Art. 7 Art. 118-septvicies, paragrafo 2, lettera b) del reg. CE n. 1234/2007 - Liste vitigni da escludere nell'etichettatura e presentazione per vini senza DOP o IGP. 1. Ai fini dell'etichettatura e della presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui al reg. CE n. 1234/07, art. 118-sexvicies, paragrafo 1, che non hanno una DOP o IGP prodotti in ambito nazionale, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-septvicies, paragrafo 2, lettera b) del reg. CE n. 1234/2007, sono escluse: a) le varieta' di vite e loro sinonimi riportate agli allegati 1 e 2 del presente decreto; b) le varieta' di vite, o loro sinonimi, che contengono o sono costituite da una DOP o IGP protetta ai sensi degli articoli 118-quaterdecies e 118-vicies del reg. CE n. 1234/2007; c) le altre varieta', o loro sinonimi, elencate all'allegato 3, costituenti parzialmente il nome di una o piu' DOP o IGP italiane, ovvero in qualita' di varieta' autoctone italiane il loro uso e' strettamente connesso a specifiche tipologie di vini DOP o IGP di un determinato ambito territoriale regionale o interregionale; d) fatto salvo quanto previsto al comma 2, tutte le altre varieta' o loro sinonimi, che rappresentano una parte molto esigua della superficie vitata italiana, elencate nel registro nazionale delle varieta' di vite, sezione vitigni ad uve da vino, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2011; il registro aggiornato sara' pubblicato sul sito Internet del Ministero; 2. Conformemente alle disposizioni di cui al comma 1, e' riportato all'allegato 4 l'elenco positivo delle varieta' di vite, o loro sinonimi, che possono figurare nell'etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui al reg. CE n. 1234/07, art. 118-sexvicies, paragrafo 1, che non hanno una DOP o IGP prodotti in ambito nazionale. 3. Per i vini spumanti di cui alle categorie n. 4, 5 e 6 dell'allegato XI-ter del reg. CE n. 1234/2007, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d). Per tali categorie possono essere utilizzate le varieta' di vite elencate nel registro nazionale richiamato al comma 1, con esclusione delle varieta' di vite o loro sinonimi di cui al comma 1, lettera a) e b). Per le stesse categorie possono essere altresi' utilizzate le varieta' ed i sinonimi riportati negli allegati 3 e 4 del presente decreto.