Art. 8 
 
 
                  Contenuto delle carte di servizio 
 
  1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono  tenuti
i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di  un'infrastruttura
necessaria per l'esercizio di attivita' di impresa o per  l'esercizio
di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in
modo specifico i diritti,  anche  di  natura  risarcitoria,  che  gli
utenti possono esigere nei  confronti  dei  gestori  del  servizio  e
dell'infrastruttura. 
  2. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei
servizi pubblici locali e di garantire la qualita', l'universalita' e
l'economicita' delle relative prestazioni, le Autorita'  indipendenti
di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato
di competenze di regolazione  sui  servizi  pubblici,  anche  locali,
definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve
ulteriori garanzie che  le  imprese  che  gestiscono  il  servizio  o
l'infrastruttura definiscono autonomamente.