Art. 11 Art. 66 del regolamento - Indicazioni relative a taluni metodi di produzione 1. La menzione tradizionale «novello» o «vino novello», relativa al modo in cui sono elaborati ed all'epoca in cui sono immessi al consumo i relativi vini, e' riservata alle categorie dei vini DOP e IGP tranquilli e frizzanti, nel rispetto delle disposizioni riportate all'allegato 7. 2. Per i prodotti vitivinicoli DOP e IGP eventuali ulteriori indicazioni, oltre a quelle disciplinate dall'art. 66 del regolamento, relative al modo di ottenimento o di elaborazione ed alle loro condizioni di utilizzazione, sono previste nei disciplinari di produzione degli specifici prodotti DOP o IGP.