Art. 10 
 
Art. 64, paragrafo 4,  del  regolamento  -  Indicazioni  relative  al
  contenuto zuccherino per i vini liquorosi, i  vini  frizzanti  e  i
  vini frizzanti gassificati - legge n.  82  del  20  febbraio  2006:
  indicazione relativa al contenuto zuccherino per il  mosto  di  uve
  parzialmente  fermentato  -  Indicazioni  relative   al   contenuto
  zuccherino per taluni prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP. 
 
  1. Per i vini  liquorosi  possono  essere  utilizzate  le  seguenti
indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo  abbia
un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati: 
    a) «secco»: fino a 40 g/l; 
    b) «semisecco» o «amabile»: da 40 a 100 g/l; 
    d) «dolce»: superiore a 100 g/l. 
  2. Per i vini frizzanti e  i  vini  frizzanti  gassificati  possono
essere utilizzate le seguenti indicazioni  di  tipo  di  prodotto,  a
condizione che ciascun tipo  abbia  un  tenore  di  zuccheri  residui
compreso nei limiti a margine indicati: 
    a) «secco»: da 0 a 15 g/l; 
    b) «semisecco» o «abboccato»: da 12 a 35 g/l; 
    c) «amabile»: da 30 a 50 g/l; 
    d) «dolce»: superiore a 45 g/l. 
  3. Limitatamente ai vini liquorosi e ai  vini  frizzanti  designati
con nome geografico, altre menzioni relative al tipo di prodotto e le
relative condizioni di utilizzazione possono  essere  previste  negli
specifici disciplinari di produzione DOP e IGP. 
  4. Per i vini di cui  al  comma  3,  in  deroga  alle  disposizioni
generali di cui ai comma 1  e  2,  negli  specifici  disciplinari  di
produzione possono essere altresi' previsti limiti del  tenore  degli
zuccheri residui diversi da quelli ivi  indicati,  soltanto  se  tale
diverso tenore zuccherino e' giustificato da connesse  e  particolari
condizioni chimico-fisiche  ed  organolettiche  che  devono  figurare
nello specifico disciplinare. 
  5.  Per  la  categoria  di  prodotto  vitivinicolo  «mosto  di  uve
parzialmente fermentato», di cui al n. 11  dell'allegato  XI-ter  del
reg. CE n. 1234/2007, puo'  essere  utilizzata  in  etichettatura  la
menzione «filtrato dolce», prevista dall'art. 1 della legge n. n.  82
del 20 febbraio 2006. 
  6. Per indicare il contenuto zuccherino delle categorie di prodotti
vitivinicoli di cui ai n. 11, 15 e 16 dell'allegato XI-ter  del  reg.
CE n. 1234/2007 designati senza DOP  o  IGP  puo'  essere  utilizzato
soltanto il termine «dolce».