Art. 6 Garanzia sussidiaria 1. La garanzia ha natura sussidiaria e copre, nei limiti delle risorse disponibili, la perdita che i soggetti richiedenti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di recupero del credito. 2. La garanzia del Fondo, e' concessa a titolo gratuito, ed opera nei limiti e alle condizioni della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti «de minimis». 3. La garanzia del Fondo e' concessa ai soggetti richiedenti a fronte dei finanziamenti di cui all'art. 5, e copre, salva l'ipotesi di un'inferiore percentuale massima di copertura determinata con l'Ordinanza di cui all'art. 2, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento. L'importo garantito non puo' essere, comunque, superiore a 200.000 euro per ciascun soggetto beneficiario. 4. La garanzia del Fondo copre, nei limiti dell'importo massimo garantito, di cui al precedente comma, l'ammontare della esposizione per rate insolute, per interessi di mora contrattualmente previsti sulle medesime rate e per la residua quota di capitale a scadere, oltre agli ulteriori interessi di mora, da applicare successivamente alla data di risoluzione del finanziamento, in misura pari al tasso legale vigente tempo per tempo. 5. Per ogni operazione ammessa all'intervento del Fondo viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo pari al 20 per cento dell'importo del finanziamento stesso. In relazione all'andamento del tasso di insolvenza delle operazioni ammesse, il Gestore puo' adottare una percentuale di accantonamento piu' elevata dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. 6. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1998/2006, l'equivalente sovvenzione lordo della garanzia e' determinato in conformita' ai metodi di calcolo autorizzati dalla Commissione Europea.