Art. 6 
 
 
            Norme per rendere efficace l'azione di classe 
 
  1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono  inserite
le seguenti: «nonche' gli interessi collettivi»; 
    b)  al  comma  2,  alinea,  sono  premesse  le  seguenti  parole:
«L'azione   di   classe   ha   per   oggetto   l'accertamento   della
responsabilita' e la  condanna  al  risarcimento  del  danno  e  alle
restituzioni in favore degli utenti consumatori.»; 
    c) al comma 2, lettera a), la parola:  «identica»  e'  sostituita
dalla seguente: «omogenea»; 
    d) al comma 2, lettera b), la parola:  «identici»  e'  sostituita
dalla seguente: «omogenei» e dopo la parola: «prodotto» sono inserite
le seguenti: «o servizio»; 
    e) al comma 2, lettera c), la parola:  «identici»  e'  sostituita
dalla seguente: «omogenei»; 
    f) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di difensore» sono
inserite le seguenti: «anche tramite posta elettronica certificata  e
fax»; 
    g) al comma 6,  secondo  periodo,  le  parole:  «l'identita'  dei
diritti individuali» sono sostituite dalle  seguenti:  «l'omogeneita'
dei diritti individuali»; 
    h) al comma 12, dopo il primo periodo sono inseriti  i  seguenti:
«In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine,  non
superiore a novanta  giorni,  per  addivenire  ad  un  accordo  sulla
liquidazione   del   danno.   Il   processo   verbale   dell'accordo,
sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo.
Scaduto il termine  senza  che  l'accordo  sia  stato  raggiunto,  il
giudice, su istanza di almeno  una  delle  parti,  liquida  le  somme
dovute ai singoli aderenti». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo  140-bis  del  codice
          del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
          n. 206, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  140-bis.  Azione  di  classe.   1.   I   diritti
          individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di  cui
          al  comma  2  nonche'  gli   interessi   collettivi;   sono
          tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo  le
          previsioni  del  presente  articolo.  A  tal  fine  ciascun
          componente della classe, anche  mediante  associazioni  cui
          da' mandato  o  comitati  cui  partecipa,  puo'  agire  per
          l'accertamento della responsabilita' e 
              per la  condanna  al  risarcimento  del  danno  e  alle
          restituzioni. 
              2. L'azione tutela: 
              L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento  della
          responsabilita' e la condanna al risarcimento del  danno  e
          alle restituzioni in favore degli utenti consumatori.; 
              a)  i  diritti  contrattuali  di  una   pluralita'   di
          consumatori e utenti  che  versano  nei  confronti  di  una
          stessa impresa in situazione omogenea,  inclusi  i  diritti
          relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341
          e 1342 del codice civile; 
              b) i diritti omogenei spettanti ai  consumatori  finali
          di un determinato prodotto o  servizio  nei  confronti  del
          relativo produttore, anche  a  prescindere  da  un  diretto
          rapporto contrattuale; 
              c) i  diritti  omogenei>  al  ristoro  del  pregiudizio
          derivante agli stessi  consumatori  e  utenti  da  pratiche
          commerciali     scorrette      o      da      comportamenti
          anticoncorrenziali. 
              3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della
          tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di
          classe, senza ministero di difensore  anche  tramite  posta
          elettronica certificata e fax. 
              L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria
          o risarcitoria individuale  fondata  sul  medesimo  titolo,
          salvo quanto previsto dal comma  15.  L'atto  di  adesione,
          contenente, oltre all'elezione di domicilio,  l'indicazione
          degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con  la
          relativa  documentazione  probatoria,  e'   depositato   in
          cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui  al
          comma 9, lettera b).  Gli  effetti  sulla  prescrizione  ai
          sensi  degli  articoli  2943  e  2945  del  codice   civile
          decorrono dalla notificazione della domanda e,  per  coloro
          che hanno aderito successivamente, dal  deposito  dell'atto
          di adesione. 
              4. La domanda e' proposta al tribunale  presso  cui  e'
          istituita la sezione specializzata di  cui  all'articolo  1
          del  decreto  legislativo  27  giugno  2003,  n.   168,   e
          successive modificazioni (169). 
              5.  La  domanda  si  propone  con  atto  di   citazione
          notificato anche all'ufficio del pubblico ministero  presso
          il tribunale adito, il quale puo' intervenire limitatamente
          al giudizio di ammissibilita'. 
              6. All'esito della prima udienza  il  tribunale  decide
          con ordinanza sull'ammissibilita' della  domanda,  ma  puo'
          sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti  ai  fini
          del  decidere  e'  in  corso   un'istruttoria   davanti   a
          un'autorita' indipendente ovvero  un  giudizio  davanti  al
          giudice   amministrativo.   La   domanda   e'    dichiarata
          inammissibile quando e'  manifestamente  infondata,  quando
          sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice
          non   ravvisa   l'omogeneita'   dei   diritti   individuali
          tutelabili  ai  sensi  del  comma  2,  nonche'  quando   il
          proponente non appare  in  grado  di  curare  adeguatamente
          l'interesse della classe. 
              7.  L'ordinanza  che  decide  sulla  ammissibilita'  e'
          reclamabile  davanti  alla  corte  d'appello  nel   termine
          perentorio di  trenta  giorni  dalla  sua  comunicazione  o
          notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte 
              d'appello decide con ordinanza in camera  di  consiglio
          non oltre quaranta giorni  dal  deposito  del  ricorso.  Il
          reclamo   dell'ordinanza   ammissiva   non   sospende    il
          procedimento davanti al tribunale. 
              8. Con  l'ordinanza  di  inammissibilita',  il  giudice
          regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice
          di procedura civile, e ordina la piu' opportuna pubblicita'
          a cura e spese del soccombente. 
              9.  Con  l'ordinanza  con  cui  ammette   l'azione   il
          tribunale fissa termini e modalita'  della  piu'  opportuna
          pubblicita',  ai  fini  della  tempestiva  adesione   degli
          appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita' e'
          condizione di procedibilita' della domanda. Con  la  stessa
          ordinanza il tribunale: 
              a)  definisce  i  caratteri  dei  diritti   individuali
          oggetto del giudizio, specificando i  criteri  in  base  ai
          quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella
          classe o devono ritenersi esclusi dall'azione; 
              b)  fissa  un  termine  perentorio,  non  superiore   a
          centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione
          della pubblicita', entro il quale  gli  atti  di  adesione,
          anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. 
              Copia  dell'ordinanza  e'  trasmessa,  a   cura   della
          cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico  che  ne
          cura ulteriori forme  di  pubblicita',  anche  mediante  la
          pubblicazione sul relativo sito internet. 
              10.  E'  escluso  l'intervento  di   terzi   ai   sensi
          dell'articolo 105 del codice di procedura civile. 
              11.  Con  l'ordinanza  con  cui  ammette  l'azione   il
          tribunale  determina  altresi'  il  corso  della  procedura
          assicurando,  nel  rispetto  del  contraddittorio,  l'equa,
          efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o
          con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni
          tempo, il tribunale prescrive  le  misure  atte  a  evitare
          indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di
          prove  o  argomenti;  onera  le  parti  della   pubblicita'
          ritenuta necessaria a tutela  degli  aderenti;  regola  nel
          modo che ritiene piu' opportuno l'istruzione  probatoria  e
          disciplina  ogni  altra  questione  di  rito,  omessa  ogni
          formalita' non essenziale al contraddittorio. 
              12. Se accoglie  la  domanda,  il  tribunale  pronuncia
          sentenza  di   condanna   con   cui   liquida,   ai   sensi
          dell'articolo 1226 del codice civile, le  somme  definitive
          dovute a coloro che hanno aderito all'azione  o  stabilisce
          il criterio omogeneo di  calcolo  per  la  liquidazione  di
          dette somme. In questo ultimo caso il giudice assegna  alle
          parti un termine,  non  superiore  a  novanta  giorni,  per
          addivenire ad un accordo sulla liquidazione del  danno.  Il
          processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle  parti  e
          dal  giudice,  costituisce  titolo  esecutivo.  Scaduto  il
          termine  senza  che  l'accordo  sia  stato  raggiunto,   il
          giudice, su istanza di almeno una delle parti,  liquida  le
          somme dovute ai singoli aderenti. In caso  di  accoglimento
          di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di
          servizi pubblici o di pubblica utilita', il tribunale tiene
          conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti  e  dei
          consumatori danneggiati nelle relative  carte  dei  servizi
          eventualmente  emanate.  La  sentenza   diviene   esecutiva
          decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti
          delle somme dovute effettuati  durante  tale  periodo  sono
          esenti  da  ogni  diritto  e  incremento,  anche  per   gli
          accessori di legge maturati  dopo  la  pubblicazione  della
          sentenza. 
              13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti  di
          cui all'articolo 283 del codice di procedura civile,  tiene
          altresi'  conto  dell'entita'   complessiva   della   somma
          gravante sul debitore, del numero  dei  creditori,  nonche'
          delle  connesse  difficolta'  di  ripetizione  in  caso  di
          accoglimento del gravame. La corte puo'  comunque  disporre
          che, fino al passaggio  in  giudicato  della  sentenza,  la
          somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e
          resti vincolata nelle forme ritenute piu' opportune. 
              14. La sentenza che definisce  il  giudizio  fa'  stato
          anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione
          individuale dei  soggetti  che  non  aderiscono  all'azione
          collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe
          per i medesimi fatti e nei confronti della  stessa  impresa
          dopo la scadenza del termine per l'adesione  assegnato  dal
          giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte  entro  detto
          termine sono riunite d'ufficio  se  pendenti  davanti  allo
          stesso tribunale;  altrimenti  il  giudice  successivamente
          adito  ordina  la  cancellazione  della  causa  dal  ruolo,
          assegnando un termine perentorio non  superiore a  sessanta
          giorni per la riassunzione davanti al primo giudice. 
              15. Le rinunce e  le  transazioni  intervenute  tra  le
          parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non  vi
          hanno espressamente consentito.  Gli  stessi  diritti  sono
          fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o  di
          chiusura anticipata del processo.