Art. 8 
 
 
              Concessione e operativita' della garanzia 
 
  1. I soggetti richiedenti, acquisita la  documentazione  presentata
dal  soggetto  beneficiario  e  verificatane  la  completezza  e   la
regolarita' formale, presentano  al  Gestore,  secondo  le  modalita'
definite nel Manuale d'uso Operativo  di  cui  all'art.  4,  comma  2
lettera f), la richiesta di garanzia in relazione  all'operazione  di
finanziamento, indicandone l'ammontare e le relative condizioni. 
  2. Il Gestore registra le domande nell'ordine cronologico di arrivo
e, verificata la sussistenza dei presupposti stabiliti  dal  presente
decreto e accertata capienza  delle  disponibilita'  finanziarie  del
Fondo, delibera la concessione della garanzia a favore  del  soggetto
beneficiario, operando il relativo accantonamento ai sensi  dell'art.
6, comma 5, imputandolo alle disponibilita' del Fondo,  entro  trenta
giorni, dandone comunicazione ai soggetti richiedenti, nei successivi
dieci giorni. I soggetti richiedenti, a loro volta, devono  informare
il soggetto beneficiario della concessione della garanzia, a pena  di
inefficacia della stessa. 
  3. Il Gestore delibera l'accoglimento o il rigetto delle domande di
concessione della garanzia anche per elenco. 
  4.  Ai  fini   dell'operativita'   della   garanzia,   i   soggetti
richiedenti, devono comunicare  al  Gestore,  entro  tre  mesi  dalla
comunicazione  della  concessione  della  garanzia,  la  delibera  di
finanziamento o altro atto equivalente, attestando la persistenza dei
requisiti soggettivi e oggettivi previsti per  la  concessione  della
garanzia. 
  5. Decorso inutilmente il termine di tre mesi di cui  al  comma  4,
ovvero in caso di accertamento della perdita dei requisiti soggettivi
e oggettivi, il Gestore comunica la decadenza dalla concessione della
garanzia. 
  6.  La  concessione  della  garanzia   opera   nei   limiti   della
disponibilita' del Fondo.