Art. 7 
 
                       Regime degli interventi 
 
  1. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 5 e
6, il Ministero degli affari  esteri  e'  autorizzato,  nei  casi  di
necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga  alle  vigenti  disposizioni  ,  ricorrendo
preferibilmente  all'impiego  di  risorse  locali   sia   umane   che
materiali. 
  2. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 5  e  6,  al
personale inviato in missione per le attivita' e le iniziative di cui
ai medesimi articoli 5 e 6, incluso quello di cui all'art.  16  della
legge 26  febbraio  1987,  n.  49,  e  successive  modificazioni,  e'
corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per  cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento  ad  Arabia  Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman. 
  3. Il Ministero degli affari  esteri,  nei  limiti  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unita'  tecniche,
di cui all'art. 13 della legge 26  febbraio  1987,  n.  49,  e  delle
Sezioni distaccate, di cui all'art.  4,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, e' autorizzato  a
sostenere le spese di vitto e  alloggio  strettamente  indispensabili
per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'art. 5, che
per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque  a
disposizione dell'Amministrazione. Alle spese  per  il  funzionamento
delle medesime strutture site nei Paesi di  cui  all'art.  5  non  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  9,  comma   28,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante  sui  saldi
di finanza pubblica si provvede  a  valere  sulle  autorizzazioni  di
spesa di cui all'art. 5. 
  4. Per quanto non diversamente  previsto,  alle  attivita'  e  alle
iniziative di cui agli articoli 5 e 6 si applicano le disposizioni di
cui all'art.  57,  commi  6  e  7,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni,
nonche' l'art. 3, commi 1 e 5, e l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 219. 
  5. Alle spese previste dagli articoli 5 e 6  non  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art.  60,  comma  15,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'art. 6,  comma  14,
del decreto-legge n. 78  del  2010,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 122 del  2010.  All'effetto  derivante  sui  saldi  di
finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni  di  spesa
di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto. 
  6. Per le finalita',  nei  limiti  temporali  e  nell'ambito  delle
risorse di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero degli affari  esteri
puo' conferire incarichi temporanei di consulenza  anche  ad  enti  e
organismi specializzati, nonche' a personale estraneo  alla  pubblica
amministrazione  in  possesso  di  specifiche   professionalita',   e
stipulare contratti di collaborazione coordinata e  continuativa,  in
deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 7,  e  all'art.  9,
comma  28,  del  decreto-legge  n.  78  del  2010,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,  all'art.  1,  comma  56,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'art. 61, commi 2 e 3, del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 133 del 2008, nonche' in deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'art. 7, commi 6 e 6-bis, e all'art.  36,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni.  Gli
incarichi  sono  affidati,  nel  rispetto  del  principio   di   pari
opportunita' tra uomo e donna,  a  persone  di  nazionalita'  locale,
ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi, a condizione che il
Ministero degli affari esteri abbia escluso che  localmente  esistano
le professionalita' richieste. 
  7. All'art. 16, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49,  alla
lettera d), sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «anche  in
deroga  ai  limiti  temporali  previsti  dalle  vigenti  disposizioni
normative   o   contrattuali».   Dall'applicazione   della   presente
disposizione non  devono  derivare  oneri  per  la  finanza  pubblica
eccedenti rispetto agli stanziamenti ordinari  di  bilancio  previsti
per l'attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49. 
  8. L'art. 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, e successive modificazioni, confermato dall'art. 6,  comma  6,
della  legge  12  novembre  2011,  n.  184,  si  applica  anche  agli
stanziamenti di cui all'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.
13, e a quelli del presente decreto. 
  9. Nei limiti delle  risorse  di  cui  all'art.  5,  nonche'  degli
stanziamenti residui di cui  al  comma  8  del  presente  art.,  sono
convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e  le  prestazioni
gia' effettuate dal 1° gennaio 2013 fino  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla
disciplina contenuta nel presente decreto. 
  10. Fermo restando il  divieto  di  artificioso  frazionamento,  in
presenza di difficolta' oggettive di utilizzo  del  sistema  bancario
locale attestate dal capo  missione,  ai  pagamenti  di  importo  non
superiore   a   10.000   euro,   effettuati   dalle    rappresentanze
diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'art. 5, loro accreditati,
non si applica l'art. 3  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  e
successive modificazioni. 
  11. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 4,  5  e  6,  della
legge 17 dicembre 2010, n. 227,  si  applicano  anche  al  datore  di
lavoro di impresa privata del coniuge del personale  delle  pubbliche
amministrazioni,  incluse  le  Forze  armate,  destinato  a  prestare
servizio di lunga durata presso le rappresentanze diplomatiche e  gli
uffici   consolari   italiani   all'estero.   Dall'attuazione   delle
disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo degli articoli  13  e  15,  comma  9,  primo
          periodo, nonche' dell'art. 16 della citata legge n. 49  del
          1987, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 13 (Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi  in
          via di sviluppo). - 1.  Le  unita'  tecniche  di  cui  agli
          articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo
          dichiarati prioritari dal CICS con  accreditamento  diretto
          presso i Governi interessati nel quadro  degli  accordi  di
          cooperazione. 
              2.  Le  unita'  tecniche  sono  costituite  da  esperti
          dell'Unita' tecnica  centrale  di  cui  all'art.  12  e  da
          esperti tecnico-amministrativi  assegnati  dalla  Direzione
          generale per  la  cooperazione  allo  sviluppo  nonche'  da
          personale esecutivo e ausiliario  assumibile  in  loco  con
          contratti a tempo determinato. 
              3. I compiti delle unita' tecniche consistono: 
                a) nella predisposizione e nell'invio alla  Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
          dati   e   di   ogni   elemento   di   informazione   utile
          all'individuazione,  all'istruttoria  e  alla   valutazione
          delle   iniziative   di   cooperazione   suscettibili    di
          finanziamento; 
                b) nella predisposizione e nell'invio alla  Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
          dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di
          sviluppo del Paese di accreditamento e  sulla  cooperazione
          allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e
          da organismi internazionali; 
                c) nella supervisione e nel controllo  tecnico  delle
          iniziative di cooperazione in atto; 
                d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna
          delle attrezzature  e  dei  beni  inviati  dalla  Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo; 
                e) nell'espletamento di ogni  altro  compito  atto  a
          garantire   il   buon   andamento   delle   iniziative   di
          cooperazione nel Paese. 
              4. Ciascuna unita' tecnica e'  diretta  da  un  esperto
          dell'Unita'  tecnica  centrale  di  cui  all'art.  12,  che
          risponde, anche per quanto riguarda  l'amministrazione  dei
          fondi di cui al  comma  5,  al  capo  della  rappresentanza
          diplomatica competente per territorio. 
              5. Le  unita'  tecniche  sono  dotate  dalla  Direzione
          generale per la cooperazione  allo  sviluppo  dei  fondi  e
          delle  attrezzature  necessarie  per   l'espletamento   dei
          compiti ad esse affidati.»; 
              «Art.  15  (Omissis).  -  9.  Le  somme  non  impegnate
          nell'esercizio  di  competenza  possono  essere   impegnate
          nell'esercizio successivo.»; 
              «Art. 16 (Personale addetto alla Direzione generale per
          la cooperazione allo sviluppo). - 1. Il  personale  addetto
          alla Direzione generale per la cooperazione  allo  sviluppo
          e' costituito da : 
                a) personale del Ministero degli affari esteri; 
                b) magistrati  ordinari  o  amministrativi,  avvocati
          dello Stato, comandati o nominati con le modalita' previste
          dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel  limite
          massimo di sette unita'; 
                c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto
          privato, ai sensi dell'art. 12; 
                d) personale dell'amministrazione dello Stato,  degli
          enti locali e di  enti  pubblici  non  economici  posto  in
          posizione di fuori ruolo o di comando anche  in  deroga  ai
          limiti  temporali  previsti  dalle   vigenti   disposizioni
          normative o contrattuali; 
                e)  funzionari  esperti,  di  cittadinanza  italiana,
          provenienti da organismi internazionali nei  limiti  di  un
          contingente  massimo  di  trenta  unita',   assunti   dalla
          Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo  sulla
          base di criteri analoghi a quelli  previsti  dalla  lettera
          c).». 
              - Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (Indennita' al
          personale dell'amministrazione dello  Stato  incaricato  di
          missione all'estero) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 134 dell'11 giugno 1926. 
              - Il testo  dell'art.  4,  comma  2,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  12  aprile  1988,   n.   177
          (Approvazione del regolamento di  esecuzione  della  L.  26
          febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina  della  cooperazione
          dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), pubblicato nel
          Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del  3
          giugno 1988, e' il seguente: 
              «2. Alle unita' tecniche di  cooperazione  puo'  essere
          attribuita una competenza limitata al Paese in cui ha  sede
          la  rappresentanza  diplomatica  presso   la   quale   sono
          istituite, oppure estesa anche  ad  altri  Paesi.  In  tali
          altri Paesi possono  essere  istituite  sezioni  distaccate
          dell'unita' tecnica. Le unita' tecniche competenti per piu'
          di  un  Paese  rispondono,  per  ciascuno  di  essi,   alla
          competente rappresentanza diplomatica.». 
              - Il testo degli articoli 9, comma 28, e 6, commi  7  e
          14,  del  citato  decreto-legge  n.  78  del  2010,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 9 (Omissis). - 28. A decorrere dall'anno 2011, le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli
          62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          e  successive  modificazioni,   gli   enti   pubblici   non
          economici, le  universita'  e  gli  enti  pubblici  di  cui
          all'art. 70, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
          fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e  36  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   possono
          avvalersi  di  personale  a   tempo   determinato   o   con
          convenzioni  ovvero   con   contratti   di   collaborazione
          coordinata e continuativa, nel  limite  del  50  per  cento
          della spesa sostenuta per  le  stesse  finalita'  nell'anno
          2009.  Per  le  medesime  amministrazioni  la   spesa   per
          personale relativa a  contratti  di  formazione-lavoro,  ad
          altri rapporti formativi, alla somministrazione di  lavoro,
          nonche' al lavoro accessorio di cui all'art. 70,  comma  1,
          lettera d) del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.
          276, e successive modificazioni ed integrazioni,  non  puo'
          essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le
          rispettive finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui
          al presente comma costituiscono principi generali  ai  fini
          del  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai  quali  si
          adeguano le regioni, le province autonome, e gli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e  per
          quello   delle   istituzioni   di   alta    formazione    e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto dall'art. 1, comma 188, della  legge  23  dicembre
          2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di  ricerca  resta  fermo,
          altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art.  1  della
          medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
          Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli  enti  di
          ricerca dall'applicazione delle disposizioni  del  presente
          comma, si provvede mediante utilizzo di quota  parte  delle
          maggiori entrate derivanti dall' art. 38,  commi  13-bis  e
          seguenti. Il presente comma non si applica  alla  struttura
          di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera  a),  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Il  mancato
          rispetto dei limiti di cui al  presente  comma  costituisce
          illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
          Per  le  amministrazioni  che  nell'anno  2009  non   hanno
          sostenuto spese per le  finalita'  previste  ai  sensi  del
          presente comma, il  limite  di  cui  al  primo  periodo  e'
          computato con  riferimento  alla  media  sostenuta  per  le
          stesse finalita' nel triennio 2007-2009.» 
              «Art. 6 (Omissis).  - 7.  Al  fine  di  valorizzare  le
          professionalita' interne alle amministrazioni, a  decorrere
          dall'anno 2011 la spesa annua per  studi  ed  incarichi  di
          consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di
          consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle
          pubbliche amministrazioni di cui al  comma  3  dell'art.  1
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le  autorita'
          indipendenti,  escluse  le  universita',  gli  enti  e   le
          fondazioni di ricerca e gli  organismi  equiparati  nonche'
          gli incarichi di studio e consulenza connessi  ai  processi
          di privatizzazione  e  alla  regolamentazione  del  settore
          finanziario, non puo' essere superiore al 20 per  cento  di
          quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
          in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Le  disposizioni  di   cui   al
          presente comma non si applicano  alle  attivita'  sanitarie
          connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              (Omissis). 
              14. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
          3, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le
          autorita' indipendenti, non  possono  effettuare  spese  di
          ammontare superiore all'80 per cento della spesa  sostenuta
          nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
          e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
          buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
          solo anno 2011, esclusivamente  per  effetto  di  contratti
          pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
          applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco e per i servizi  istituzionali  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica.». 
              - Il testo dell'art. 57,  commi  6  e  7,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e   2004/18/CE),
          pubblicato  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006. e' il seguente: 
              «6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economico  -  finanziaria   e   tecnico   -
          organizzativa  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono  in
          tale  numero  soggetti  idonei.  Gli  operatori   economici
          selezionati   vengono   contemporaneamente    invitati    a
          presentare  le  offerte  oggetto  della  negoziazione,  con
          lettera   contenente   gli   elementi   essenziali    della
          prestazione  richiesta.  La  stazione  appaltante   sceglie
          l'operatore economico che ha  offerto  le  condizioni  piu'
          vantaggiose, secondo il criterio del prezzo  piu'  basso  o
          dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa,   previa
          verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione
          previsti per l'affidamento di contratti di  uguale  importo
          mediante procedura aperta, ristretta,  o  negoziata  previo
          bando. 
              7. E' in  ogni  caso  vietato  il  rinnovo  tacito  dei
          contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i
          contratti rinnovati tacitamente sono nulli.». 
              - Il testo degli articoli 3, commi 1 e 5, e 4, comma 2,
          del  decreto-legge  10  luglio  2003,  n.  165  (Interventi
          urgenti a favore della popolazione  irachena),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2003,  n.  219,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191  del  19  agosto
          2003, e' il seguente: 
              «Art.  3  (Regime  degli  interventi). -  1.   Per   la
          realizzazione  degli  interventi  di  cui  all'art.  1   si
          applicano le disposizioni di cui  alla  legge  26  febbraio
          1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio  1996,  n.  347,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1996,
          n. 426, in quanto compatibili.  Si  applicano  altresi'  le
          disposizioni di cui alla legge 6  febbraio  1992,  n.  180,
          anche con riguardo all'invio  in  missione  del  personale,
          all'affidamento  degli  incarichi  e   alla   stipula   dei
          contratti di cui all'art. 4, nonche' all'acquisizione delle
          dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo art.. 
              (Omissis). 
              5. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-bis,  del
          decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140,  e
          successive modificazioni, si applicano  a  tutti  gli  enti
          esecutori degli interventi previsti dal  presente  decreto.
          Quando tali enti sono soggetti  privati  e'  necessaria  la
          presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.» 
              «Art. 4 (Omissis).  -  2.  Il  Ministero  degli  affari
          esteri e' autorizzato, per la durata  degli  interventi  di
          cui all'art. 1, ad avvalersi di  personale  proveniente  da
          altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art.  1,  comma
          2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto  in
          posizione di  comando  oppure  reclutato  a  seguito  delle
          procedure di mobilita' di cui all'art.  30,  comma  1,  del
          medesimo decreto legislativo.». 
              - Il testo degli articoli 60, comma 15, e 61, commi 2 e
          3,  del  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 60 (Omissis). -  15.  Al  fine  di  agevolare  il
          perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,   a
          decorrere    dall'esercizio    finanziario     2009,     le
          amministrazioni dello  Stato,  escluso  il  comparto  della
          sicurezza e  del  soccorso,  possono  assumere  mensilmente
          impegni per importi non superiori ad  un  dodicesimo  della
          spesa prevista da ciascuna unita' previsionale di base, con
          esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni
          e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non
          frazionabili in dodicesimi, nonche'  per  interessi,  poste
          correttive  e  compensative  delle  entrate,  comprese   le
          regolazioni  contabili,  accordi  internazionali,  obblighi
          derivanti dalla normativa comunitaria, annualita'  relative
          ai limiti di impegno  e  rate  di  ammortamento  mutui.  La
          violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli
          effetti della responsabilita' contabile.» 
              «Art. 61 (Omissis). - 2.  Al  fine  di  valorizzare  le
          professionalita' interne  alle  amministrazioni,  riducendo
          ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'art.  1,
          comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) le parole: «al  40  per  cento»,  sono  sostituite
          dalle seguenti: «al 30 per cento»; 
                b) in fine, e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «Nel
          limite di spesa stabilito ai sensi del primo  periodo  deve
          rientrare anche la spesa annua per studi  ed  incarichi  di
          consulenza conferiti a pubblici dipendenti».". 
              3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si  applicano
          a decorrere dal 1° gennaio 2009.». 
              - Il testo dell'art. 1, comma 56, della citata legge n.
          266 del 2005, e' il seguente: 
              «56.  Le  somme   riguardanti   indennita',   compensi,
          retribuzioni  o   altre   utilita'   comunque   denominate,
          corrisposti per incarichi  di  consulenza  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, sono  automaticamente  ridotte  del  10  per
          cento rispetto agli importi risultanti  alla  data  del  30
          settembre 2005.». 
              - Il testo degli articoli 7, commi 6  e  6-bis,  e  36,
          comma 2, del citato n. 165 del 2001, e' il seguente: 
              «Art. 7 (Omissis). - 6. Per esigenze  cui  non  possono
          far fronte con personale in  servizio,  le  amministrazioni
          pubbliche  possono  conferire  incarichi  individuali,  con
          contratti di  lavoro  autonomo,  di  natura  occasionale  o
          coordinata e continuativa,  ad  esperti  di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                a) l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                b)  l'amministrazione  deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                c) la prestazione deve essere di natura temporanea  e
          altamente qualificata; 
                d) devono essere preventivamente determinati  durata,
          luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  di  natura   occasionale   o
          coordinata e continuativa per attivita' che debbano  essere
          svolte da professionisti iscritti in ordini o  albi  o  con
          soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
          dei  mestieri  artigianali  o  dell'attivita'   informatica
          nonche' a supporto dell'attivita' didattica e  di  ricerca,
          per i servizi di orientamento, compreso il collocamento,  e
          di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza  nuovi
          o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  ferma
          restando la necessita' di accertare la maturata  esperienza
          nel settore. 
              Il ricorso a contratti di collaborazione  coordinata  e
          continuativa per lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o
          l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
          causa di responsabilita' amministrativa  per  il  dirigente
          che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo  dell'art.
          1, comma 9, del  decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2004,
          n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste
          dall'art. 36, comma 3, del presente decreto. 
              6-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione.»; 
              «Art. 36 (Omissis). - 2.  Per  rispondere  ad  esigenze
          temporanee  ed  eccezionali  le  amministrazioni  pubbliche
          possono avvalersi delle forme  contrattuali  flessibili  di
          assunzione e di impiego del personale previste  dal  codice
          civile e dalle leggi sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
          nell'impresa, nel rispetto delle procedure di  reclutamento
          vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni
          in   ordine   alla    individuazione    delle    necessita'
          organizzative  in  coerenza  con  quanto  stabilito   dalle
          vigenti  disposizioni  di  legge,  i  contratti  collettivi
          nazionali  provvedono  a  disciplinare   la   materia   dei
          contratti di lavoro a tempo determinato, dei  contratti  di
          formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della
          somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio  di  cui
          alla lettera d), del comma  1,  dell'art.  70  del  decreto
          legislativo n.  276/2003,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  in  applicazione  di  quanto  previsto   dal
          decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,  dall'art.  3
          del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1984,  n.  863,
          dall'art. 16 del decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,
          convertito con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1994,
          n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276
          per quanto riguarda la somministrazione  di  lavoro  ed  il
          lavoro accessorio di cui alla  lettera  d),  del  comma  1,
          dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo  n.  276  del
          2003, e successive modificazioni ed  integrazioni,  nonche'
          da  ogni  successiva  modificazione  o  integrazione  della
          relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei
          contingenti di personale  utilizzabile.  Non  e'  possibile
          ricorrere alla somministrazione di lavoro  per  l'esercizio
          di funzioni direttive e dirigenziali.». 
              - Il  testo  dell'art.  6,  comma  6,  della  legge  12
          novembre 2011, n. 184 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2012-2014), pubblicata Supplemento ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, n. 265,  e'
          il seguente: 
              «6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, su proposta  del  Ministro  degli
          affari  esteri,  variazioni  compensative  in  termini   di
          competenza e cassa tra i capitoli  allocati  nel  programma
          «cooperazione allo sviluppo»,  nell'ambito  della  missione
          «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di  previsione
          del  Ministero  degli  affari  esteri,  relativamente  agli
          stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati
          nella Tabella, allegata alla legge di  stabilita',  di  cui
          all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge  31  dicembre
          2009, n. 196. Resta fermo  quanto  previsto  dall'art.  15,
          comma 9, primo periodo, della legge 26  febbraio  1987,  n.
          49, e successive modificazioni.». 
              - Il testo dell'art. 7 del citato decreto-legge n.  215
          del 2011, e' il seguente: 
              «Art. 7 (Iniziative di cooperazione  allo  sviluppo). -
          1.   Per   iniziative    di    cooperazione    in    favore
          dell'Afghanistan e del Pakistan e' autorizzata, a decorrere
          dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di
          euro 34.700.000 ad integrazione degli stanziamenti  di  cui
          alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati  dalla
          Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n.  183.  A
          valere sull'autorizzazione di  spesa  di  cui  al  presente
          comma, fatto salvo quanto previsto dalla legge  n.  49  del
          1987, puo' essere inviato o reclutato in loco personale  da
          organizzare  presso  la  sede  della  cooperazione   civile
          italiana  ad  Herat,  sotto  il  coordinamento  dell'unita'
          tecnica di cui all'art. 13 della legge 26 febbraio 1987, n.
          49 e successive modificazioni,  istituita  alle  dipendenze
          dell'Ambasciata d'Italia a Kabul. 
              2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge  n.  49  del
          1987, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per  la
          cooperazione internazionale e l'integrazione, d'intesa  tra
          loro,   identificano   le   misure   volte   ad   agevolare
          l'intervento  di   Organizzazioni   Non   Governative   che
          intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per  i  fini
          umanitari. 
              3. Per iniziative di cooperazione in  favore  di  Iraq,
          Libano, Myanmar, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Libia  e  Paesi
          ad essa limitrofi, volte  ad  assicurare  il  miglioramento
          delle condizioni di vita della popolazione e dei  rifugiati
          nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione
          civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio  2012  e
          fino al 31 dicembre 2012, la spesa di  euro  33.300.000  ad
          integrazione  degli  stanziamenti  di  cui  alla  legge  26
          febbraio 1987, n. 49,  come  determinati  dalla  Tabella  C
          allegata alla legge 12 novembre 2011, n.  183,  nonche'  la
          spesa di euro 2.000.000 per la realizzazione  di  programmi
          integrati di sminamento umanitario, di  cui  alla  legge  7
          marzo 2001,  n.  58,  anche  in  altre  aree  e  territori.
          Nell'ambito dello stanziamento di euro 33.300.000 di cui al
          primo periodo, fatto salvo quanto previsto dalla  legge  n.
          49 del 1987, il Ministro degli affari esteri e il  Ministro
          per la cooperazione internazionale  e  l'integrazione,  con
          decreto adottato d'intesa tra loro,  possono,  a  decorrere
          dal 1° gennaio  e  fino  al  31  dicembre  2012,  destinare
          risorse, fino ad un massimo del  quindici  per  cento,  per
          iniziative di cooperazione in altre aree di crisi,  per  le
          quali emergano urgenti necessita' di intervento nel periodo
          di applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          decreto. 
              3-bis. Fatto salvo quanto previsto dalla  legge  n.  49
          del 1987, per assicurare il necessario coordinamento  delle
          attivita'  e  l'organizzazione  degli  interventi  e  delle
          iniziative di  cui  al  presente  art.,  nell'ambito  degli
          stanziamenti previsti dal presente art., il Ministro  degli
          affari  esteri  e   il   Ministro   per   la   cooperazione
          internazionale e l'integrazione, con decreti di natura  non
          regolamentare   adottati   d'intesa   tra   loro,   possono
          provvedere  alla  costituzione   di   strutture   operative
          temporanee.». 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al
          Governo in  materia  di  normativa  antimafia),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 3 (Tracciabilita' dei  flussi  finanziari). -  1.
          Per assicurare  la  tracciabilita'  dei  flussi  finanziari
          finalizzata  a  prevenire  infiltrazioni   criminali,   gli
          appaltatori,  i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  della
          filiera  delle   imprese   nonche'   i   concessionari   di
          finanziamenti pubblici anche  europei  a  qualsiasi  titolo
          interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
          devono utilizzare uno  o  piu'  conti  correnti  bancari  o
          postali, accesi presso banche o presso  la  societa'  Poste
          italiane Spa, dedicati, anche non in via  esclusiva,  fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  5,  alle   commesse
          pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
          ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla  gestione
          dei finanziamenti di cui al  primo  periodo  devono  essere
          registrati sui conti  correnti  dedicati  e,  salvo  quanto
          previsto   al   comma   3,   devono    essere    effettuati
          esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
          postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  incasso  o  di
          pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
          operazioni. 
              2. I pagamenti destinati  a  dipendenti,  consulenti  e
          fornitori  di  beni  e  servizi  rientranti  tra  le  spese
          generali  nonche'  quelli  destinati  alla   provvista   di
          immobilizzazioni  tecniche  sono  eseguiti  tramite   conto
          corrente dedicato di cui al comma 1,  anche  con  strumenti
          diversi dal bonifico bancario o postale  purche'  idonei  a
          garantire la  piena  tracciabilita'  delle  operazioni  per
          l'intero importo dovuto, anche se questo non e'  riferibile
          in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
          al medesimo comma 1. 
              3.  I  pagamenti  in  favore  di  enti   previdenziali,
          assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in  favore  di
          gestori e fornitori  di  pubblici  servizi,  ovvero  quelli
          riguardanti tributi,  possono  essere  eseguiti  anche  con
          strumenti diversi dal bonifico bancario  o  postale,  fermo
          restando l'obbligo di documentazione della  spesa.  Per  le
          spese giornaliere, di importo inferiore o  uguale  a  1.500
          euro, relative agli interventi di cui al comma  1,  possono
          essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico  bancario  o
          postale, fermi restando il divieto di impiego del  contante
          e l'obbligo  di  documentazione  della  spesa.  L'eventuale
          costituzione di un fondo  cassa  cui  attingere  per  spese
          giornaliere,  salvo  l'obbligo  di  rendicontazione,   deve
          essere effettuata tramite bonifico  bancario  o  postale  o
          altro  strumento  di  pagamento  idoneo  a  consentire   la
          tracciabilita' delle operazioni, in favore di  uno  o  piu'
          dipendenti. 
              4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai
          servizi e alle forniture di cui al comma 1  sia  necessario
          il ricorso a somme provenienti da conti  correnti  dedicati
          di cui al medesimo comma 1, questi  ultimi  possono  essere
          successivamente reintegrati mediante  bonifico  bancario  o
          postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  incasso  o  di
          pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
          operazioni. 
              5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi  finanziari,
          gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
          ciascuna  transazione  posta  in  essere   dalla   stazione
          appaltante e dagli altri soggetti di cui  al  comma  1,  il
          codice   identificativo   di   gara    (CIG),    attribuito
          dall'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture  su  richiesta  della  stazione
          appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11  della
          legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice  unico  di  progetto
          (CUP). In  regime  transitorio,  sino  all'adeguamento  dei
          sistemi telematici delle  banche  e  della  societa'  Poste
          italiane Spa, il CUP  puo'  essere  inserito  nello  spazio
          destinato   alla   trascrizione   della   motivazione   del
          pagamento. 
              6. 
              7. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  comunicano  alla
          stazione appaltante o  all'amministrazione  concedente  gli
          estremi identificativi dei conti correnti dedicati  di  cui
          al  medesimo  comma  1  entro  sette  giorni   dalla   loro
          accensione o, nel caso di conti  correnti  gia'  esistenti,
          dalla loro prima utilizzazione  in  operazioni  finanziarie
          relative ad una commessa pubblica,  nonche',  nello  stesso
          termine, le generalita' e il codice fiscale  delle  persone
          delegate  ad  operare  su  di  essi.  Gli  stessi  soggetti
          provvedono, altresi', a comunicare ogni  modifica  relativa
          ai dati trasmessi. 
              8. La stazione appaltante, nei  contratti  sottoscritti
          con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi  e  alle
          forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di  nullita'
          assoluta, un'apposita clausola con la quale  essi  assumono
          gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
          alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o  il
          subcontraente  che  ha  notizia  dell'inadempimento   della
          propria  controparte  agli   obblighi   di   tracciabilita'
          finanziaria di  cui  al  presente  art.  ne  da'  immediata
          comunicazione   alla    stazione    appaltante    e    alla
          prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
          ove ha sede  la  stazione  appaltante  o  l'amministrazione
          concedente. 
              9. La stazione appaltante verifica  che  nei  contratti
          sottoscritti con i subappaltatori e i  subcontraenti  della
          filiera delle imprese a  qualsiasi  titolo  interessate  ai
          lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma  1  sia
          inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
          con la quale  ciascuno  di  essi  assume  gli  obblighi  di
          tracciabilita' dei flussi finanziari di cui  alla  presente
          legge. 
              9-bis. Il mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o
          postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
          piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa  di
          risoluzione del contratto.». 
              - Il testo dell'art. 5, commi 3, 4, 5 e 6, della  legge
          17 dicembre  2010,  n.  227  (Disposizioni  concernenti  la
          definizione della funzione  pubblica  internazionale  e  la
          tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni
          internazionali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304
          30 dicembre 2010, e' il seguente: 
              «3. Il datore di lavoro del  dipendente  di  un'impresa
          privata, il  cui  coniuge  presta  servizio  all'estero  in
          qualita'  di  funzionario  internazionale  ai  sensi  della
          presente legge, e'  tenuto,  su  richiesta  del  dipendente
          stesso, a concedergli il collocamento in  aspettativa,  con
          mantenimento  del  posto  di  lavoro,  senza   diritto   al
          trattamento economico. La disposizione di cui  al  presente
          comma si applica esclusivamente alle imprese private con un
          numero di dipendenti non inferiore a cinquanta, nei  limiti
          di  un  collocamento  in  aspettativa  per  ogni  cinquanta
          dipendenti. 
              4. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 3
          ha una durata minima di un anno e massima di tre anni. 
              5. Per quanto non espressamente previsto  dal  presente
          art., si applicano le disposizioni della legge 11  febbraio
          1980, n. 26, fermi  restando  i  limiti  alla  facolta'  di
          procedere ad assunzioni previsti dalla normativa vigente. 
              6. Ai fini di cui al presente art., sono comunque fatte
          salve eventuali misure di maggior favore per i  dipendenti,
          contenute nei contratti collettivi di lavoro.».