Art. 7 
 
 
                      Apertura dello sportello 
 
  1. Le richieste di  garanzia  di  cui  all'art.  8  possono  essere
presentate, a pena di improcedibilita', a  decorrere  dal  trentesimo
giorno e fino al diciottesimo mese dalla pubblicazione dell'Ordinanza
di cui all'art. 2, ovvero dai diversi termini indicati nell'avviso di
apertura dello sportello, autorizzato dal Ministero  dell'economia  e
delle finanze, recante le  condizioni  di  accesso  alla  garanzia  e
pubblicato sul sito internet del Gestore e sui siti delle istituzioni
interessate. 
  2.  Dell'esaurimento  delle   risorse   del   Fondo   verra'   data
comunicazione con apposito avviso pubblicato sul  sito  internet  del
Gestore.