Art. 8 Concessione e operativita' della garanzia 1. I soggetti richiedenti, acquisita la documentazione presentata dal soggetto beneficiario e verificatane la completezza e la regolarita' formale, presentano al Gestore, secondo le modalita' definite nel Manuale d'uso Operativo di cui all'art. 4, comma 2 lettera f), la richiesta di garanzia in relazione all'operazione di finanziamento, indicandone l'ammontare e le relative condizioni. 2. Il Gestore registra le domande nell'ordine cronologico di arrivo e, verificata la sussistenza dei presupposti stabiliti dal presente decreto e accertata capienza delle disponibilita' finanziarie del Fondo, delibera la concessione della garanzia a favore del soggetto beneficiario, operando il relativo accantonamento ai sensi dell'art. 6, comma 5, imputandolo alle disponibilita' del Fondo, entro trenta giorni, dandone comunicazione ai soggetti richiedenti, nei successivi dieci giorni. I soggetti richiedenti, a loro volta, devono informare il soggetto beneficiario della concessione della garanzia, a pena di inefficacia della stessa. 3. Il Gestore delibera l'accoglimento o il rigetto delle domande di concessione della garanzia anche per elenco. 4. Ai fini dell'operativita' della garanzia, i soggetti richiedenti, devono comunicare al Gestore, entro tre mesi dalla comunicazione della concessione della garanzia, la delibera di finanziamento o altro atto equivalente, attestando la persistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione della garanzia. 5. Decorso inutilmente il termine di tre mesi di cui al comma 4, ovvero in caso di accertamento della perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi, il Gestore comunica la decadenza dalla concessione della garanzia. 6. La concessione della garanzia opera nei limiti della disponibilita' del Fondo.