Art. 5 Operazioni ammissibili 1. Sono ammessi all'intervento del Fondo i finanziamenti di durata compresa tra 3 e 15 anni, concessi ai soggetti beneficiari destinati a investimenti finalizzati alla sostituzione, ricostruzione o riparazione dei beni utilizzati per l'attivita' di impresa e danneggiati dagli eventi naturali di cui all'art. 2, nonche' al ripristino delle scorte danneggiate a seguito degli eventi naturali di cui allo stesso art. 2. 2. Per richiedere l'intervento della garanzia del Fondo, i soggetti richiedenti trasmettono al Gestore, secondo le modalita' indicate nel Manuale d'uso Operativo: a) le informazioni inerenti le tipologie del finanziamento per le quali e' richiesto l'intervento del Fondo, con le relative condizioni offerte, nonche' con l'assenso alla pubblicazione sul sito internet dell'Abi e/o del Gestore e/o del Ministero e/o della Regione e/o di altro soggetto che apporti al Fondo disponibilita' finanziarie ai sensi dell'art. 3; b) una dichiarazione di impegno ad esaminare le domande di finanziamento ed a verificare la destinazione del finanziamento stesso a ristoro del danno subito.