Art. 5 
 
 
                       Operazioni ammissibili 
 
  1. Sono ammessi all'intervento del Fondo i finanziamenti di  durata
compresa tra 3 e 15 anni, concessi ai soggetti beneficiari  destinati
a  investimenti  finalizzati  alla  sostituzione,   ricostruzione   o
riparazione  dei  beni  utilizzati  per  l'attivita'  di  impresa   e
danneggiati dagli eventi naturali  di  cui  all'art.  2,  nonche'  al
ripristino delle scorte danneggiate a seguito degli  eventi  naturali
di cui allo stesso art. 2. 
  2. Per richiedere l'intervento della garanzia del Fondo, i soggetti
richiedenti trasmettono al Gestore, secondo le modalita' indicate nel
Manuale d'uso Operativo: a) le informazioni inerenti le tipologie del
finanziamento per le quali e' richiesto l'intervento del  Fondo,  con
le  relative  condizioni  offerte,   nonche'   con   l'assenso   alla
pubblicazione sul sito internet dell'Abi  e/o  del  Gestore  e/o  del
Ministero e/o della Regione e/o di  altro  soggetto  che  apporti  al
Fondo  disponibilita'  finanziarie  ai  sensi  dell'art.  3;  b)  una
dichiarazione di impegno ad esaminare le domande di finanziamento  ed
a verificare la destinazione del finanziamento stesso a  ristoro  del
danno subito.