Art. 7 Apertura dello sportello 1. Le richieste di garanzia di cui all'art. 8 possono essere presentate, a pena di improcedibilita', a decorrere dal trentesimo giorno e fino al diciottesimo mese dalla pubblicazione dell'Ordinanza di cui all'art. 2, ovvero dai diversi termini indicati nell'avviso di apertura dello sportello, autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, recante le condizioni di accesso alla garanzia e pubblicato sul sito internet del Gestore e sui siti delle istituzioni interessate. 2. Dell'esaurimento delle risorse del Fondo verra' data comunicazione con apposito avviso pubblicato sul sito internet del Gestore.