Art. 34 
 
 
                 Accesso del pubblico ai certificati 
 
  1. Le liste dei certificati revocati e sospesi sono rese pubbliche. 
  2. I certificati qualificati, su richiesta  del  titolare,  possono
essere accessibili alla consultazione del pubblico nonche' comunicati
a terzi, al fine di verificare le firme digitali, esclusivamente  nei
casi consentiti dal titolare  del  certificato  e  nel  rispetto  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  3. Le liste pubblicate dei certificati revocati e sospesi,  nonche'
i  certificati  qualificati  eventualmente  resi   accessibili   alla
consultazione del pubblico, sono utilizzabili da chi li consulta  per
le sole finalita' di applicazione delle  norme  che  disciplinano  la
verifica e  la  validita'  delle  firme  elettroniche  qualificate  e
digitali. 
  4. Chiunque ha diritto di conoscere se a  proprio  nome  sia  stato
rilasciato un certificato  qualificato.  Le  modalita'  per  ottenere
l'informazione  di  cui  al  primo  periodo  sono  definite  con   il
provvedimento di cui all'art. 42, comma 10, del presente decreto.