Art. 7 
 
Importazione di medicinali emoderivati non autorizzati  in  Italia  o
  carenti  sul  territorio  nazionale  e  legalmente   in   commercio
  all'estero 
 
  1. In caso di mancanza di analoghe valide alternative terapeutiche,
l'AIFA puo' autorizzare, caso per caso, l'importazione di  medicinali
emoderivati legalmente in commercio nel  Paese  di  provenienza,  non
ancora registrati in Italia. 
  2.  In  caso  di  temporanea  carenza  di  medicinali   emoderivati
registrati in Italia e, in assenza  di  analoghe  valide  alternative
terapeutiche, l'AIFA puo' autorizzare, caso per caso,  l'importazione
di medicinali  emoderivati  legalmente  in  commercio  nel  Paese  di
provenienza. 
  3. Nei  casi  di  cui  ai  commi  1  e  2  del  presente  articolo,
l'autorizzazione viene rilasciata a seguito di specifica richiesta da
parte della struttura sanitaria, redatta  conformemente  all'allegato
3,  lettere  A)  e  B)  al  presente  decreto,  motivata  del  medico
prescrittore, a condizione che i medicinali emoderivati in  questione
risultino fabbricati nei Paesi di provenienza secondo i requisiti  di
sicurezza e di qualita' equivalenti a quelli previsti dalla normativa
nazionale   e   comunitaria.   L'AIFA,   effettuate   le   competenti
valutazioni, adotta il provvedimento finale  entro  trenta  giorni  e
rilascia al richiedente specifica autorizzazione all'importazione dei
medicinali emoderivati. 
  4.  Per  il  completamento  della  procedura  di  importazione,  il
medicinale deve essere accompagnato dal certificato di  controllo  di
stato. Nei casi in cui il controllo di stato  non  sia  previsto,  il
medicinale  e'  accompagnato  da  un  certificato  rilasciato   dalle
Autorita' sanitarie del Paese di produzione del medicinale o da altre
Autorita' all'uopo riconosciute, ai sensi  delle  normativa  vigente.
Qualora il medicinale provenga da o sia stato prodotto  in  un  Paese
Terzo, deve essere accompagnato dal certificato di rilascio del lotto
a  firma  di  persona   qualificata   operante   presso   un'officina
autorizzata con sede nel territorio dell'UE, attestante  la  presenza
di requisiti di qualita' e sicurezza, equivalenti a quelli  richiesti
dalle normative europee e la conformita' alle specifiche autorizzate. 
  5.  Resta  ferma  la  responsabilita'  della  struttura   sanitaria
richiedente di verificare che il  prodotto  importato  sia  corredato
dalla documentazione  attestante  tutti  i  requisiti  di  sicurezza,
qualita', efficacia e innocuita' previsti dalla normativa  vigente  e
che la sua utilizzazione avvenga sotto la diretta responsabilita' del
medico che lo prescrive e lo somministra. 
  6. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al fine di
ovviare alle carenze  di  medicinali  emoderivati,  l'AIFA  autorizza
altresi', caso per caso, le Aziende farmaceutiche ad  importare,  con
specifiche determinazioni  e  a  condizioni  particolari,  medicinali
emoderivati ai fini della fornitura alle strutture sanitarie  che  ne
facciano richiesta. La  richiesta  dell'Azienda,  conforme  a  quanto
previsto all'allegato 3, lettera C) al presente decreto, e' corredata
dalla  documentazione  attestante  che  i  prodotti  emoderivati   in
questione sono stati fabbricati nei Paesi di  provenienza  secondo  i
requisiti di sicurezza e di qualita' equivalenti a  quelli  richiesti
dalle normative nazionali ed europee. Nei casi in cui il controllo di
stato  non  sia  applicabile,  la  documentazione  sui  processi   di
produzione  e  purificazione  dei  relativi  lotti,  unitamente  alla
documentazione di convalida tale da garantire l'ottenimento di  lotti
omogenei,  nonche',  per  quanto  consentito  dagli  sviluppi   della
tecnica, l'assenza di contaminanti virali  specifici  e  di  patogeni
suscettibili  di  essere  trasmessi,  deve  essere  sottoposta   alle
valutazioni dell'AIFA che, acquisito al riguardo il giudizio  tecnico
dell'ISS  qualora  necessario,  rilascia  al  richiedente   specifica
autorizzazione all'importazione.  L'AIFA,  effettuate  le  competenti
valutazioni, adotta il provvedimento finale entro sessanta  giorni  e
rilascia al richiedente l'autorizzazione all'importazione.