Art. 5 
 
              Iniziative di cooperazione allo sviluppo 
 
  1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e  del
Pakistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro  15.000.000  ad  integrazione  degli
stanziamenti di  cui  alla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge ((24  dicembre  2012,
n. 228)). A valere sull'autorizzazione di spesa di  cui  al  presente
comma, fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio  1987,  n.
49, puo' essere inviato o reclutato in loco personale da  organizzare
presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, sotto  il
coordinamento dell'unita' tecnica di cui all'art. 13 della  legge  26
febbraio 1987,  n.  49,  istituita  alle  dipendenze  dell'Ambasciata
d'Italia a Kabul. 
  2. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libia e  Paesi
ad essa limitrofi, Myanmar, Siria e Paesi ad essa limitrofi  Somalia,
Sudan,  Sud  Sudan,  volte  ad  assicurare  il  miglioramento   delle
condizioni di vita  della  popolazione  e  dei  rifugiati  nei  Paesi
limitrofi,  nonche'  il  sostegno  alla  ricostruzione   civile,   e'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al  30  settembre
2013, la spesa di euro 20.000.000 ad integrazione degli  stanziamenti
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.  49,  come  determinati  dalla
Tabella C allegata alla legge ((24 dicembre 2012, n.  228)),  nonche'
la spesa di euro 500.000 per la realizzazione di programmi  integrati
di sminamento umanitario, di cui alla legge  7  marzo  2001,  n.  58,
anche in altre aree e territori. Nell'ambito  dello  stanziamento  di
cui al primo periodo, fatto salvo  quanto  previsto  dalla  legge  26
febbraio 1987, n. 49, il Ministro degli affari esteri e  il  Ministro
per la cooperazione  internazionale  e  l'integrazione,  con  decreto
adottato d'intesa tra loro, possono, a decorrere dal 1° gennaio  2013
e fino al 31 dicembre 2013, destinare risorse, fino ad un massimo del
quindici per cento, per iniziative di cooperazione in altre  aree  di
crisi, per le quali emergano urgenti  necessita'  di  intervento  nel
periodo  di  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto. A valere sull'autorizzazione di spesa  di  cui  al  presente
comma, fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio  1987,  n.
49, puo' essere inviato  nel  territorio  della  Repubblica  Federale
Somala, previa verifica delle condizioni di sicurezza  ivi  presenti,
personale tecnico che manterra' il proprio coordinamento con l'Unita'
tecnica di cui all'art. 13 della  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,
istituita presso l'Ambasciata d'Italia a Nairobi. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
il Ministro degli affari esteri e il  Ministro  per  la  cooperazione
internazionale e l'integrazione, d'intesa tra loro,  identificano  le
misure  volte  ad  agevolare  l'intervento  di   organizzazioni   non
governative che intendano operare nei Paesi di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo per i fini umanitari. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dalla legge  n.  49  del  1987,  per
assicurare   il   necessario   coordinamento   delle   attivita'    e
l'organizzazione degli  interventi  e  delle  iniziative  di  cui  al
presente  articolo,  nell'ambito  degli  stanziamenti  previsti   dal
presente articolo, il Ministro degli affari esteri e il Ministro  per
la cooperazione  internazionale  e  l'integrazione,  con  decreti  di
natura  non  regolamentare  adottati  d'intesa  tra   loro,   possono
provvedere alla costituzione di strutture operative temporanee. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 13 della legge 26  febbraio  1987,
          n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia  con
          i Paesi in via di  sviluppo),  pubblicata  nel  Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  49  del  28  febbraio
          1987, e' il seguente: 
              «Art. 13 (Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi  in
          via di sviluppo). - 1.  Le  unita'  tecniche  di  cui  agli
          articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo
          dichiarati prioritari dal CICS con  accreditamento  diretto
          presso i Governi interessati nel quadro  degli  accordi  di
          cooperazione. 
              2. Le unita' tecniche sono costituite da esperti di cui
          all'art. 16, comma 1,  lettere  c)  ed  e),  e  da  esperti
          tecnico-amministrativi assegnati dalla  Direzione  generale
          per la cooperazione  allo  sviluppo  nonche'  da  personale
          assumibile in loco con contratti a tempo determinato. 
              3. I compiti delle unita' tecniche consistono: 
                a) nella predisposizione e nell'invio alla  Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
          dati   e   di   ogni   elemento   di   informazione   utile
          all'individuazione,  all'istruttoria  e  alla   valutazione
          delle   iniziative   di   cooperazione   suscettibili    di
          finanziamento; 
                b) nella predisposizione e nell'invio alla  Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
          dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di
          sviluppo del Paese di accreditamento e  sulla  cooperazione
          allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e
          da organismi internazionali; 
                c) nella supervisione e nel controllo  tecnico  delle
          iniziative di cooperazione in atto; 
                d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna
          delle attrezzature  e  dei  beni  inviati  dalla  Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo; 
                e) nell'espletamento di ogni  altro  compito  atto  a
          garantire   il   buon   andamento   delle   iniziative   di
          cooperazione nel Paese. 
              4. Ciascuna unita' tecnica e' diretta da un esperto  di
          cui all'art. 16, comma 1, lettera c) ed e),  che  risponde,
          al capo della  rappresentanza  diplomatica  competente  per
          territorio  5.  Le  unita'  tecniche  sono   dotate   dalla
          Direzione generale per la cooperazione  allo  sviluppo  dei
          fondi e delle attrezzature  necessarie  per  l'espletamento
          dei compiti ad esse affidati.». 
              - La legge 24 dicembre 2012, n. 228  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato -  Legge  di  stabilita'  2013),  e'  pubblicata  nel
          Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 29
          dicembre  2012.  La  tabella  C  prevede  gli  stanziamenti
          autorizzati in relazione a disposizioni  di  legge  la  cui
          quantificazione  annua   e'   demandata   alla   legge   di
          stabilita'. 
              - La legge 7 marzo 2001, n. 58 (Istituzione  del  Fondo
          per lo sminamento umanitario), e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001.