Art. 6 Art. 118-ter, paragrafo 2, art. 118-undecies, paragrafo 3, e art. 118-septvicies del reg. CE n. 1234/2007 - art. 19, paragrafo 3, e art. 62 del regolamento - Indicazione varieta' di vite - ambito nazionale deroghe. 1. E' riportato all'allegato 1 del presente decreto l'elenco delle varieta' di vite, o loro sinonimi, distintive che costituiscono una denominazione di origine protetta ai sensi dell'art. 118-ter, paragrafo 2, del reg. CE n. 1234/2007 e dell'art. 19, paragrafo 3, del regolamento. L'uso del nome delle varieta' figuranti nel predetto elenco e' riservato alle corrispondenti DOP indicate nell'apposita colonna. La protezione di cui agli articoli 118-quaterdecies e 118-vicies del CE n. 1234/2007 si applica sia al solo nome della varieta' di vite, o al suo sinonimo, figurante alla colonna 2 del predetto elenco, in qualita' di elemento costitutivo della denominazione di origine, sia all'intero nome della DOP figurante nella colonna 3 dello stesso elenco. 2. E' riportato all'allegato 2, parte A, del presente decreto l'elenco e l'ambito nazionale delle deroghe relative all'uso del nome delle varieta' di vite e loro sinonimi, costituite o contenenti nomi riservati a vini DOP e IGP, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 118-undecies, paragrafo 3, del reg. CE n. 1234/2007 e all'art. 62, paragrafo 3, del regolamento ed alle disposizioni dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP italiani interessati. 3. E' riportato all'allegato 2, parte B, del presente decreto l'elenco dei nomi delle varieta' di vite e loro sinonimi, contenuti parzialmente in una DOP o IGP, e l'ambito nazionale del relativo uso in etichettatura, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 62, paragrafo 4, del regolamento ed alle disposizioni dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP italiani interessati.