Art. 7 
 
 
Tutela delle  microimprese  da  pratiche  commerciali  ingannevoli  e
                             aggressive 
 
  1.  All'articolo  18,  comma  1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) e'  inserita
la seguente: 
    «d-bis) "microimprese": entita', societa' o associazioni, che,  a
prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attivita' economica,
anche a titolo individuale  o  familiare,  occupando  meno  di  dieci
persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo  2,
paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE  della
Commissione, del 6 maggio 2003». 
  2. All'articolo 19, comma 1, del decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206, dopo le parole: «relativa a un prodotto» sono aggiunte,
infine, le seguenti: «, nonche' alle pratiche  commerciali  scorrette
tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la  tutela  in
materia di  pubblicita'  ingannevole  e  di  pubblicita'  comparativa
illecita e' assicurata in via esclusiva  dal  decreto  legislativo  2
agosto 2007, n. 145.». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo  dell'articolo  18,  comma  1,  del
          codice di cui al  decreto  legislativo  n.  206  del  2005,
          come modificato dalla presente legge. 
              "Art. 18.  Definizioni.  -  1.  Ai  fini  del  presente
          titolo, si intende per: 
              a) «consumatore»: qualsiasi persona fisica  che,  nelle
          pratiche commerciali oggetto del  presente  titolo,  agisce
          per fini che non rientrano nel quadro della  sua  attivita'
          commerciale, industriale, artigianale o professionale; 
              b)  «professionista»:  qualsiasi   persona   fisica   o
          giuridica   che,   nelle   pratiche   commerciali   oggetto
          del presente titolo, agisce nel quadro della sua  attivita'
          commerciale, industriale,  artigianale  o  professionale  e
          chiunque agisce in nome o per conto di un professionista; 
              c) «prodotto»: qualsiasi bene o  servizio,  compresi  i
          beni immobili, i diritti e le obbligazioni; 
              d)   «pratiche   commerciali   tra   professionisti   e
          consumatori»    (di    seguito    denominate:     «pratiche
          commerciali»):  qualsiasi  azione,  omissione,  condotta  o
          dichiarazione, comunicazione commerciale  ivi  compresa  la
          pubblicita' e la commercializzazione del prodotto, posta in
          essere da un professionista, in relazione alla  promozione,
          vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori; 
              d-bis)    «microimprese»:    entita',    societa'     o
          associazioni, che, a  prescindere  dalla  forma  giuridica,
          esercitano   un'attivita'   economica,   anche   a   titolo
          individuale o familiare, occupando meno di dieci persone  e
          realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
          annuo non  superiori  a  due  milioni  di  euro,  ai  sensi
          dell'articolo   2,   paragrafo   3,   dell'allegato    alla
          raccomandazione n. 2003/361/CE  della  Commissione,  del  6
          maggio 2003; 
              e)  «falsare  in  misura  rilevante  il   comportamento
          economico  dei  consumatori»:  l'impiego  di  una   pratica
          commerciale idonea ad alterare sensibilmente  la  capacita'
          del consumatore  di  prendere  una  decisione  consapevole,
          inducendolo pertanto ad assumere una  decisione  di  natura
          commerciale che non avrebbe altrimenti preso; 
              f) «codice di condotta»: un accordo o una normativa che
          non   e'   imposta    dalle    disposizioni    legislative,
          regolamentari o amministrative di uno Stato  membro  e  che
          definisce  il  comportamento  dei  professionisti  che   si
          impegnano a rispettare tale codice in  relazione  a  una  o
          piu'  pratiche  commerciali  o  ad  uno  o   piu'   settori
          imprenditoriali specifici; 
              g)  «responsabile  del  codice»:  qualsiasi   soggetto,
          compresi un professionista o un gruppo  di  professionisti,
          responsabile della formulazione e revisione di un codice di
          condotta ovvero del controllo del rispetto  del  codice  da
          parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo; 
              h) «diligenza professionale»: il  normale  grado  della
          specifica competenza ed attenzione  che  ragionevolmente  i
          consumatori  attendono  da  un  professionista   nei   loro
          confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di
          buona fede nel settore di attivita' del professionista; 
              i) «invito all'acquisto»: una comunicazione commerciale
          indicante le caratteristiche e il prezzo  del  prodotto  in
          forme  appropriate  rispetto  al  mezzo  impiegato  per  la
          comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire  al
          consumatore di effettuare un acquisto; 
              l) «indebito condizionamento»: lo sfruttamento  di  una
          posizione di potere rispetto al consumatore per  esercitare
          una pressione, anche senza il ricorso alla forza  fisica  o
          la  minaccia  di  tale  ricorso,  in   modo   da   limitare
          notevolmente la capacita' del consumatore di  prendere  una
          decisione consapevole; 
              m) «decisione  di  natura  commerciale»:  la  decisione
          presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno  un
          prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare
          integralmente o  parzialmente,  se  tenere  un  prodotto  o
          disfarsene o  se  esercitare  un  diritto  contrattuale  in
          relazione al  prodotto;  tale  decisione  puo'  portare  il
          consumatore  a  compiere  un'azione  o  all'astenersi   dal
          compierla; 
              n)     «professione      regolamentata»:      attivita'
          professionale,  o  insieme  di   attivita'   professionali,
          l'accesso alle quali e il cui esercizio, o  una  delle  cui
          modalita'  di  esercizio,  e'  subordinata  direttamente  o
          indirettamente,  in  base   a   disposizioni   legislative,
          regolamentari o amministrative, al possesso di  determinate
          qualifiche professionali. 
              La  raccomandazione  della  Commissione  relativa  alla
          definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  19,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 206 del 2005, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 19. Ambito di  applicazione.  -  1.  Il  presente
          titolo si applica alle pratiche commerciali  scorrette  tra
          professionisti e consumatori poste in essere prima, durante
          e dopo un'operazione commerciale relativa  a  un  prodotto,
          nonche'   alle   pratiche   commerciali    scorrette    tra
          professionisti  e  microimprese.  Per  le  microimprese  la
          tutela  in  materia  di  pubblicita'   ingannevole   e   di
          pubblicita'  comparativa  illecita  e'  assicurata  in  via
          esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145. 
              Il  decreto  legislativo  2  agosto  2007,  n.  145   (
          Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE  che
          modifica  la   direttiva   84/450/CEE   sulla   pubblicita'
          ingannevole) e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  6  settembre
          2007, n. 207.