Art. 6 
 
 
                        Garanzia sussidiaria 
 
  1. La garanzia ha natura sussidiaria  e  copre,  nei  limiti  delle
risorse disponibili, la perdita che i soggetti richiedenti dimostrino
di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di  recupero  del
credito. 
  2. La garanzia del Fondo, e' concessa a titolo gratuito,  ed  opera
nei limiti e alle condizioni della normativa comunitaria  vigente  in
materia di aiuti «de minimis». 
  3. La garanzia del Fondo e'  concessa  ai  soggetti  richiedenti  a
fronte dei finanziamenti di cui all'art. 5, e copre, salva  l'ipotesi
di un'inferiore percentuale  massima  di  copertura  determinata  con
l'Ordinanza di cui all'art. 2, fino all'80 per  cento  dell'ammontare
di  ciascun  finanziamento.  L'importo  garantito  non  puo'  essere,
comunque, superiore a 200.000 euro per ciascun soggetto beneficiario. 
  4. La garanzia del Fondo copre,  nei  limiti  dell'importo  massimo
garantito, di cui al precedente comma, l'ammontare della  esposizione
per rate insolute, per interessi di  mora  contrattualmente  previsti
sulle medesime rate e per la residua quota  di  capitale  a  scadere,
oltre agli ulteriori interessi di mora, da applicare  successivamente
alla data di risoluzione del finanziamento, in misura pari  al  tasso
legale vigente tempo per tempo. 
  5. Per ogni  operazione  ammessa  all'intervento  del  Fondo  viene
accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo pari  al
20 per cento dell'importo  del  finanziamento  stesso.  In  relazione
all'andamento del tasso di insolvenza delle  operazioni  ammesse,  il
Gestore puo' adottare una percentuale di accantonamento piu'  elevata
dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  6. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera d), del Regolamento  (CE)
n. 1998/2006,  l'equivalente  sovvenzione  lordo  della  garanzia  e'
determinato in conformita' ai metodi  di  calcolo  autorizzati  dalla
Commissione Europea.