Art. 12 
 
Art. 67 del regolamento - Nome dell'unita' geografica piu' piccola  o
  piu' grande dell'area delimitata di produzione della DOP o IGP. 
 
  1. Le unita' geografiche piu' ampie e le  unita'  geografiche  piu'
piccole dell'area delimitata di produzione di una DOP possono  essere
utilizzate  alle  condizioni  stabilite  dalla  normativa   nazionale
generale  in  materia  di  tutela  delle  denominazioni  di  origine,
dall'art.  67,  paragrafo  2  del  regolamento  e   dagli   specifici
disciplinari di produzione