Art. 12 Art. 67 del regolamento - Nome dell'unita' geografica piu' piccola o piu' grande dell'area delimitata di produzione della DOP o IGP. 1. Le unita' geografiche piu' ampie e le unita' geografiche piu' piccole dell'area delimitata di produzione di una DOP possono essere utilizzate alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale generale in materia di tutela delle denominazioni di origine, dall'art. 67, paragrafo 2 del regolamento e dagli specifici disciplinari di produzione