Art. 9 Istruttoria delle domande e criteri di valutazione 1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle stesse, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attivita' svolta dall'impresa e al piano di impresa; b) capacita' dell'impresa di introdurre nuove soluzioni organizzative e produttive nel mercato di riferimento, come previsto nel piano di impresa; c) potenzialita' del mercato di riferimento e relative strategie di marketing; d) sostenibilita' economica e finanziaria dell'iniziativa. 2. In sede di istruttoria, il Soggetto gestore valuta altresi' la congruita' dei costi, anche rispetto alle previsioni indicate dal soggetto richiedente nel piano di business, provvedendo, eventualmente, a ridurne l'ammontare e, conseguentemente, a ricalcolare l'importo dell'agevolazione concedibile. 3. Le domande di agevolazione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono istruite, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione o di completamento, in tempo utile perche' possano essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta o di completamento della stessa. 4. Nella convenzione di cui all'art. 4, comma 2, e' previsto e disciplinato un apposito comitato tecnico che, relativamente alle domande di agevolazione presentate da start-up innovative, fornisce indicazioni e specificazioni al Soggetto gestore in merito allo svolgimento dell'attivita' istruttoria e delibera sull'ammissione delle predette imprese alle agevolazioni di cui al presente decreto. Tale comitato, istituito presso il Soggetto gestore, e' nominato dal Ministero assicurando una adeguata rappresentanza a esperti di comprovata competenza in materia di venture capital e di start-up di impresa, indicati dalle principali associazioni di categoria attive nelle predette materie. 5. Con la circolare di cui all'art. 5, comma 9, il Ministero fornisce ulteriori specificazioni relativamente ai criteri e all'iter di valutazione di cui al comma 1, ivi inclusa l'indicazione di soglie e punteggi minimi ai fini dell'accesso all'agevolazione.