Art. 10 Art. 64, paragrafo 4, del regolamento - Indicazioni relative al contenuto zuccherino per i vini liquorosi, i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati - legge n. 82 del 20 febbraio 2006: indicazione relativa al contenuto zuccherino per il mosto di uve parzialmente fermentato - Indicazioni relative al contenuto zuccherino per taluni prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP. 1. Per i vini liquorosi possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati: a) «secco»: fino a 40 g/l; b) «semisecco» o «amabile»: da 40 a 100 g/l; d) «dolce»: superiore a 100 g/l. 2. Per i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati: a) «secco»: da 0 a 15 g/l; b) «semisecco» o «abboccato»: da 12 a 35 g/l; c) «amabile»: da 30 a 50 g/l; d) «dolce»: superiore a 45 g/l. 3. Limitatamente ai vini liquorosi e ai vini frizzanti designati con nome geografico, altre menzioni relative al tipo di prodotto e le relative condizioni di utilizzazione possono essere previste negli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP. 4. Per i vini di cui al comma 3, in deroga alle disposizioni generali di cui ai comma 1 e 2, negli specifici disciplinari di produzione possono essere altresi' previsti limiti del tenore degli zuccheri residui diversi da quelli ivi indicati, soltanto se tale diverso tenore zuccherino e' giustificato da connesse e particolari condizioni chimico-fisiche ed organolettiche che devono figurare nello specifico disciplinare. 5. Per la categoria di prodotto vitivinicolo «mosto di uve parzialmente fermentato», di cui al n. 11 dell'allegato XI-ter del reg. CE n. 1234/2007, puo' essere utilizzata in etichettatura la menzione «filtrato dolce», prevista dall'art. 1 della legge n. n. 82 del 20 febbraio 2006. 6. Per indicare il contenuto zuccherino delle categorie di prodotti vitivinicoli di cui ai n. 11, 15 e 16 dell'allegato XI-ter del reg. CE n. 1234/2007 designati senza DOP o IGP puo' essere utilizzato soltanto il termine «dolce».