Art. 9 bis 
 
  Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione 
 
  1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  il
comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   acquisiscono   programmi
informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicita'
e di efficienza,  tutela  degli  investimenti,  riuso  e  neutralita'
tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico
ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: 
  a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; 
  b) riutilizzo di software o parti  di  esso  sviluppati  per  conto
della pubblica amministrazione; 
  c) software libero o a codice sorgente aperto; 
  d) software fruibile in modalita' cloud computing; 
  e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; 
  f) software combinazione delle precedenti soluzioni. 
  1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di  procedere
all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto
legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  effettuano  una  valutazione
comparativa  delle  diverse  soluzioni  disponibili  sulla  base  dei
seguenti criteri: 
  a) costo complessivo del  programma  o  soluzione  quale  costo  di
acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto; 
  b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce  di  tipo
aperto nonche' di standard in grado di assicurare l'interoperabilita'
e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della
pubblica amministrazione; 
  c) garanzie del fornitore  in  materia  di  livelli  di  sicurezza,
conformita'  alla  normativa  in  materia  di  protezione  dei   dati
personali, livelli  di  servizio  tenuto  conto  della  tipologia  di
software acquisito. 
  1-ter.  Ove  dalla  valutazione  comparativa  di  tipo  tecnico  ed
economico,  secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  1-bis,   risulti
motivatamente  l'impossibilita'  di   accedere   a   soluzioni   gia'
disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a  software
liberi  o  a  codici  sorgente  aperto,  adeguati  alle  esigenze  da
soddisfare, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici  di
tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di
cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i  criteri
definiti dall'Agenzia per l'Italia  digitale,  che,  a  richiesta  di
soggetti interessati, esprime altresi' parere circa il loro  rispetto
». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 68 del citato D.Lgs.  n.  82  del
          2005, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni. 
              1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono  programmi
          informatici o parti di essi nel rispetto  dei  principi  di
          economicita' e di efficienza,  tutela  degli  investimenti,
          riuso  e  neutralita'  tecnologica,  a   seguito   di   una
          valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le
          seguenti soluzioni disponibili sul mercato: 
              a)  software  sviluppato  per  conto   della   pubblica
          amministrazione; 
              b) riutilizzo di software o parti  di  esso  sviluppati
          per conto della pubblica amministrazione; 
              c) software libero o a codice sorgente aperto; 
              d) software fruibile in modalita' cloud computing; 
              e) software di tipo  proprietario  mediante  ricorso  a
          licenza d'uso; 
              f) software combinazione delle precedenti soluzioni. 
              1-bis. A tal fine, le pubbliche  amministrazioni  prima
          di procedere all'acquisto, secondo le procedure di  cui  al
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163, effettuano una valutazione comparativa  delle  diverse
          soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri: 
              a) costo complessivo del programma  o  soluzione  quale
          costo di acquisto, di implementazione,  di  mantenimento  e
          supporto; 
              b)  livello  di  utilizzo  di  formati  di  dati  e  di
          interfacce di tipo aperto nonche' di standard in  grado  di
          assicurare   l'interoperabilita'    e    la    cooperazione
          applicativa  tra  i  diversi  sistemi   informatici   della
          pubblica amministrazione; 
              c) garanzie del fornitore  in  materia  di  livelli  di
          sicurezza,  conformita'  alla  normativa  in   materia   di
          protezione dei dati personali, livelli di  servizio  tenuto
          conto della tipologia di software acquisito. 
              1-ter.  Ove  dalla  valutazione  comparativa  di   tipo
          tecnico ed economico, secondo i criteri  di  cui  al  comma
          1-bis, risulti motivatamente l'impossibilita' di accedere a
          soluzioni  gia'  disponibili  all'interno  della   pubblica
          amministrazione, o a software liberi o  a  codici  sorgente
          aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, e' consentita
          l'acquisizione   di   programmi   informatici    di    tipo
          proprietario  mediante  ricorso   a   licenza   d'uso.   La
          valutazione di cui al presente comma e' effettuata  secondo
          le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
          digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
          altresi' parere circa il loro rispetto 
              2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o
          nell'acquisizione  dei  programmi   informatici,   adottano
          soluzioni informatiche, quando possibile  modulari,  basate
          sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70,
          che  assicurino  l'interoperabilita'  e   la   cooperazione
          applicativa e consentano la  rappresentazione  dei  dati  e
          documenti in piu'  formati,  di  cui  almeno  uno  di  tipo
          aperto,  salvo  che  ricorrano  motivate   ed   eccezionali
          esigenze. 
              2-bis.   Le   amministrazioni   pubbliche    comunicano
          tempestivamente al DigitPA  l'adozione  delle  applicazioni
          informatiche   e    delle    pratiche    tecnologiche,    e
          organizzative, adottate, fornendo ogni  utile  informazione
          ai fini della piena conoscibilita' delle soluzioni adottate
          e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e  la
          piu' ampia diffusione delle migliori pratiche. 
              3. Agli effetti del  presente  decreto  legislativo  si
          intende per: 
              a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di  dati
          reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto
          agli strumenti tecnologici necessari per la  fruizione  dei
          dati stessi; 
              b) dati di  tipo  aperto,  i  dati  che  presentano  le
          seguenti caratteristiche: 
              1) sono disponibili secondo i termini  di  una  licenza
          che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche  per
          finalita' commerciali; 
              2)   sono   accessibili   attraverso   le    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione,  ivi  comprese  le
          reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti  ai
          sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
          da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti  dei
          relativi metadati; 
              3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso  le
          tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi
          comprese le reti telematiche pubbliche  e  private,  oppure
          sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti  per  la
          loro riproduzione e divulgazione.  L'Agenzia  per  l'Italia
          digitale puo' stabilire, con propria deliberazione, i  casi
          eccezionali,   individuati   secondo   criteri   oggettivi,
          trasparenti  e  verificabili,  in  cui   essi   sono   resi
          disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. 
              4. DigitPA  istruisce  ed  aggiorna,  con  periodicita'
          almeno  annuale,   un   repertorio   dei   formati   aperti
          utilizzabili  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   delle
          modalita' di trasferimento dei formati.".