Art. 12 
 
 
          Ulteriori requisiti per i dispositivi sicuri per 
         la generazione della firma elettronica qualificata 
 
  1. La certificazione di sicurezza dei  dispositivi  sicuri  per  la
creazione di  una  firma  elettronica  qualificata,  anche  remota  o
automatica, prevista dall'art. 35 del Codice  e'  effettuata  secondo
criteri non inferiori a quelli previsti: 
  a) dal livello EAL 4+ della norma ISO/IEC 15408, in conformita'  ai
profili di protezione  indicati  nella  decisione  della  Commissione
europea 14 luglio 2003 e successive modificazioni; 
  b) dal livello EAL 4+ della norma ISO/IEC 15408, in conformita'  ai
profili di protezione o traguardi di sicurezza giudicati adeguati  ai
sensi  dell'art.  35,  commi  5  e  6   del   Codice   e   successive
modificazioni.