Art. 11 
 
 
Art. 66 del regolamento - Indicazioni relative  a  taluni  metodi  di
                             produzione 
 
  1. La menzione tradizionale «novello» o «vino novello», relativa al
modo in cui sono elaborati  ed  all'epoca  in  cui  sono  immessi  al
consumo i relativi vini, e' riservata alle categorie dei vini  DOP  e
IGP tranquilli e frizzanti, nel rispetto delle disposizioni riportate
all'allegato 7. 
  2. Per i  prodotti  vitivinicoli  DOP  e  IGP  eventuali  ulteriori
indicazioni,  oltre  a   quelle   disciplinate   dall'art.   66   del
regolamento, relative al modo di ottenimento  o  di  elaborazione  ed
alle loro condizioni di utilizzazione, sono previste nei disciplinari
di produzione degli specifici prodotti DOP o IGP.