Art. 9 
 
                      Istruttoria delle domande 
                      e criteri di valutazione 
 
  1. Le domande di agevolazione sono presentate al  Soggetto  gestore
che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico  di  presentazione,
all'istruttoria delle stesse, sulla  base  dei  seguenti  criteri  di
valutazione: 
    a) adeguatezza e coerenza delle competenze  possedute  dai  soci,
per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto
alla specifica attivita' svolta dall'impresa e al piano di impresa; 
    b)  capacita'  dell'impresa   di   introdurre   nuove   soluzioni
organizzative e produttive nel mercato di riferimento, come  previsto
nel piano di impresa; 
    c) potenzialita' del mercato di riferimento e relative  strategie
di marketing; 
    d) sostenibilita' economica e finanziaria dell'iniziativa. 
  2. In sede di istruttoria, il Soggetto gestore valuta  altresi'  la
congruita' dei costi, anche rispetto  alle  previsioni  indicate  dal
soggetto   richiedente   nel   piano   di   business,    provvedendo,
eventualmente,  a  ridurne   l'ammontare   e,   conseguentemente,   a
ricalcolare l'importo dell'agevolazione concedibile. 
  3. Le domande di  agevolazione,  complete  dei  dati  previsti  dal
modulo  di  richiesta,  sono  istruite,  nel   rispetto   dell'ordine
cronologico di presentazione  o  di  completamento,  in  tempo  utile
perche' possano essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta o di completamento della stessa. 
  4. Nella convenzione di cui all'art. 4,  comma  2,  e'  previsto  e
disciplinato un apposito comitato  tecnico  che,  relativamente  alle
domande di agevolazione presentate da start-up  innovative,  fornisce
indicazioni e specificazioni  al  Soggetto  gestore  in  merito  allo
svolgimento dell'attivita'  istruttoria  e  delibera  sull'ammissione
delle predette imprese alle agevolazioni di cui al presente  decreto.
Tale comitato, istituito presso il Soggetto gestore, e' nominato  dal
Ministero  assicurando  una  adeguata  rappresentanza  a  esperti  di
comprovata competenza in materia di venture capital e di start-up  di
impresa, indicati dalle principali associazioni di  categoria  attive
nelle predette materie. 
  5. Con la circolare di  cui  all'art.  5,  comma  9,  il  Ministero
fornisce ulteriori specificazioni relativamente ai criteri e all'iter
di valutazione di cui al comma 1, ivi inclusa l'indicazione di soglie
e punteggi minimi ai fini dell'accesso all'agevolazione.