Art. 36 
 
 
                        Giornale di controllo 
 
  1. Il  giornale  di  controllo  e'  costituito  dall'insieme  delle
registrazioni  effettuate  anche  automaticamente   dai   dispositivi
installati  presso  il  certificatore,  allorche'  si  verificano  le
condizioni previste dal presente decreto. 
  2. Le registrazioni  possono  essere  effettuate  indipendentemente
anche su supporti distinti e di tipo diverso. 
  3. A ciascuna registrazione e' apposto un riferimento temporale. 
  4. Il  giornale  di  controllo  e'  tenuto  in  modo  da  garantire
l'autenticita' delle annotazioni e consentire la  ricostruzione,  con
la necessaria accuratezza, di tutti  gli  eventi  rilevanti  ai  fini
della sicurezza. 
  5.  L'integrita'  del  giornale  di  controllo  e'  verificata  con
frequenza almeno mensile. 
  6. Le  registrazioni  contenute  nel  giornale  di  controllo  sono
conservate per un periodo pari a venti anni,  salvo  quanto  previsto
dall'art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003.