Art. 6 
 
Sostegno  ai  processi  di  ricostruzione   e   partecipazione   alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il  consolidamento
              dei processi di pace e di stabilizzazione 
 
  1. E'  autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e  fino  al  30
settembre 2013, la spesa di  euro  3.948.126  per  gli  interventi  a
sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi
in situazione di fragilita', di conflitto o post-conflitto e  per  il
contributo all'Unione per il Mediterraneo. Nell'ambito  del  medesimo
stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con  proprio  decreto,
puo' destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per  le
quali emergano urgenti necessita'  di  intervento  nel  ((periodo  di
applicazione delle disposizioni)) del presente decreto. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013  e  fino  al  30
settembre 2013, la  spesa  di  euro  700.000  per  la  partecipazione
italiana al Fondo fiduciario DPA dell'ONU destinato  al  Middle  East
((and)) North Africa e al Fondo fiduciario del Gruppo di Contatto per
la lotta alla pirateria istituito presso l'ONU. 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013  e  fino  al  30
settembre  2013,  la  spesa  di  euro  570.800  per   assicurare   la
partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento  della
pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di  cooperazione
dell'Organizzazione per la Sicurezza  e  la  Cooperazione  in  Europa
(OSCE). 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013  e  fino  al  30
settembre  2013,  la  spesa  di  euro  1.450.000  per  assicurare  la
partecipazione finanziaria italiana al Fondo  fiduciario  della  NATO
destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano,  al  fondo  del
NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteri stico, al  fondo
fiduciario NATO Bosnia II, destinato al ricollocamento del  personale
militare in esubero e al fondo  fiduciario  NATO  Mauritania  per  la
messa in sicurezza e distruzione di munizioni. 
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013  e  fino  al  30
settembre  2013,  la  spesa  di  euro  3.039.323  per  assicurare  la
partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre
organizzazioni internazionali. 
  6. Nell'ambito delle operazioni internazionali  di  gestione  delle
crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio  del
NATO     Senior     Civilian     Representative     nella     regione
occidentale/rappresentante del Ministero degli affari esteri a Herat,
e' autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre
2013, la spesa di euro 26.225. 
  7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013  e  fino  al  30
settembre 2013,  la  spesa  di  euro  500.000  per  l'erogazione  del
contributo italiano in favore dello Staff College con sede in Torino,
istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n.  55/278
del 12 luglio 2001 dell'Assemblea  generale  delle  Nazioni  Unite  e
finalizzato a  sostenere  le  attivita'  rivolte  alla  formazione  e
all'aggiornamento  del  personale  che  presta  servizio,  ovvero  da
inserire, presso  gli  organismi  internazionali  dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU). 
  8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013  e  fino  al  30
settembre 2013, la spesa di  euro  2.647.000  ad  integrazione  degli
stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2013  per  l'attuazione  della
legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la  partecipazione  italiana  alle
iniziative a sostegno dei processi di pace e di  rafforzamento  della
sicurezza nei Paesi dell'Africa sub-sahariana, per il rifinanziamento
dell'Italian African Peace Facility Fund e  per  l'erogazione  di  un
contributo all'UNOPS. 
  9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013  e  fino  al  30
settembre 2013, la spesa di  euro  1.000.000  per  la  partecipazione
italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per  la
Ricostruzione  e  lo  Sviluppo,  destinato  al  rafforzamento   della
cooperazione regionale nell'area. 
  10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e  fino  al  30
settembre 2013, la spesa di euro 16.257.366 per la prosecuzione degli
interventi operativi di  emergenza  e  di  sicurezza  destinati  alla
tutela dei cittadini e degli interessi italiani situati nei territori
bellici, nelle aree ad alto  rischio  e  nei  Paesi  di  conflitto  e
post-conflitto. 
  11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e  fino  al  30
settembre 2013, la spesa di euro 444.654  per  la  partecipazione  di
personale  del  Ministero  degli  affari   esteri   alle   operazioni
internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni  PESD  e
gli  Uffici  dei  Rappresentanti  Speciali  dell'Unione  Europea.  Al
predetto personale  e'  corrisposta  un'indennita',  detratta  quella
eventualmente   concessa   dall'organizzazione   internazionale    di
riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all' ottanta  per
cento di quella determinata ai sensi dell'articolo  171  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e  successive
modificazioni.  Per  incarichi  presso  il  contingente  italiano  in
missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque  superare  il
trattamento attribuito per la stessa missione all'organo  di  vertice
del medesimo contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa  di  euro  191.028
per i viaggi di servizio, ai sensi  dell'art.  186  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.   18   del   1967,   e   successive
modificazioni, del personale del Ministero  degli  affari  esteri  in
servizio presso gli uffici situati in  Afghanistan,  Iraq,  Pakistan,
Siria, Libia e per le altre aree di crisi che dovessero  manifestarsi
nel corso del periodo. 
  12. E' autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2013  e  fino  al  30
settembre 2013, la spesa di euro 4.528.501 per il rafforzamento delle
misure di sicurezza attiva, passiva nonche' per la messa in sicurezza
informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad  alta
conflittualita' e di euro 9.500.000 per il finanziamento del fondo di
cui all'art. 3, comma 159, della legge  24  dicembre  2003,  n.  350,
destinato alla messa in sicurezza delle  sedi  diplomatico-consolari,
degli Istituti di Cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero.
Alle spese di cui al presente comma non si applicano le  disposizioni
di cui all'art. 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e  fino  al  30
settembre 2013, la spesa di euro 906.708 per l'invio in  missione  di
personale del  Ministero  degli  affari  esteri  presso  le  sedi  in
Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia ed in altre
aree di crisi. Al predetto personale e' corrisposta  una  indennita',
senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella
determinata ai sensi dell'articolo 171  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e  successive  modificazioni.
E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30
settembre 2013, la spesa di euro 190.710 per  il  parziale  pagamento
delle spese di  viaggio  per  congedo  in  Italia  del  personale  in
servizio presso le medesime sedi e  per  i  familiari  a  carico.  Il
relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma  1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 spetta ogni  sei  mesi
ed e' acquisito dopo quattro mesi  ancorche'  i  viaggi  siano  stati
effettuati precedentemente. E' altresi' autorizzata, a decorrere  dal
1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 222.872
per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con  l'incarico
di  assistere  la  presenza  italiana  in  Kurdistan.   Al   medesimo
funzionario e' corrisposta una indennita' pari all'ottanta per  cento
di quella determinata ai sensi  dell'articolo  171  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18  del  1967  e  successive
modificazioni e il rimborso forfettario degli oneri  derivanti  dalla
effettuazione delle attivita' in Kurdistan, commisurato  alla  diaria
per i viaggi di servizio all'interno  dell'Iraq.  Per  l'espletamento
delle sue attivita',  il  predetto  funzionario  puo'  avvalersi  del
supporto di due unita' da reperire in loco  ((per  un  periodo))  non
superiore a quello di  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente decreto. 
  14. E' autorizzato il rifinanziamento della legge 1°  agosto  2002,
n.  182,  per  la  partecipazione  dell'Italia  alla  spesa  per   la
ristrutturazione del Quartiere Generale  del  Consiglio  Atlantico  a
Bruxelles. Al relativo onere, pari a euro 11.818.704 per l'anno 2013,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri. 
  15. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile
2002, n. 78, e' incrementato, a decorrere  dall'anno  2013,  di  euro
60.000.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  3  della
legge 4 giugno 1997, n. 170. 
  16. Al fine di assicurare la funzionalita' del  Comitato  Atlantico
Italiano,   incluso   nella   tabella   degli   enti   a    carattere
internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre  1982,  n.  948,  e
successive modificazioni, e' assegnato  in  favore  dello  stesso  un
contributo straordinario di euro 400.000 per l'anno 2013. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 6  febbraio  1992,  n.  180  (Partecipazione
          dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie  in  sede
          internazionale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          51 del 2 marzo 1992. 
              - Il testo degli articoli  171  e  181,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari  esteri),
          pubblicato  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967, e' il seguente: 
              «Art. 171 (Indennita'  di  servizio  all'estero). -  1.
          L'indennita'  di  servizio   all'estero   non   ha   natura
          retributiva  essendo  destinata  a  sopperire  agli   oneri
          derivanti  dal  servizio   all'estero   ed   e'   ad   essi
          commisurata. Essa  tiene  conto  della  peculiarita'  della
          prestazione  lavorativa  all'estero,  in   relazione   alle
          specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare. 
              2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita: 
                a) dall'indennita' base di cui  all'allegata  tabella
          A; 
                b) dalle maggiorazioni  relative  ai  singoli  uffici
          determinate secondo coefficienti di sede  da  fissarsi  con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica sentita  la  commissione  di  cui  all'art.  172.
          Qualora  ricorrano  esigenze  particolari,  possono  essere
          fissati coefficienti differenti  per  i  singoli  posti  di
          organico in uno stesso ufficio. 
              3. I coefficienti di  sede  sono  fissati,  nei  limiti
          delle disponibilita' finanziarie, sulla base: 
                a) del costo della vita, desunto dai dati  statistici
          elaborati dalle Nazioni Unite e  dall'Unione  europea,  con
          particolare  riferimento  al  costo  degli  alloggi  e  dei
          servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di  agenzie
          specializzate a livello internazionale; 
                b) degli  oneri  connessi  con  la  vita  all'estero,
          determinati in relazione al tenore di  vita  ed  al  decoro
          connesso  con  gli  obblighi   derivanti   dalle   funzioni
          esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
          rappresentanze  diplomatiche  e  degli  uffici   consolari,
          nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del  Ministero
          e delle rappresentanze all'estero; 
                c) del corso dei cambi. 
              4.  Ai  fini  dell'adeguamento  dei  coefficienti  alle
          variazioni del costo della vita si seguono i  parametri  di
          riferimento  indicati  nel  comma  3,  lettera   a).   Tale
          adeguamento  sara'  ponderato  in  relazione   agli   oneri
          indicati nel comma 3, lettera b). 
              5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di  rischio  e
          disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
          alle    condizioni    sanitarie    ed    alle     strutture
          medico-ospedaliere,  alle  condizioni   climatiche   e   di
          inquinamento, al grado di isolamento, nonche'  a  tutte  le
          altre condizioni locali tra cui anche la notevole  distanza
          geografica  dall'Italia,  il   personale   percepisce   una
          apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
          dal comma  1.  Tale  maggiorazione  viene  determinata  con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica,   sentita   la   commissione    permanente    di
          finanziamento, tenendo conto  delle  classificazioni  delle
          sedi estere in base al disagio adottate  dalla  Commissione
          dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun  caso  superare
          l'80 per cento dell'indennita' ed e'  soggetta  a  verifica
          periodica, almeno biennale. 
              6.  Qualora  dipendenti  fra  loro  coniugati   vengano
          destinati  a  prestare  servizio   nello   stesso   ufficio
          all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
          l'indennita'  di  servizio  all'estero  viene  ridotta  per
          ciascuno di essi nella misura del 14 per cento. 
              7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono  essere
          periodicamente aggiornate con decreto  del  Ministro  degli
          affari esteri, d'intesa con il Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, per tener  conto
          della variazione percentuale del valore  medio  dell'indice
          dei   prezzi    rilevato    dall'ISTAT.    La    variazione
          dell'indennita' base  non  potra'  comunque  comportare  un
          aumento   automatico   dell'ammontare   in   valuta   delle
          indennita' di servizio all'estero corrisposte.  Qualora  la
          base contributiva, determinata ai sensi delle  disposizioni
          vigenti,   dovesse   risultare   inferiore   all'indennita'
          integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
          contributi previdenziali verra' effettuato  sulla  base  di
          tale indennita'. Restano escluse  dalla  base  contributiva
          pensionabile le indennita' integrative  concesse  ai  sensi
          dell'art. 189.»; 
              «Art. 181 (Spese di viaggio per congedo o ferie). -  1.
          Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed
          a quello che si trova  in  sedi  particolarmente  disagiate
          ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di  viaggio
          per congedo in Italia anche per i familiari  a  carico.  Il
          relativo diritto e' acquisito rispettivamente dopo 12  e  8
          mesi,   ancorche'   i   viaggi   siano   stati   effettuati
          precedentemente.». 
              - Il testo dell'art.  3,  comma  159,  della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   Legge
          finanziaria 2004),  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, e'  il
          seguente: 
              «159. Nello stato di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri  e'  istituito  un  fondo  da  ripartire  per
          provvedere  al  rafforzamento  delle  misure  di  sicurezza
          attiva e passiva delle rappresentanze  diplomatiche,  degli
          uffici consolari, degli  istituti  italiani  di  cultura  e
          delle istituzioni scolastiche all'estero, con  dotazione  a
          decorrere dall'anno  2004,  di  10  milioni  di  euro.  Con
          decreti del Ministero degli affari esteri,  da  comunicare,
          anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia
          e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale  del  bilancio,
          nonche' alle competenti  Commissioni  parlamentari  e  alla
          Corte dei conti, si provvede alla  ripartizione  del  fondo
          tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo
          stato di previsione.». 
              - Il testo dell'art. 8, comma 1, del  decreto-legge  31
          maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti   in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, pubblicata nel Supplemento ordinario alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, e' il seguente: 
              «1. Il limite previsto dall'art. 2,  comma  618,  della
          legge 24 dicembre 2007,  n.  244  per  le  spese  annue  di
          manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli   immobili
          utilizzati dalle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
          dello Stato a  decorrere  dal  2011  e'  determinato  nella
          misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato.
          Resta fermo quanto previsto dai commi  da  619  a  623  del
          citato art.  2  e  i  limiti  e  gli  obblighi  informativi
          stabiliti,  dall'art.  2,  comma  222,  periodo  decimo  ed
          undicesimo, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191.  Le
          deroghe  ai  predetti  limiti  di   spesa   sono   concesse
          dall'Amministrazione centrale vigilante  o  competente  per
          materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria  generale
          dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si
          applicano nei confronti  degli  interventi  obbligatori  ai
          sensi del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42
          recante il «Codice dei beni culturali e  del  paesaggio»  e
          del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  concernente
          la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per  le  Amministrazioni
          diverse dallo Stato,  e'  compito  dell'organo  interno  di
          controllo verificare la  correttezza  della  qualificazione
          degli interventi di manutenzione ai sensi delle  richiamate
          disposizioni.». 
              -  La  legge  18  dicembre  1982,  n.  948  (Norme  per
          l'erogazione di contributi statali agli  enti  a  carattere
          internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero
          degli affari esteri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 358 del 30 dicembre 1982. 
              - Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 23  aprile
          2002,   n.   78   (Aumento   del    contributo    ordinario
          all'Associazione culturale  «Villa  Vigoni»,  con  sede  in
          Menaggio), pubblicata Gazzetta  Ufficiale  n.  100  del  30
          aprile 2002, e' il seguente: 
              «1. Il contributo annuo, pari a 154.937 euro,  concesso
          all'Associazione culturale  «Villa  Vigoni»,  con  sede  in
          Menaggio, ai sensi della legge  17  maggio  1991,  n.  161,
          viene elevato a 464.811 euro per l'anno 2002  e  a  309.874
          euro a decorrere dall'anno 2003.». 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 4  giugno  1997,  n.
          170 (Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni
          Unite sulla lotta  contro  la  desertificazione  nei  Paesi
          gravemente    colpiti    dalla    siccita'    e/o     dalla
          desertificazione, in particolare in Africa,  con  allegati,
          fatta  a  Parigi  il  14  ottobre  1994),  pubblicata   nel
          Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20
          giugno 1997, e' il seguente: 
              «Art. 3. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della
          presente legge,  valutato  in  lire  726  milioni  annue  a
          decorrere dal 1997,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro per l'anno  1997,  allo
          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante
          il Ministero degli affari esteri.».