Art. 6 
 
Art. 118-ter, paragrafo 2, art. 118-undecies,  paragrafo  3,  e  art.
  118-septvicies del reg. CE n. 1234/2007 - art. 19, paragrafo  3,  e
  art. 62 del regolamento - Indicazione varieta'  di  vite  -  ambito
  nazionale deroghe. 
 
  1. E' riportato all'allegato 1 del presente decreto l'elenco  delle
varieta' di vite, o loro sinonimi, distintive che  costituiscono  una
denominazione  di  origine  protetta  ai  sensi  dell'art.   118-ter,
paragrafo 2, del reg. CE n. 1234/2007 e dell'art.  19,  paragrafo  3,
del regolamento. L'uso del nome delle varieta' figuranti nel predetto
elenco e' riservato alle corrispondenti  DOP  indicate  nell'apposita
colonna. La  protezione  di  cui  agli  articoli  118-quaterdecies  e
118-vicies del CE n. 1234/2007 si applica  sia  al  solo  nome  della
varieta' di vite, o al suo sinonimo, figurante  alla  colonna  2  del
predetto  elenco,  in  qualita'   di   elemento   costitutivo   della
denominazione di origine, sia all'intero  nome  della  DOP  figurante
nella colonna 3 dello stesso elenco. 
  2. E' riportato all'allegato  2,  parte  A,  del  presente  decreto
l'elenco e l'ambito nazionale delle deroghe relative all'uso del nome
delle varieta' di vite e loro sinonimi, costituite o contenenti  nomi
riservati a vini DOP e IGP, in conformita' alle disposizioni  di  cui
all'art. 118-undecies, paragrafo  3,  del  reg.  CE  n.  1234/2007  e
all'art. 62, paragrafo 3, del regolamento ed  alle  disposizioni  dei
disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP italiani interessati. 
  3. E' riportato all'allegato  2,  parte  B,  del  presente  decreto
l'elenco dei nomi delle varieta' di vite e loro  sinonimi,  contenuti
parzialmente in una DOP o IGP, e l'ambito nazionale del relativo  uso
in etichettatura, in conformita' alle disposizioni  di  cui  all'art.
62,  paragrafo  4,  del  regolamento   ed   alle   disposizioni   dei
disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP italiani interessati.