogate
          nell'anno 2008 dall'Autorita' garante della  concorrenza  e
          del mercato, e' prorogato di trenta giorni.".