Art. 9 
 
 
          Ulteriori disposizioni in materia di occupazione 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 29,  comma  2,  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.  276  e  successive  modificazioni,
trovano applicazione anche in relazione ai compensi e  agli  obblighi
di natura previdenziale e assicurativa nei confronti  dei  lavoratori
con contratto  di  lavoro  autonomo.  Le  medesime  disposizioni  non
trovano applicazione in relazione ai contratti di  appalto  stipulati
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  Le  disposizioni  dei
contratti collettivi di cui all'articolo 29,  comma  2,  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.  276  e  successive  modificazioni,
hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti  retributivi
dovuti  ai  lavoratori  impiegati  nell'appalto  con  esclusione   di
qualsiasi  effetto  in  relazione  ai  contributi   previdenziali   e
assicurativi. 
  2. Il comma 4-bis, dell'articolo  306  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81 e' sostituito dal  seguente:  «4-bis.  Le  ammende
previste con riferimento alle contravvenzioni in materia  di  igiene,
salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente decreto nonche' da atti aventi forza  di  legge
sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del  direttore  generale
della Direzione generale per l'Attivita' Ispettiva del Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei
prezzi al consumo  previo  arrotondamento  delle  cifre  al  decimale
superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene,  a
decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% (( e  si  applica
esclusivamente alle sanzioni  irrogate  per  le  violazioni  commesse
successivamente alla suddetta data.  ))  Le  maggiorazioni  derivanti
dalla applicazione del presente comma sono destinate,  per  la  meta'
del loro ammontare,  al  finanziamento  di  iniziative  di  vigilanza
nonche' di prevenzione e promozione in materia di salute e  sicurezza
del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A  tal
fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio  dello
Stato per essere riassegnate su  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
  3. All'articolo 3 del decreto legislativo  14  settembre  2011,  n.
167, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica o  diploma
professionale ai sensi del decreto legislativo 17  ottobre  2005,  n.
226, allo scopo di conseguire  la  qualifica  professionale  ai  fini
contrattuali,  e'  possibile  la  trasformazione  del  contratto   in
apprendistato professionalizzante o contratto  di  mestiere;  in  tal
caso la durata massima complessiva dei due periodi  di  apprendistato
non puo' eccedere quella individuata dalla contrattazione  collettiva
di cui al presente decreto legislativo». 
  4. (( (Soppresso). )) 
  (( 4-bis. La dotazione del fondo  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili di cui al comma 4 dell'articolo  13  della  legge  12  marzo
1999, n. 68, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2013  e
di 20 milioni di euro per  l'anno  2014.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 10 milioni di euro per  l'anno  2013  e  a  20
milioni di euro per l'anno  2014,  si  provvede,  anche  al  fine  di
garantire la  compensazione  in  termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno, mediante riduzione dell'autorizzazione di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,
confluita nel Fondo sociale per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, per 16,7 milioni di euro  per  l'anno  2013  e  per  33,3
milioni di euro per l'anno 2014. 
  4-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo  9  luglio  2003,  n.
216, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Al fine  di  garantire  il  rispetto  del  principio  della
parita' di trattamento delle persone con  disabilita',  i  datori  di
lavoro pubblici e  privati  sono  tenuti  ad  adottare  accomodamenti
ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite  sui
diritti delle persone con  disabilita',  ratificata  ai  sensi  della
legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per  garantire  alle
persone  con  disabilita'  la  piena  eguaglianza   con   gli   altri
lavoratori.  I  datori   di   lavoro   pubblici   devono   provvedere
all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente». )) 
  5. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso  che  le
comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi
previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli  obblighi
di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei
lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del
lavoro,  dell'INPS,  dell'INAIL  o  di  altre   forme   previdenziali
sostitutive o esclusive, nonche' nei  confronti  della  Prefettura  -
Ufficio territoriale del Governo e delle Province. 
  6.  ((  All'articolo  23,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ))
dopo le parole: «presso un utilizzatore,» sono inserite le  seguenti:
«e ferma restando l'integrale applicabilita'  delle  disposizioni  in
materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  di  cui  al   decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81». 
  7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole: «deve presentare» sono aggiunte le
seguenti:  «,  previa  verifica,  presso  il  centro  per   l'impiego
competente, della indisponibilita'  di  un  lavoratore  presente  sul
territorio nazionale, idoneamente documentata,»; 
    b) il comma 4 e' abrogato. 
  8. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i
corsi di  formazione  professionale  ovvero  a  svolgere  i  tirocini
formativi (( ai sensi dell'articolo 44-bis, )) comma 5,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e' determinato
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con i Ministri dell'interno e degli affari  esteri,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome (( di Trento e di Bolzano, )) da emanarsi ogni  tre
anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio. In sede  di
prima applicazione della  presente  disposizione,  le  rappresentanze
diplomatiche e consolari,  nelle  more  dell'emanazione  del  decreto
triennale di cui al presente comma  e,  comunque,  non  oltre  il  30
giugno di ciascun anno non  ancora  coperto  dal  decreto  triennale,
rilasciano i visti di cui all'articolo 44-bis, comma 5,  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,  previa
verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5.  Il  numero  di
tali visti viene portato in detrazione dal contingente  indicato  nel
decreto triennale successivamente adottato.  Qualora  il  decreto  di
programmazione  triennale  non  venga  adottato  entro  la   scadenza
stabilita, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  puo'
provvedere, in via  transitoria,  con  proprio  decreto  annuale  nel
limite  delle  quote  stabilite  nell'ultimo  decreto   emanato.   Lo
straniero in possesso dei requisiti  previsti  per  il  rilascio  del
visto  di  studio  che  intende  frequentare  corsi   di   formazione
professionali ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394  puo'  essere
autorizzato all'ingresso nel territorio  nazionale,  nell'ambito  del
contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente
disposizione. Dall'attuazione del presente comma non devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  (( 8-bis. All'articolo 22, comma 11-bis, del testo unico di cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le  parole:  «master
universitario di secondo livello» sono inserite le seguenti:  «ovvero
la laurea triennale o la laurea specialistica». )) 
  9.  Le  risorse  residue  derivanti  dalle   procedure   di   spesa
autorizzate ai sensi dell'articolo 5  dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3933  del  13  aprile  2011,  all'esito
delle attivita' solutorie di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d),
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
33 del 28 dicembre 2012, sono versate all'entrata del bilancio  dello
Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma  11,
((  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge )) 7 agosto  2012,  n.  135.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio
decreto le occorrenti variazioni di bilancio. 
  10. All'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n.  109,
dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi: 
  «11-bis.  Nei  casi  in  cui  la  dichiarazione  di  emersione  sia
rigettata per cause imputabili esclusivamente al  datore  di  lavoro,
previa verifica da parte dello  sportello  unico  per  l'immigrazione
della sussistenza del rapporto di lavoro,  dimostrata  dal  pagamento
delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza  al  31
dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore  viene  rilasciato  un
permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e
amministrativi di cui al comma  6,  a  carico  del  lavoratore,  sono
archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10
del presente articolo. 
  11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di  lavoro  oggetto  di
una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore
sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre  2011  di
cui al comma 1, la procedura di emersione si  considera  conclusa  in
relazione al lavoratore, al quale e' rilasciato un permesso di attesa
occupazione ovvero, in presenza  della  richiesta  di  assunzione  da
parte di un nuovo datore di lavoro,  un  permesso  di  soggiorno  per
lavoro subordinato, con contestuale  estinzione  dei  reati  e  degli
illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6. 
  11-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma  11-ter,  il  datore  di
lavoro  che  ha  presentato  la  dichiarazione  di  emersione   resta
responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla
data di comunicazione della cessazione del rapporto  di  lavoro;  gli
uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti  per
legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la  dichiarazione
di emersione, ai fini dell'applicazione del  comma  10  del  presente
articolo». 
  (( 10-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile
nella sua disponibilita' il datore di lavoro  assolve  agli  obblighi
previsti  dall'articolo  7  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso  la  comunicazione  di
cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n. 608. 
  10-ter. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da adottare di concerto con il Ministro  dell'interno  e  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  apportate  le   modifiche
necessarie al decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  299
del 27 dicembre 2007. )) 
  11. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
276, e successive modificazioni, dopo il  comma  3  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «3-bis. Le imprese agricole,  ivi  comprese  quelle  costituite  in
forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1,
ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra
loro da un vincolo di parentela o di affinita' entro il terzo  grado,
possono  procedere  congiuntamente   all'assunzione   di   lavoratori
dipendenti per lo svolgimento di  prestazioni  lavorative  presso  le
relative aziende. 
  3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis puo'
essere effettuata anche da imprese legate da un  contratto  di  rete,
quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole. 
  3-quater. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali sono definite le modalita'  con  le  quali  si  procede  alle
assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis. 
  3-quinquies.  I  datori  di  lavoro  rispondono  in  solido   delle
obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che  scaturiscono
dal rapporto di lavoro instaurato con le modalita'  disciplinate  dai
commi 3-bis e 3-ter». 
  12. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito in legge con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, dopo le parole:  «settore  sociale»  sono  inserite  le
seguenti: «nonche' per le  spese  sostenute  per  lo  svolgimento  di
attivita'  sociali  mediante  forme  di  lavoro  accessorio  di   cui
all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n. 276». 
  13. All'articolo 2463-bis del  codice  civile,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole:  «che  non  abbiano   compiuto   i
trentacinque  anni  di  eta'  alla  data  della  costituzione»   sono
soppresse; 
    b) al comma 2, punto 6), le parole:  «,  i  quali  devono  essere
scelti tra i soci» sono soppresse; 
    (( b-bis) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
  «Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili»; )) 
    c) il comma 4 e' soppresso. 
  14. All'articolo 44  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi; 
    b) al comma 4-bis le parole: «societa' a responsabilita' limitata
a capitale ridotto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «societa'  a
responsabilita' limitata semplificata». 
  15. Le societa'  a  responsabilita'  limitata  a  capitale  ridotto
iscritte al registro delle imprese  ai  sensi  dell'articolo  44  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  sono  qualificate  societa'   a   responsabilita'
limitata semplificata. 
  (( 15-bis. All'articolo 2464, quarto comma, del codice civile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «presso  una  banca»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «all'organo   amministrativo   nominato
nell'atto costitutivo»; 
    b) dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «I  mezzi  di
pagamento sono indicati nell'atto». 
  15-ter. All'articolo 2463 del codice civile, dopo  il  terzo  comma
sono aggiunti i seguenti: 
  «L'ammontare  del  capitale  puo'  essere  determinato  in   misura
inferiore a euro diecimila, pari almeno a un  euro.  In  tal  caso  i
conferimenti devono farsi in  denaro  e  devono  essere  versati  per
intero alle persone cui e' affidata l'amministrazione. 
  La somma da dedurre  dagli  utili  netti  risultanti  dal  bilancio
regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo
2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la
riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale,  l'ammontare  di
diecimila euro. La riserva cosi' formata puo' essere utilizzata  solo
per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa
deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita
per qualsiasi ragione». )) 
  16. All'articolo 25, comma 2, del decreto legge del 18 ottobre 2012
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' soppressa; 
    b) alla lettera h) punto 1), nel primo periodo le parole  «uguali
o superiori al 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «uguali
o superiori al 15 per cento»; 
    c) alla  lettera  h)  punto  2)  dopo  le  parole  «in  Italia  o
all'estero» sono aggiunte le  seguenti:  «,  ovvero,  in  percentuale
uguale o superiore a due terzi della  forza  lavoro  complessiva,  di
personale in possesso di laurea magistrale ai sensi  dell'articolo  3
(( del regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270»; )) 
    d) alla lettera h) punto 3) dopo le  parole  «varieta'  vegetale»
sono aggiunte le seguenti: «ovvero sia titolare dei diritti  relativi
ad un programma  per  elaboratore  originario  registrato  presso  il
Registro pubblico speciale per i programmi per  elaboratore,  purche'
tali privative siano». 
  (( 16-bis. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, nel primo periodo, le parole: «entro  60  giorni  dalla
stessa data» sono soppresse. 
  16-ter. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
al comma 1 e al  comma  4,  le  parole:  «2013,  2014  e  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «2013, 2014, 2015 e 2016». 
  16-quater. Gli importi  dei  versamenti  all'entrata  del  bilancio
dello  Stato  effettuati  dalla  Cassa  conguaglio  per  il   settore
elettrico ai sensi del comma 3,  lettera  d),  dell'articolo  38  del
predetto decreto-legge n. 179 del 2012, sono rideterminati in  145,02
milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 milioni di  euro  per  l'anno
2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni  di  euro
per l'anno 2016, 66,87 milioni di euro per l'anno 2017, 970.000  euro
per l'anno 2018 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 
  16-quinquies. Il comma 188 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre
2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: 
  «188. Per gli enti di  ricerca,  l'Istituto  superiore  di  sanita'
(ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni
sul lavoro  (INAIL),  l'Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari
regionali  (AGE.  NA.S),  l'Agenzia  italiana  del  farmaco   (AIFA),
l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per  le  nuove
tecnologie, l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA),
l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonche' per le universita'  e
le scuole superiori  ad  ordinamento  speciale  e  per  gli  istituti
zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni
a tempo determinato e  la  stipula  di  contratti  di  collaborazione
coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di  ricerca  e
di innovazione tecnologica anche finanziati con le  risorse  premiali
di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo  31  dicembre
2009, n. 213». 
  16-sexies. All'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n.  142,  dopo
il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: 
  «2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis  non  si  applica  ai
soci lavoratori delle cooperative della piccola  pesca  di  cui  alla
legge 13 marzo 1958, n. 250, in  presenza  delle  condizioni  di  cui
all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.  31».
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  dell'art.  29,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' il seguente: 
              "Art. 29 (Appalto). - (omissis) 
              2. Salvo diversa disposizione dei contratti  collettivi
          nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro
          e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative  del
          settore che  possono  individuare  metodi  e  procedure  di
          controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli
          appalti, in caso di appalto  di  opere  o  di  servizi,  il
          committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
          solido  con  l'appaltatore,  nonche'  con  ciascuno   degli
          eventuali subappaltatori entro il limite di due anni  dalla
          cessazione dell'appalto, a corrispondere  ai  lavoratori  i
          trattamenti retributivi, comprese le quote  di  trattamento
          di fine rapporto, nonche' i contributi  previdenziali  e  i
          premi  assicurativi  dovuti  in  relazione  al  periodo  di
          esecuzione  del  contratto  di  appalto,  restando  escluso
          qualsiasi obbligo per le sanzioni civili  di  cui  risponde
          solo il  responsabile  dell'inadempimento.  Il  committente
          imprenditore o datore di lavoro e'  convenuto  in  giudizio
          per il  pagamento  unitamente  all'appaltatore  e  con  gli
          eventuali   ulteriori   subappaltatori.   Il    committente
          imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella  prima
          difesa,  il  beneficio  della  preventiva  escussione   del
          patrimonio  dell'appaltatore  medesimo  e  degli  eventuali
          subappaltatori.  In  tal  caso  il   giudice   accerta   la
          responsabilita'  solidale  di  tutti  gli   obbligati,   ma
          l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti  del
          committente imprenditore  o  datore  di  lavoro  solo  dopo
          l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore  e
          degli  eventuali  subappaltatori.  Il  committente  che  ha
          eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di  regresso
          nei confronti del coobbligato secondo le regole generali." 
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma   2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente: 
              "Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1 del
          d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs
          n. 80 del 1998) 
              (omissis) 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.". 
              - Il testo dell'art.  306  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, come modificato dalla  presente  legge,
          e' il seguente: 
              "Art. 306 (Disposizioni finali). - 1.  Le  disposizioni
          contenute nel decreto del Presidente  della  Repubblica  19
          marzo 1956, n. 302, costituiscono  integrazione  di  quelle
          contenute nel presente decreto legislativo. 
              2. Le disposizioni di cui agli articoli  17,  comma  1,
          lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema  di
          valutazione dei rischi che ad esse rinviano,  ivi  comprese
          le  relative  disposizioni  sanzionatorie,   previste   dal
          presente decreto, diventano efficaci  a  decorrere  dal  1°
          gennaio  2009;  fino  a  tale  data  continuano  a  trovare
          applicazione le disposizioni previgenti. 
              3. Le disposizioni di  cui  al  titolo  VIII,  capo  IV
          entrano  in  vigore  alla  data  fissata  dal  primo  comma
          dell'art. 13, paragrafo 1, della  direttiva  2004/40/CE,  e
          successive modificazioni; le disposizioni di cui al capo  V
          del medesimo titolo VIII entrano in  vigore  il  26  aprile
          2010.  In  caso  di  attrezzature   di   lavoro   messe   a
          disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio  2007
          e che non permettono  il  rispetto  dei  valori  limite  di
          esposizione tenuto conto  del  progresso  tecnico  e  delle
          misure organizzative messe in atto, l'obbligo del  rispetto
          dei valori limite di esposizione di cui all'art. 201  entra
          in vigore il 6 luglio  2010.  Per  il  settore  agricolo  e
          forestale l'obbligo  del  rispetto  dei  valori  limite  di
          esposizione  di  cui  all'art.  201,  ferme   restando   le
          condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il
          6 luglio 2014. Per il settore  della  navigazione  aerea  e
          marittima, l'obbligo del  rispetto  dei  valori  limite  di
          esposizione al rumore di cui all' art. 189 entra in  vigore
          il 15 febbraio 2011. 
              4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute  e
          delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dello
          sviluppo  economico,  sentita  la  commissione   consultiva
          permanente di  cui  all'art.  6,  si  da'  attuazione  alle
          direttive in materia di sicurezza e salute  dei  lavoratori
          sul luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui
          le stesse modificano modalita' esecutive e  caratteristiche
          di ordine  tecnico  previste  dagli  allegati  al  presente
          decreto,  nonche'  da   altre   direttive   gia'   recepite
          nell'ordinamento nazionale. 
              4-bis.  Le  ammende  previste  con   riferimento   alle
          contravvenzioni in materia di igiene,  salute  e  sicurezza
          sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste
          dal presente decreto nonche' da atti aventi forza di  legge
          sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del  direttore
          generale della Direzione generale per l'Attivita' Ispettiva
          del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  in
          misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al  consumo  previo
          arrotondamento delle cifre al decimale superiore.  In  sede
          di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere
          dal 1° luglio 2013, nella misura  del  9,6%  e  si  applica
          esclusivamente alla sanzioni  irrogate  per  le  violazioni
          commesse   successivamente   alla   suddetta    data.    Le
          maggiorazioni derivanti  dalla  applicazione  del  presente
          comma sono destinate, per la meta' del loro  ammontare,  al
          finanziamento  di  iniziative  di  vigilanza   nonche'   di
          prevenzione e promozione in materia di salute  e  sicurezza
          del lavoro  effettuate  dalle  Direzioni  territoriali  del
          lavoro.  A  tal  fine  le  predette  risorse  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          su  apposito  capitolo  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          ". 
              - Il testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2011, n.  167,  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              "Art. 3  (Apprendistato  per  la  qualifica  e  per  il
          diploma professionale). - 1.  Possono  essere  assunti  con
          contratto di  apprendistato  per  la  qualifica  e  per  il
          diploma professionale, in tutti  i  settori  di  attivita',
          anche per  l'assolvimento  dell'obbligo  di  istruzione,  i
          soggetti che abbiano  compiuto  quindici  anni  e  fino  al
          compimento del venticinquesimo anno di eta'. La durata  del
          contratto e' determinata in considerazione della  qualifica
          o del diploma da conseguire e non puo' in ogni caso  essere
          superiore, per la sua  componente  formativa,  a  tre  anni
          ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. 
              2.   La   regolamentazione   dei   profili    formativi
          dell'apprendistato  per  la  qualifica  e  per  il  diploma
          professionale e'  rimessa  alle  regioni  e  alle  province
          autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province Autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  sentite  le
          associazioni dei datori  di  lavoro  e  dei  prestatori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale, nel rispetto dei  seguenti  criteri  e  principi
          direttivi: 
              a) definizione della qualifica o diploma  professionale
          ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
              b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od
          interna  alla  azienda,  congruo  al  conseguimento   della
          qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto
          stabilito al comma 1 e secondo  standard  minimi  formativi
          definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre  2005,
          n. 226; 
              c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a
          livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni
          dei datori e prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative per la  determinazione,  anche  all'interno
          degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione  della
          formazione aziendale nel rispetto degli  standard  generali
          fissati dalle regioni. 
              2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica
          o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17
          ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica
          professionale  ai  fini  contrattuali,  e'   possibile   la
          trasformazione    del    contratto     in     apprendistato
          professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la
          durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato
          non puo' eccedere quella individuata  dalla  contrattazione
          collettiva di cui al presente decreto legislativo." 
              - Il testo dell'art. 13, comma 4, della legge 12  marzo
          1999, n. 68 del decreto legislativo 14 settembre  2011,  n.
          167, e' il seguente: 
              "Art. 13 (Incentivi alle assunzioni). - (omissis) 
              4. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
          il cui finanziamento e' autorizzata la  spesa  di  lire  40
          miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro  37  milioni  per
          l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno  2008,
          annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome
          proporzionalmente  alle  richieste  presentate  e  ritenute
          ammissibili secondo le modalita' e i criteri  definiti  nel
          decreto di cui al comma 5." 
              - Il testo dell'art. 1, comma 7, del  decreto-legge  20
          maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236, e' il seguente: 
              "Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - (omissis) 
              7. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale  il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato   dalle
          risorse di cui all'autorizzazione  di  spesa  stabilita  al
          comma  8,  nel  quale  confluiscono  anche   i   contributi
          comunitari destinati al finanziamento delle  iniziative  di
          cui al presente articolo, su richiesta  del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale. A  tale  ultimo  fine  i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo." 
              - Il testo  dell'art.  18,  comma  1,  lettera  a)  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  e'  il
          seguente: 
              "Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          presieduto in maniera non  delegabile  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  nonche'  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto  attiene
          alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi  assunti  in
          sede europea, entro 30 giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  assegna  una  quota  delle
          risorse    nazionali    disponibili    del    Fondo    aree
          sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri." 
              - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 9 luglio
          2003, n. 216, come modificato dalla presente legge,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 3 (Ambito di applicazione). - 1. Il principio  di
          parita' di trattamento senza distinzione di  religione,  di
          convinzioni  personali,  di  handicap,   di   eta'   e   di
          orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel
          settore pubblico che privato ed e' suscettibile  di  tutela
          giurisdizionale secondo le forme previste dall'art. 4,  con
          specifico riferimento alle seguenti aree: 
              a) accesso all'occupazione e al  lavoro,  sia  autonomo
          che dipendente,  compresi  i  criteri  di  selezione  e  le
          condizioni di assunzione; 
              b) occupazione e condizioni  di  lavoro,  compresi  gli
          avanzamenti di carriera, la retribuzione  e  le  condizioni
          del licenziamento; 
              c) accesso a tutti i tipi e livelli di  orientamento  e
          formazione      professionale,      perfezionamento       e
          riqualificazione   professionale,   inclusi   i    tirocini
          professionali; 
              d)   affiliazione   e    attivita'    nell'ambito    di
          organizzazioni di lavoratori, di  datori  di  lavoro  o  di
          altre organizzazioni professionali  e  prestazioni  erogate
          dalle medesime organizzazioni. 
              2. La disciplina di cui al presente  decreto  fa  salve
          tutte le disposizioni vigenti in materia di: 
              a)  condizioni  di  ingresso,  soggiorno   ed   accesso
          all'occupazione,  all'assistenza  e  alla  previdenza   dei
          cittadini dei Paesi terzi e degli  apolidi  nel  territorio
          dello Stato; 
              b) sicurezza e protezione sociale; 
              c) sicurezza  pubblica,  tutela  dell'ordine  pubblico,
          prevenzione dei reati e tutela della salute; 
              d) stato civile e prestazioni che ne derivano; 
              e) forze armate, limitatamente ai fattori di eta' e  di
          handicap. 
              3. Nel rispetto  dei  principi  di  proporzionalita'  e
          ragionevolezza  e  purche'  la  finalita'  sia   legittima,
          nell'ambito  del  rapporto  di  lavoro   o   dell'esercizio
          dell'attivita'  di  impresa,  non  costituiscono  atti   di
          discriminazione ai sensi dell'art. 2 quelle  differenze  di
          trattamento  dovute   a   caratteristiche   connesse   alla
          religione,  alle   convinzioni   personali,   all'handicap,
          all'eta'  o  all'orientamento  sessuale  di  una   persona,
          qualora, per la natura dell'attivita' lavorativa o  per  il
          contesto  in  cui  essa  viene  espletata,  si  tratti   di
          caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e
          determinante  ai  fini  dello  svolgimento   dell'attivita'
          medesima. 
              3-bis. Al fine di garantire il rispetto  del  principio
          della parita' di trattamento delle persone con disabilita',
          i datori di  lavoro  pubblici  e  privati  sono  tenuti  ad
          adottare accomodamenti  ragionevoli,  come  definiti  dalla
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita', ratificata ai sensi della  legge  3  marzo
          2009, n. 18, nei  luoghi  di  lavoro,  per  garantire  alle
          persone con disabilita' la piena eguaglianza con gli  altri
          lavoratori. I datori di lavoro pubblici  devono  provvedere
          all'attuazione del presente comma senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza  pubblica  e  con  le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              4. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  che  prevedono
          accertamenti di idoneita' al lavoro nel rispetto di  quanto
          stabilito dai commi 2 e 3. 
              4-bis. Sono fatte salve le disposizioni  che  prevedono
          trattamenti  differenziati   in   ragione   dell'eta'   dei
          lavoratori e in particolare quelle che disciplinano: 
              a) la definizione di  condizioni  speciali  di  accesso
          all'occupazione  e  alla   formazione   professionale,   di
          occupazione  e  di  lavoro,  comprese  le   condizioni   di
          licenziamento  e  di  retribuzione,  per   i   giovani,   i
          lavoratori anziani e i lavoratori  con  persone  a  carico,
          allo scopo di favorire  l'inserimento  professionale  o  di
          assicurare la protezione degli stessi; 
              b) la fissazione  di  condizioni  minime  di  eta',  di
          esperienza professionale o  di  anzianita'  di  lavoro  per
          l'accesso all'occupazione  o  a  taluni  vantaggi  connessi
          all'occupazione; 
              c) la fissazione di un'eta' massima  per  l'assunzione,
          basata sulle condizioni  di  formazione  richieste  per  il
          lavoro in questione o sulla necessita'  di  un  ragionevole
          periodo di lavoro prima del pensionamento. 
              4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte
          salve  purche'  siano  oggettivamente   e   ragionevolmente
          giustificate da  finalita'  legittime,  quali  giustificati
          obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro
          e della formazione professionale, qualora i  mezzi  per  il
          conseguimento  di  tali  finalita'  siano   appropriati   e
          necessari. 
              5. Non costituiscono atti di discriminazione  ai  sensi
          dell'art. 2  le  differenze  di  trattamento  basate  sulla
          professione di una determinata religione o  di  determinate
          convinzioni personali che siano  praticate  nell'ambito  di
          enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o  private,
          qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la
          natura delle attivita' professionali svolte da detti enti o
          organizzazioni  o  per  il  contesto  in  cui   esse   sono
          espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo  e
          giustificato  ai  fini  dello  svolgimento  delle  medesime
          attivita'. 
              6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione
          ai sensi dell'art. 2 quelle differenze di trattamento  che,
          pur  risultando   indirettamente   discriminatorie,   siano
          giustificate   oggettivamente   da   finalita'    legittime
          perseguite attraverso mezzi  appropriati  e  necessari.  In
          particolare, resta ferma la legittimita'  di  atti  diretti
          all'esclusione dallo svolgimento  di  attivita'  lavorativa
          che  riguardi  la  cura,   l'assistenza,   l'istruzione   e
          l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di  coloro
          che siano stati condannati in via definitiva per reati  che
          concernono la liberta' sessuale dei minori e la pornografia
          minorile." 
              - Il  testo  dell'art.  4-bis,  comma  6,  del  decreto
          legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' il seguente: 
              "Art. 4-bis  (Modalita'  di  assunzione  e  adempimenti
          successivi). - (omissis) 
              6.  Le   comunicazioni   di   assunzione,   cessazione,
          trasformazione e proroga dei rapporti di  lavoro  autonomo,
          subordinato, associato, dei tirocini e di altre  esperienze
          professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al
          Servizio competente nel cui ambito territoriale e'  ubicata
          la sede di lavoro, con i moduli di cui  al  comma  7,  sono
          valide  ai  fini  dell'assolvimento   degli   obblighi   di
          comunicazione nei confronti  delle  direzioni  regionali  e
          provinciali  del  lavoro,  dell'Istituto  nazionale   della
          previdenza    sociale,    dell'Istituto    nazionale    per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre
          forme previdenziali sostitutive o  esclusive,  nonche'  nei
          confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
          e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie." 
              - Il testo dell'art. 23,  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n.  276,  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              "Art. 23 (Tutela del prestatore di lavoro esercizio del
          potere disciplinare e regime della solidarieta'). - 1.  Per
          tutta la durata della missione  presso  un  utilizzatore  e
          ferma    restando    l'integrale    applicabilita'    delle
          disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di
          cui  al  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  i
          lavoratori dipendenti dal somministratore hanno  diritto  a
          condizioni   di   base   di    lavoro    e    d'occupazione
          complessivamente non inferiori a quelle dei  dipendenti  di
          pari  livello  dell'utilizzatore,  a  parita'  di  mansioni
          svolte.  Restano  in  ogni  caso  salve  le  clausole   dei
          contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
          dell'art. 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. 
              2. (abrogato) 
              3.  L'utilizzatore  e'  obbligato  in  solido  con   il
          somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
          retributivi e i contributi previdenziali. 
              4. I contratti collettivi  applicati  dall'utilizzatore
          stabiliscono modalita' e criteri per  la  determinazione  e
          corresponsione delle  erogazioni  economiche  correlate  ai
          risultati  conseguiti  nella  realizzazione  di   programmi
          concordati tra le parti o collegati all'andamento economico
          dell'impresa. I lavoratori dipendenti  dal  somministratore
          hanno altresi' diritto a fruire di tutti i servizi  sociali
          e   assistenziali    di    cui    godono    i    dipendenti
          dell'utilizzatore addetti alla  stessa  unita'  produttiva,
          esclusi quelli  il  cui  godimento  sia  condizionato  alla
          iscrizione ad associazioni  o  societa'  cooperative  o  al
          conseguimento di una determinata anzianita' di servizio. 
              5. Il somministratore informa i lavoratori  sui  rischi
          per la  sicurezza  e  la  salute  connessi  alle  attivita'
          produttive in generale e li forma e addestra all'uso  delle
          attrezzature di lavoro necessarie  allo  svolgimento  della
          attivita' lavorativa per la quale essi vengono  assunti  in
          conformita'   alle   disposizioni   recate   dal    decreto
          legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e   successive
          modificazioni   ed   integrazioni.    Il    contratto    di
          somministrazione  puo'  prevedere  che  tale  obbligo   sia
          adempiuto dall'utilizzatore;  in  tale  caso  ne  va  fatta
          indicazione nel contratto con il lavoratore.  Nel  caso  in
          cui le mansioni cui e'  adibito  il  prestatore  di  lavoro
          richiedano una sorveglianza medica  speciale  o  comportino
          rischi specifici, l'utilizzatore ne informa  il  lavoratore
          conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo  19
          settembre 1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni.   L'utilizzatore   osserva   altresi',    nei
          confronti del medesimo prestatore, tutti  gli  obblighi  di
          protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti  ed
          e'  responsabile  per  la  violazione  degli  obblighi   di
          sicurezza  individuati  dalla   legge   e   dai   contratti
          collettivi. 
              6. Nel caso in cui adibisca il  lavoratore  a  mansioni
          superiori o comunque a mansioni non  equivalenti  a  quelle
          dedotte in contratto, l'utilizzatore deve  darne  immediata
          comunicazione  scritta  al  somministratore   consegnandone
          copia al  lavoratore  medesimo.  Ove  non  abbia  adempiuto
          all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via
          esclusiva  per  le  differenze  retributive  spettanti   al
          lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale
          risarcimento  del  danno  derivante  dalla  assegnazione  a
          mansioni inferiori. 
              7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare,  che
          e' riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al
          somministratore gli elementi che formeranno  oggetto  della
          contestazione ai sensi dell'art. 7 della  legge  20  maggio
          1970, n. 300. 
              7-bis. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono
          informati  dall'utilizzatore  dei  posti   vacanti   presso
          quest'ultimo,  affinche'  possano  aspirare,  al  pari  dei
          dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti  di
          lavoro a tempo  indeterminato.  Tali  informazioni  possono
          essere fornite mediante un avviso  generale  opportunamente
          affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso  il
          quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la
          loro opera. 
              8. E' nulla ogni clausola  diretta  a  limitare,  anche
          indirettamente, la facolta' dell'utilizzatore  di  assumere
          il lavoratore al termine della sua missione. 
              9.  La  disposizione  di  cui  al  comma  8  non  trova
          applicazione nel caso in cui al lavoratore sia  corrisposta
          una  adeguata  indennita',  secondo  quanto  stabilito  dal
          contratto collettivo applicabile al somministratore. 
              9-bis. Resta salva la facolta' per il somministratore e
          l'utilizzatore di pattuire un compenso  ragionevole  per  i
          servizi resi a quest'ultimo  in  relazione  alla  missione,
          all'impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in
          cui, al termine della missione,  l'utilizzatore  assuma  il
          lavoratore. " 
              - Il testo dell'art.  22  del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente  legge,
          e' il seguente: 
              "Art. 22. Lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  e
          indeterminato. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.  20;  legge
          30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge  8  agosto
          1995, n. 335, art. 3, comma 13) 
              1.  In  ogni   provincia   e'   istituito   presso   la
          prefettura-ufficio territoriale del Governo  uno  sportello
          unico   per   l'immigrazione,   responsabile    dell'intero
          procedimento   relativo   all'assunzione   di    lavoratori
          subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 
              2.  Il  datore   di   lavoro   italiano   o   straniero
          regolarmente soggiornante in Italia che intende  instaurare
          in  Italia  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato o indeterminato  con  uno  straniero  residente
          all'estero deve  presentare,  previa  verifica,  presso  il
          centro per l'impiego competente, della indisponibilita'  di
          un   lavoratore   presente   sul   territorio    nazionale,
          idoneamente   documentata,   allo   sportello   unico   per
          l'immigrazione  della  provincia  di  residenza  ovvero  di
          quella in cui ha sede legale l'impresa,  ovvero  di  quella
          ove avra' luogo la prestazione lavorativa: 
              a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; 
              b) idonea documentazione  relativa  alle  modalita'  di
          sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; 
              c)  la  proposta  di   contratto   di   soggiorno   con
          specificazione  delle  relative   condizioni,   comprensiva
          dell'impegno al pagamento da parte dello stesso  datore  di
          lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese  di
          provenienza; 
              d)  dichiarazione  di   impegno   a   comunicare   ogni
          variazione concernente il rapporto di lavoro. 
              3. Nei casi in cui non  abbia  una  conoscenza  diretta
          dello straniero, il datore di lavoro italiano  o  straniero
          regolarmente  soggiornante  in  Italia   puo'   richiedere,
          presentando la documentazione di cui alle lettere b)  e  c)
          del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu'  persone
          iscritte  nelle  liste  di  cui  all'art.  21,   comma   5,
          selezionate secondo criteri  definiti  nel  regolamento  di
          attuazione. 
              4. (abrogato) 
              5.  Lo  sportello   unico   per   l'immigrazione,   nel
          complessivo  termine  massimo  di  quaranta  giorni   dalla
          presentazione della richiesta, a condizione che siano state
          rispettate  le  prescrizioni  di  cui  al  comma  2  e   le
          prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
          alla  fattispecie,  rilascia,  in  ogni  caso,  sentito  il
          questore, il nulla osta nel rispetto dei  limiti  numerici,
          quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'art. 3,
          comma 4, e dell'art. 21,  e,  a  richiesta  del  datore  di
          lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice
          fiscale,  agli  uffici  consolari,  ove  possibile  in  via
          telematica.  Il  nulla  osta  al  lavoro   subordinato   ha
          validita' per un periodo non superiore  a  sei  mesi  dalla
          data del rilascio. 
              5-bis. Il nulla osta  al  lavoro  e'  rifiutato  se  il
          datore di lavoro risulti  condannato  negli  ultimi  cinque
          anni, anche con sentenza non  definitiva,  compresa  quella
          adottata a seguito di applicazione della pena su  richiesta
          ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per: 
              a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina  verso
          l'Italia e dell'emigrazione clandestina  dall'Italia  verso
          altri Stati o per reati diretti al reclutamento di  persone
          da destinare alla prostituzione o allo  sfruttamento  della
          prostituzione  o  di  minori  da  impiegare  in   attivita'
          illecite; 
              b) intermediazione illecita e sfruttamento  del  lavoro
          ai sensi dell'art. 603-bis del codice penale; 
              c) reato previsto dal comma 12. 
              5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi',  rifiutato
          ovvero, nel caso sia stato rilasciato,  e'  revocato  se  i
          documenti presentati sono stati ottenuti mediante  frode  o
          sono stati falsificati o  contraffatti  ovvero  qualora  lo
          straniero non  si  rechi  presso  lo  sportello  unico  per
          l'immigrazione per la  firma  del  contratto  di  soggiorno
          entro il termine di cui al comma 6, salvo  che  il  ritardo
          sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del  nulla
          osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite
          i collegamenti telematici. 
              6. Gli uffici consolari del Paese  di  residenza  o  di
          origine dello straniero provvedono, dopo  gli  accertamenti
          di rito, a rilasciare il visto di ingresso con  indicazione
          del codice fiscale, comunicato dallo  sportello  unico  per
          l'immigrazione.  Entro  otto   giorni   dall'ingresso,   lo
          straniero  si  reca   presso   lo   sportello   unico   per
          l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
          del contratto di soggiorno che resta ivi  conservato  e,  a
          cura di  quest'ultimo,  trasmesso  in  copia  all'autorita'
          consolare competente ed al centro per l'impiego competente. 
              7. (abrogato) 
              8.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  23,   ai   fini
          dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
          extracomunitario deve essere munito  del  visto  rilasciato
          dal consolato italiano presso lo  Stato  di  origine  o  di
          stabile residenza del lavoratore. 
              9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
          collegamenti  telematici,   le   informazioni   anagrafiche
          relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
          il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,  o  comunque
          idoneo per l'accesso al lavoro, e  comunicano  altresi'  il
          rilascio dei permessi  concernenti  i  familiari  ai  sensi
          delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla  base
          delle  informazioni  ricevute,  costituisce  un   «Archivio
          anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da  condividere
          con  altre  amministrazioni  pubbliche;  lo  scambio  delle
          informazioni  avviene  in  base  a   convenzione   tra   le
          amministrazioni interessate. Le  stesse  informazioni  sono
          trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura  delle  questure,
          all'ufficio    finanziario    competente    che    provvede
          all'attribuzione del codice fiscale. 
              10. Lo sportello unico per l'immigrazione  fornisce  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
          il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
          adottate nei decreti di cui all'art. 3, comma 4. 
              11. La perdita del  posto  di  lavoro  non  costituisce
          motivo di revoca del permesso di  soggiorno  al  lavoratore
          extracomunitario   ed   ai   suoi   familiari    legalmente
          soggiornanti.  Il  lavoratore  straniero  in  possesso  del
          permesso di soggiorno per lavoro subordinato che  perde  il
          posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
          nelle liste di  collocamento  per  il  periodo  di  residua
          validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo  che
          si tratti di permesso di soggiorno per  lavoro  stagionale,
          per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il
          periodo di durata della prestazione di sostegno al  reddito
          percepita  dal  lavoratore  straniero,  qualora  superiore.
          Decorso il termine  di  cui  al  secondo  periodo,  trovano
          applicazione i requisiti reddituali  di  cui  all'art.  29,
          comma  3,  lettera  b).  Il   regolamento   di   attuazione
          stabilisce le modalita'  di  comunicazione  ai  centri  per
          l'impiego, anche ai  fini  dell'iscrizione  del  lavoratore
          straniero  nelle  liste  di  collocamento   con   priorita'
          rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 
              11-bis. Lo straniero che ha  conseguito  in  Italia  il
          dottorato o il  master  universitario  di  secondo  livello
          ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica,  alla
          scadenza del permesso di soggiorno per  motivi  di  studio,
          puo'  essere  iscritto  nell'elenco   anagrafico   previsto
          dall'art.  4  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442,  per  un
          periodo non superiore a dodici mesi,  ovvero,  in  presenza
          dei requisiti  previsti  dal  presente  testo  unico,  puo'
          chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi
          di lavoro. 
              12.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie
          dipendenze  lavoratori  stranieri  privi  del  permesso  di
          soggiorno previsto dal presente  articolo,  ovvero  il  cui
          permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
          termini di legge, il  rinnovo,  revocato  o  annullato,  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a tre anni  e  con  la
          multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. 
              12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
          aumentate da un terzo alla meta': 
              a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore  a
          tre; 
              b) se i lavoratori occupati sono  minori  in  eta'  non
          lavorativa; 
              c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle  altre
          condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al
          terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale. 
              12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice  applica
          la sanzione amministrativa  accessoria  del  pagamento  del
          costo medio di rimpatrio del lavoratore  straniero  assunto
          illegalmente. 
              12-quater. Nelle ipotesi  di  particolare  sfruttamento
          lavorativo di  cui  al  comma  12-bis,  e'  rilasciato  dal
          questore, su  proposta  o  con  il  parere  favorevole  del
          procuratore della  Repubblica,  allo  straniero  che  abbia
          presentato  denuncia  e  cooperi  nel  procedimento  penale
          instaurato nei confronti del datore di lavoro, un  permesso
          di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6. 
              12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al  comma
          12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere  rinnovato
          per un anno  o  per  il  maggior  periodo  occorrente  alla
          definizione  del  procedimento  penale.  Il   permesso   di
          soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con
          le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore  della
          Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano
          meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 
              13. Salvo quanto previsto per i  lavoratori  stagionali
          dall'art. 25, comma 5, in caso di rimpatrio  il  lavoratore
          extracomunitario conserva  i  diritti  previdenziali  e  di
          sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente
          dalla vigenza di un accordo di reciprocita' al  verificarsi
          della maturazione dei requisiti  previsti  dalla  normativa
          vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta',
          anche in deroga al requisito contributivo  minimo  previsto
          dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              14. Le attribuzioni degli istituti di  patronato  e  di
          assistenza sociale, di cui alla legge  30  marzo  2001,  n.
          152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
          regolare attivita' di lavoro in Italia. 
              15. I lavoratori italiani  ed  extracomunitari  possono
          chiedere  il  riconoscimento  di   titoli   di   formazione
          professionale acquisiti all'estero; in assenza  di  accordi
          specifici,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle   politiche
          sociali, sentita la  commissione  centrale  per  l'impiego,
          dispone condizioni  e  modalita'  di  riconoscimento  delle
          qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
          puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
          a  tutti  i  corsi  di  formazione  e  di  riqualificazione
          programmati nel territorio della Repubblica. 
              16. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano alle regioni a statuto speciale e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  degli  statuti  e
          delle relative norme di attuazione. " 
              - Il testo dell'art. 44-bis, comma 5, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 44-bis (Visti di ingresso per motivi  di  studio,
          borse di studio e ricerca). - (omissis) 
              5. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti  per
          il rilascio del visto di  studio  che  intende  frequentare
          corsi di formazione professionali organizzati  da  enti  di
          formazione  accreditati,   secondo   le   norme   attuative
          dell'art. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112, finalizzati al riconoscimento di una
          qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze
          acquisite, di durata non superiore a 24 mesi,  puo'  essere
          autorizzato   all'ingresso   nel   territorio    nazionale,
          nell'ambito del contingente annuale determinato con decreto
          del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al
          comma 6. La presente disposizione  si  applica  anche  agli
          ingressi per i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma
          9, lettera a). " 
              - Il testo dell' O.P.C.M. 13 aprile  2011,  n.  3933  -
          Ulteriori disposizioni urgenti dirette  a  fronteggiare  lo
          stato di emergenza umanitaria nel territorio  nazionale  in
          relazione    all'eccezionale    afflusso    di    cittadini
          appartenenti ai Paesi del Nord Africa - e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2011. 
              - Il testo dell'Ordinanza 28 dicembre 2012,  n.  33  di
          protezione civile finalizzata a regolare la chiusura  dello
          stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella  gestione
          ordinaria, da parte  del  Ministero  dell'interno  e  delle
          altre   amministrazioni   competenti,   degli    interventi
          concernenti   l'afflusso   di   cittadini   stranieri   sul
          territorio nazionale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 7 del 9 gennaio 2013. 
              - Il testo dell'art. 23, comma 11, del decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, e' il seguente: 
              "Art. 23 (Altre disposizioni di  carattere  finanziario
          ed esigenze indifferibili). - (omissis) 
              11.  Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione   degli
          interventi   connessi   al    superamento    dell'emergenza
          umanitaria  nel  territorio  nazionale,  ivi  comprese   le
          operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in
          relazione    all'eccezionale    afflusso    di    cittadini
          appartenenti ai  paesi  del  Nord  Africa,  dichiarata  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12
          febbraio  2011  e  successivamente  prorogata  fino  al  31
          dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri 6 ottobre 2011, pubblicati  rispettivamente  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21  febbraio  2011  e  n.  235
          dell'8 ottobre 2011 e' autorizzata la spesa massima di  495
          milioni di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su  apposito
          fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia
          e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attivita'
          solutorie di interventi urgenti gia' posti in  essere.  Con
          ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della   protezione
          civile,   adottate,   di   concerto   con   il    Ministero
          dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5,  comma
          2, della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  e'  individuato
          l'ammontare di risorse da assegnare per gli  interventi  di
          rispettiva  competenza  alla   Protezione   civile   ovvero
          direttamente  al  Ministero  dell'interno  e   alle   altre
          Amministrazioni  interessate.  Le  somme   non   utilizzate
          nell'esercizio possono esserlo  in  quello  successivo.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione  degli
          interventi a favore dei minori stranieri  non  accompagnati
          connessi  al  superamento   dell'emergenza   umanitaria   e
          consentire    nel    2012    una     gestione     ordinaria
          dell'accoglienza, e'  istituito  presso  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali  il  Fondo  nazionale  per
          l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui
          dotazione e' costituita da 5 milioni  di  euro  per  l'anno
          2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
          proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui  al
          decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  provvede
          annualmente e nei limiti delle risorse  di  cui  al  citato
          Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti  locali
          per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. " 
              - Il testo  dell'art.  5  del  decreto  legislativo  16
          luglio 2012, n. 109, come modificato dalla presente  legge,
          e' il seguente: 
              "Art. 5 (Disposizione transitoria). - 1.  I  datori  di
          lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione
          europea, ovvero i datori di lavoro  stranieri  in  possesso
          del titolo di soggiorno  previsto  dall'art.  9  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          e successive modificazioni ed integrazioni che,  alla  data
          di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo
          occupano irregolarmente alle proprie dipendenze  da  almeno
          tre  mesi,  e  continuano  ad  occuparli   alla   data   di
          presentazione della dichiarazione di cui al presente comma,
          lavoratori stranieri presenti nel territorio  nazionale  in
          modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o
          precedentemente,  possono  dichiarare  la  sussistenza  del
          rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione,
          previsto dall'art. 22 del decreto legislativo  n.  286  del
          1998   e   successive   modifiche   e   integrazioni.    La
          dichiarazione e' presentata dal 15 settembre al 15  ottobre
          2012 con le modalita' stabilite con decreto di  natura  non
          regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con  il
          Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con  il
          Ministro   per    la    cooperazione    internazionale    e
          l'integrazione e con il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze da adottarsi entro  venti  giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto. In ogni caso, la presenza  sul
          territorio nazionale  dal  31  dicembre  2011  deve  essere
          attestata  da  documentazione  proveniente   da   organismi
          pubblici. 
              2. Sono esclusi dalla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo
          quanto previsto dal comma 8 in materia di lavoro  domestico
          e di sostegno al bisogno familiare. 
              3.  Non  sono  ammessi  alla  procedura  prevista   dal
          presente  articolo  i  datori  di  lavoro   che   risultino
          condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non
          definitiva,  compresa  quella   adottata   a   seguito   di
          applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
          del codice di procedura penale, per: 
              a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina  verso
          l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia  verso
          altri Stati o per reati diretti al reclutamento di  persone
          da destinare alla prostituzione o allo  sfruttamento  della
          prostituzione  o  di  minori  da  impiegare  in   attivita'
          illecite; 
              b) intermediazione illecita e sfruttamento  del  lavoro
          ai sensi dell'art. 603-bis del codice penale; 
              c) reati previsti dall'art. 22,  comma  12,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          e successive modificazioni ed integrazioni. 
              4. Non e' ammesso, altresi', alla procedura di  cui  al
          presente articolo  il  datore  di  lavoro  che,  a  seguito
          dell'espletamento di procedure  di  ingresso  di  cittadini
          stranieri  per  motivi  di  lavoro  subordinato  ovvero  di
          procedure  di  emersione  dal  lavoro  irregolare  non   ha
          provveduto alla sottoscrizione del contratto  di  soggiorno
          presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione
          del lavoratore straniero, salvo  cause  di  forza  maggiore
          comunque non imputabili al datore di lavoro. 
              5. La dichiarazione di emersione di cui al comma  1  e'
          presentata previo pagamento, con le modalita' previste  dal
          decreto interministeriale di cui al comma  1  del  presente
          articolo, di un contributo forfettario di  1.000  euro  per
          ciascun lavoratore. Il contributo non e' deducibile ai fini
          dell'imposta sul reddito. La regolarizzazione  delle  somme
          dovute  dal  datore  di  lavoro   a   titolo   retributivo,
          contributivo  e  fiscale  pari  ad  almeno  sei   mesi   e'
          documentata  all'atto  della  stipula  del   contratto   di
          soggiorno  secondo  le  modalita'  stabilite  dal   decreto
          ministeriale di cui al comma 1. E' fatto salvo l'obbligo di
          regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in
          caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi. 
              6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          fino alla conclusione del procedimento di cui  al  comma  1
          del presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e
          amministrativi nei confronti del datore  di  lavoro  e  del
          lavoratore per le violazioni delle norme relative: 
              a)  all'ingresso  e   al   soggiorno   nel   territorio
          nazionale, con esclusione di quelle di cui all'art. 12  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,
          n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni; 
              b) al presente provvedimento e comunque all'impiego  di
          lavoratori  anche  se  rivestano   carattere   finanziario,
          fiscale, previdenziale o assistenziale. 
              7. Con il decreto di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
          stabiliti  i  limiti  di  reddito  del  datore  di   lavoro
          richiesti per l'emersione del rapporto di lavoro. 
              8. Nella dichiarazione di emersione cui al comma  1  e'
          indicata la retribuzione convenuta non inferiore  a  quella
          prevista dal  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro di riferimento  e,  in  caso  di  lavoro  domestico,
          l'orario  lavorativo  non  inferiore  a  quello   stabilito
          dall'art. 30-bis, comma 3, lettera c), del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
          1999, n. 394. 
              9. Lo sportello unico  per  l'immigrazione,  verificata
          l'ammissibilita' della dichiarazione e acquisito il  parere
          della  questura  sull'insussistenza  di   motivi   ostativi
          all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del  permesso
          di soggiorno, nonche' il parere della competente  direzione
          territoriale del lavoro in ordine alla capacita'  economica
          del datore di lavoro e alla congruita' delle condizioni  di
          lavoro applicate, convoca  le  parti  per  la  stipula  del
          contratto  di  soggiorno  e  per  la  presentazione   della
          richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
          previa esibizione dell'attestazione di  avvenuto  pagamento
          del contributo forfetario e della regolarizzazione  di  cui
          al comma 5. La sussistenza di  meri  errori  materiali  non
          costituisce di per  se'  causa  di  inammissibilita'  della
          dichiarazione di emersione. La mancata presentazione  delle
          parti senza giustificato  motivo  comporta  l'archiviazione
          del  procedimento.   Contestualmente   alla   stipula   del
          contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare
          la comunicazione obbligatoria di assunzione al  Centro  per
          l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro  domestico,
          all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri
          a carico del richiedente il permesso di soggiorno. 
              10.  Nei  casi  in  cui   non   venga   presentata   la
          dichiarazione di emersione  di  cui  al  presente  articolo
          ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento  o  al
          rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma
          6 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine
          per la presentazione ovvero alla data di archiviazione  del
          procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.  Si
          procede comunque all'archiviazione dei procedimenti  penali
          e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso  in
          cui l'esito negativo  del  procedimento  derivi  da  motivo
          indipendente dalla volonta' o dal comportamento del  datore
          di lavoro. 
              11. Nelle more della definizione  del  procedimento  di
          cui al presente articolo,  lo  straniero  non  puo'  essere
          espulso, tranne che nei casi previsti al  successivo  comma
          13.  La  sottoscrizione   del   contratto   di   soggiorno,
          congiuntamente   alla   comunicazione    obbligatoria    di
          assunzione di cui al comma 9 e il rilascio del permesso  di
          soggiorno comportano, rispettivamente,  per  il  datore  di
          lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e  degli
          illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui  al
          comma 6. 
              11-bis. Nei casi in cui la dichiarazione  di  emersione
          sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore
          di lavoro, previa verifica da parte dello  sportello  unico
          per  l'immigrazione  della  sussistenza  del  rapporto   di
          lavoro, dimostrata dal pagamento  delle  somme  di  cui  al
          comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011
          di cui al  comma  1,  al  lavoratore  viene  rilasciato  un
          permesso   di   soggiorno   per   attesa   occupazione.   I
          procedimenti penali e amministrativi di cui al comma  6,  a
          carico del lavoratore, sono archiviati. Nei  confronti  del
          datore di lavoro  si  applica  il  comma  10  del  presente
          articolo. 
              11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto  di  lavoro
          oggetto  di  una  dichiarazione  di  emersione  non  ancora
          definita, ove il lavoratore sia in possesso  del  requisito
          della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al  comma  1,  la
          procedura di emersione si considera conclusa  in  relazione
          al lavoratore, al quale e' rilasciato un permesso di attesa
          occupazione  ovvero,  in  presenza   della   richiesta   di
          assunzione da parte  di  un  nuovo  datore  di  lavoro,  un
          permesso  di  soggiorno   per   lavoro   subordinato,   con
          contestuale  estinzione  dei   reati   e   degli   illeciti
          amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6. 
              11-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma  11-ter,  il
          datore di lavoro che  ha  presentato  la  dichiarazione  di
          emersione resta responsabile per il pagamento  delle  somme
          di cui al comma 5 sino alla  data  di  comunicazione  della
          cessazione del rapporto di  lavoro;  gli  uffici  procedono
          comunque alla verifica dei requisiti prescritti  per  legge
          in  capo  al  datore  di  lavoro  che  ha   presentato   la
          dichiarazione di emersione, ai fini  dell'applicazione  del
          comma 10 del presente articolo. 
              12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla  base  di
          una  dichiarazione  di  emersione   contenente   dati   non
          rispondenti al vero e' nullo ai sensi  dell'art.  1344  del
          codice civile.  In  tal  caso,  il  permesso  di  soggiorno
          eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'art.  5,
          comma 5, del testo unico di cui al decreto  legislativo  25
          luglio  1998,  n.  286,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni. 
              13. Non possono essere ammessi alla procedura  prevista
          dal presente articolo i lavoratori stranieri: 
              a)  nei  confronti  dei  quali  sia  stato  emesso   un
          provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, commi  1
          e 2,  lettera  c),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e  dell'art.  3  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  31  luglio  2005,  n.  155,  e
          successive modificazioni ed integrazioni; 
              b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi  o
          convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai  fini
          della non ammissione nel territorio dello Stato; 
              c) che risultino condannati,  anche  con  sentenza  non
          definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito  di
          applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
          del codice di procedura penale, per uno dei reati  previsti
          dall'art. 380 del medesimo codice; 
              d) che comunque  siano  considerati  una  minaccia  per
          l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di  uno  dei
          Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto  accordi  per
          la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e  la
          libera circolazione delle persone. Nella valutazione  della
          pericolosita' dello  straniero  si  tiene  conto  anche  di
          eventuali condanne,  anche  con  sentenza  non  definitiva,
          compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della
          pena su richiesta ai sensi  dell'art.  444  del  codice  di
          procedura penale, per uno dei reati previsti dall'art.  381
          del medesimo codice. 
              14. Con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto
          con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  con
          il  Ministro   per   la   cooperazione   internazionale   e
          l'integrazione e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sono determinate le modalita' di destinazione  del
          contributo forfetario, di  cui  al  comma  5  del  presente
          articolo, tenuto conto di  quanto  previsto  ai  sensi  del
          comma 17. 
              15. Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque  presenta  false  dichiarazioni  o   attestazioni,
          ovvero concorre al fatto, nell'ambito  della  procedura  di
          emersione prevista dal  presente  articolo,  e'  punito  ai
          sensi dell'art. 76 del testo unico di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il
          fatto  e'   commesso   attraverso   la   contraffazione   o
          l'alterazione di documenti oppure  con  l'utilizzazione  di
          uno di tali documenti, si applica la pena della  reclusione
          da uno a sei anni. La pena e'  aumentata  se  il  fatto  e'
          commesso da un pubblico ufficiale. 
              16. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione
          del presente articolo,  il  livello  di  finanziamento  del
          Servizio sanitario nazionale a cui concorre  ordinariamente
          lo Stato e' incrementato di 43 milioni di euro  per  l'anno
          2012 e di 130 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2013.
          Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
          di Bolzano,  i  predetti  importi  sono  ripartiti  tra  le
          regioni   in   relazione   al   numero    dei    lavoratori
          extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. 
              17. Agli oneri netti derivanti dal  presente  articolo,
          pari a 43,55 milioni di euro per l'anno 2012, a 169 milioni
          di euro per l'anno 2013, a 270 milioni di euro  per  l'anno
          2014 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si
          provvede, quanto a 43,55 milioni di euro per l'anno 2012  a
          valere sulle maggiori entrate assegnate al  bilancio  dello
          Stato dal decreto di cui  al  comma  14  e,  quanto  a  169
          milioni di euro per l'anno 2013, a 270 milioni  per  l'anno
          2014 e a 219 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2015,
          mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali
          all'INPS a titolo  di  anticipazioni  di  bilancio  per  la
          copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'Ente,
          per effetto delle maggiori entrate  contributive  derivanti
          dalle disposizioni di cui al presente articolo." 
              - Il testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, e' il seguente: 
              "Art. 7 Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.
          (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147) 
              1. Chiunque, a qualsiasi titolo,  da'  alloggio  ovvero
          ospita uno straniero o apolide, anche se parente o  affine,
          ovvero cede allo stesso la proprieta'  o  il  godimento  di
          beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello
          Stato, e'  tenuto  a  darne  comunicazione  scritta,  entro
          quarantotto   ore,   all'autorita'   locale   di   pubblica
          sicurezza. 
              2. La comunicazione comprende, oltre  alle  generalita'
          del denunciante, quelle  dello  straniero  o  apolide,  gli
          estremi del passaporto o del documento  di  identificazione
          che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto
          o in cui la persona e' alloggiata, ospita o presta servizio
          ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta. 
              2-bis. Le  violazioni  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente   articolo    sono    soggette    alla    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  160  a  1.100
          euro." 
              - Il testo dell'art. 9-bis, comma 2, del  decreto-legge
          1° ottobre 1996, n.  510,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' il seguente: 
              "Art. 9-bis (Disposizioni in materia di  collocamento).
          - (omissis) 
              2. In caso di  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato e di lavoro  autonomo  in  forma  coordinata  e
          continuativa, anche nella modalita' a  progetto,  di  socio
          lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione
          con apporto lavorativo, i datori  di  lavoro  privati,  ivi
          compresi quelli agricoli, e  gli  enti  pubblici  economici
          sono tenuti a darne comunicazione  al  Servizio  competente
          nel cui ambito territoriale e' ubicata la  sede  di  lavoro
          entro il giorno antecedente a quello di  instaurazione  dei
          relativi  rapporti,  mediante  documentazione  avente  data
          certa di trasmissione. La  comunicazione  deve  indicare  i
          dati anagrafici del lavoratore, la data di  assunzione,  la
          data di cessazione qualora il  rapporto  non  sia  a  tempo
          indeterminato,  la  tipologia  contrattuale,  la  qualifica
          professionale  e  il  trattamento  economico  e   normativo
          applicato. Nei settori agricolo, turistico e  dei  pubblici
          esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
          o  piu'  dati  anagrafici  inerenti  al   lavoratore   puo'
          integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
          a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
          dalla  comunicazione  preventiva   risultino   in   maniera
          inequivocabile     la     tipologia     contrattuale      e
          l'identificazione del prestatore  di  lavoro.  La  medesima
          procedura  si  applica  ai  tirocini  di  formazione  e  di
          orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza  lavorativa
          ad essi assimilata. Le Agenzie di  lavoro  autorizzate  dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
          a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
          alla data di assunzione, al  Servizio  competente  nel  cui
          ambito territoriale e'  ubicata  la  loro  sede  operativa,
          l'assunzione, la proroga e  la  cessazione  dei  lavoratori
          temporanei  assunti  nel  mese  precedente.  Le   pubbliche
          amministrazioni  sono  tenute  a   comunicare,   entro   il
          ventesimo  giorno  del  mese  successivo   alla   data   di
          assunzione, di proroga, di trasformazione e di  cessazione,
          al servizio  competente  nel  cui  ambito  territoriale  e'
          ubicata la sede di lavoro,  l'assunzione,  la  proroga,  la
          trasformazione e  la  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro
          relativi al mese precedente." 
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale  30  ottobre  2007  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007. 
              - Il testo dell'art.  31  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n.  276,  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              "Art. 31 (Gruppi di impresa). - 1. I gruppi di impresa,
          individuati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e del
          decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono  delegare
          lo svolgimento degli adempimenti di cui  all'art.  1  della
          legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla societa' capogruppo  per
          tutte le societa' controllate e collegate. 
              2. I consorzi di societa'  cooperative,  costituiti  ai
          sensi  dell'art.  27  del  decreto  legislativo  del   Capo
          provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,  possono
          svolgere gli adempimenti di cui all'art. 1 della  legge  11
          gennaio 1979, n. 12, per conto delle societa' consorziate o
          delegarne l'esecuzione a  una  societa'  consorziata.  Tali
          servizi possono  essere  organizzati  per  il  tramite  dei
          consulenti del lavoro, anche  se  dipendenti  dai  predetti
          consorzi, cosi' come previsto dall'art. 1, comma  4,  della
          legge 11 gennaio 1979, n. 12. 
              2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi
          di imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui
          all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.  12,  per  conto
          delle imprese associate. 
              3. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2  e  2-bis  non
          rilevano ai fini della individuazione del soggetto titolare
          delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo  alle
          singole societa' datrici di lavoro. 
              3-bis.  Le  imprese  agricole,  ivi   comprese   quelle
          costituite in forma cooperativa, appartenenti  allo  stesso
          gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo  stesso
          proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo  di
          parentela o di affinita'  entro  il  terzo  grado,  possono
          procedere  congiuntamente  all'assunzione   di   lavoratori
          dipendenti per lo  svolgimento  di  prestazioni  lavorative
          presso le relative aziende. 
              3-ter. L'assunzione  congiunta  di  cui  al  precedente
          comma 3-bis puo' essere effettuata anche da imprese  legate
          da un contratto di rete, quando almeno il 50 per  cento  di
          esse sono imprese agricole. 
              3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali sono definite le modalita' con  le  quali
          si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis. 
              3-quinquies. I datori di lavoro  rispondono  in  solido
          delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e  di  legge
          che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato  con  le
          modalita' disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter. " 
              - Il testo dell'art. 9,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, come modificato dalla presente  legge,
          e' il seguente: 
              "Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
          pubblico). 
              In vigore dal 28 giugno 2013 
              1. Per gli  anni  2011,  2012  e  2013  il  trattamento
          economico complessivo  dei  singoli  dipendenti,  anche  di
          qualifica  dirigenziale,  ivi   compreso   il   trattamento
          accessorio,  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti   delle
          amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto  economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della  legge  31  dicembre
          2009,  n.  196,  non  puo'  superare,  in  ogni  caso,   il
          trattamento ordinariamente spettante per  l'anno  2010,  al
          netto degli effetti derivanti da eventi straordinari  della
          dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni  dipendenti
          da eventuali arretrati, conseguimento di  funzioni  diverse
          in corso d'anno, fermo in ogni  caso  quanto  previsto  dal
          comma 21, terzo e quarto periodo, per  le  progressioni  di
          carriera   comunque   denominate,   maternita',   malattia,
          missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,
          fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo  periodo,
          e dall' art. 8, comma 14. 
              2.  In  considerazione   della   eccezionalita'   della
          situazione economica internazionale e  tenuto  conto  delle
          esigenze prioritarie di raggiungimento degli  obiettivi  di
          finanza pubblica concordati in sede  europea,  a  decorrere
          dal  1°  gennaio  2011  e  sino  al  31  dicembre  2013   i
          trattamenti economici complessivi dei  singoli  dipendenti,
          anche di qualifica dirigenziale,  previsti  dai  rispettivi
          ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge  31
          dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi  annui
          sono ridotti del 5 per cento  per  la  parte  eccedente  il
          predetto importo fino a 150.000 euro, nonche'  del  10  per
          cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito  della
          predetta riduzione il trattamento economico complessivo non
          puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro  lordi  annui;
          le indennita' corrisposte ai responsabili degli  uffici  di
          diretta collaborazione dei Ministri  di  cui  all'art.  14,
          comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del  2001  sono
          ridotte  del  10  per  cento;  la  riduzione   si   applica
          sull'intero importo dell'indennita'. Per i  procuratori  ed
          avvocati  dello  Stato  rientrano  nella   definizione   di
          trattamento economico complessivo,  ai  fini  del  presente
          comma, anche gli onorari di cui all'art.  21  del  R.D.  30
          ottobre 1933, n. 1611.  La  riduzione  prevista  dal  primo
          periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali.
          A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto e sino  al  31  dicembre  2013,  nell'ambito  delle
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche  e
          integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti
          ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di  livello
          generale, non possono essere stabiliti in misura  superiore
          a quella indicata nel contratto  stipulato  dal  precedente
          titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare,
          ferma restando la riduzione prevista nel presente comma. 
              2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011  e  sino  al  31
          dicembre  2013  l'ammontare   complessivo   delle   risorse
          destinate  annualmente  al   trattamento   accessorio   del
          personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
          amministrazioni di cui all' art. 1, comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  non  puo'  superare  il
          corrispondente importo  dell'anno  2010  ed  e',  comunque,
          automaticamente  ridotto  in  misura   proporzionale   alla
          riduzione del personale in servizio. 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  provvedimento,  nei  confronti  dei  titolari  di
          incarichi   di   livello   dirigenziale   generale    delle
          amministrazioni pubbliche, come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT),  ai  sensi  del  comma  3,
          dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  non  si
          applicano le  disposizioni  normative  e  contrattuali  che
          autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una  quota
          dell'importo  derivante  dall'espletamento   di   incarichi
          aggiuntivi. 
              4. I  rinnovi  contrattuali  del  personale  dipendente
          dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed
          i miglioramenti economici del rimanente personale in regime
          di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in
          ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2
          per cento. La disposizione di  cui  al  presente  comma  si
          applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della
          data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole
          difformi contenute nei predetti contratti ed  accordi  sono
          inefficaci; a decorrere dalla  mensilita'  successiva  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto;   i
          trattamenti retributivi saranno conseguentemente  adeguati.
          La disposizione di cui al primo periodo del presente  comma
          non si applica al comparto sicurezza-difesa  ed  ai  Vigili
          del fuoco. 
              5. All'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,
          n.  244,  come  modificato  dall'art.  66,  comma  7,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole:
          «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle  seguenti:
          «Per il quadriennio 2010-2013». 
              6. All'art.  66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «Per ciascuno degli
          anni 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti:  «A
          decorrere dall'anno 2010». 
              7. All'art. 66, comma 9, del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, la parola: «2012» e' sostituita  dalla
          parola: «2014». 
              8. A decorrere dall'anno 2016 le amministrazioni di cui
          all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
          possono  procedere,  previo  effettivo  svolgimento   delle
          procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a  tempo
          indeterminato nel limite di  un  contingente  di  personale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari a  quella
          relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni
          caso il numero delle unita' di personale  da  assumere  non
          puo'  eccedere  quello  delle  unita'   cessate   nell'anno
          precedente.  Il  comma  103  dell'art.  1  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo  dall'art.
          66, comma 12, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e' abrogato. 
              9. All'art. 66, comma 14, del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.   133,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              - le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle
          parole: «anno 2010»; 
              - dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:  «Per
          il  triennio  2011-2013  gli  enti   di   ricerca   possono
          procedere, per ciascun anno, previo  effettivo  svolgimento
          delle procedure di mobilita', ad  assunzioni  di  personale
          con rapporto di  lavoro  a  tempo  indeterminato  entro  il
          limite dell'80 per cento  delle  proprie  entrate  correnti
          complessive,  come  risultanti  dal   bilancio   consuntivo
          dell'anno precedente, purche' entro il limite  del  20  per
          cento delle risorse relative alla cessazione  dei  rapporti
          di  lavoro  a  tempo  indeterminato  intervenute  nell'anno
          precedente. La predetta facolta'  assunzionale  e'  fissata
          nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per
          cento a decorrere dall'anno 2015. 
              10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 35, comma  3,
          del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
              11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili
          in  riferimento  alle  cessazioni   intervenute   nell'anno
          precedente,  riferite  a  ciascun  anno,  siano   inferiori
          all'unita', le quote non utilizzate possono essere cumulate
          con quelle derivanti dalle cessazioni  relative  agli  anni
          successivi, fino al raggiungimento dell'unita'. 
              12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7,  8  e  9
          trova applicazione quanto previsto dal comma  10  dell'art.
          66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              15. Per l'anno scolastico 2010/2011  e'  assicurato  un
          contingente  di  docenti  di  sostegno  pari  a  quello  in
          attivita' di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto
          dell'anno     scolastico     2009/2010,     fatta     salva
          l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto
          contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di
          particolare gravita', di cui all'art.  3,  comma  3,  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
              15-bis. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e  della  ricerca,  anche  attraverso   i   propri   uffici
          periferici, nei limiti di spesa  previsti  dall'  elenco  1
          allegato  alla  legge  23  dicembre  2009,   n.   191,   e'
          autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere,
          attivati dagli uffici scolastici  provinciali  e  prorogati
          ininterrottamente,   per   l'espletamento    di    funzioni
          corrispondenti ai collaboratori scolastici, a  seguito  del
          subentro dello Stato ai sensi dell' art. 8  della  legge  3
          maggio 1999, n. 124, nonche' del decreto del Ministro della
          pubblica  istruzione  23  luglio  1999,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000,  nei  compiti
          degli enti locali. 
              16. In conseguenza  delle  economie  di  spesa  per  il
          personale dipendente e convenzionato che si determinano per
          gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione  di
          quanto previsto dal comma  17  del  presente  articolo,  il
          livello del finanziamento del Servizio sanitario  nazionale
          a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto  dall'art.
          2, comma 67, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e'
          rideterminato in riduzione  di  418  milioni  di  euro  per
          l'anno  2011  e  di  1.132  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2012. 
              17. Non si da' luogo, senza possibilita'  di  recupero,
          alle  procedure  contrattuali  e  negoziali   relative   al
          triennio 2010-2012 del personale di cui all'art. 2, comma 2
          e art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni.  E'  fatta  salva   l'erogazione
          dell'indennita'  di  vacanza  contrattuale   nelle   misure
          previste  a  decorrere  dall'anno  2010   in   applicazione
          dell'art. 2, comma 35, della legge  22  dicembre  2008,  n.
          203. 
              18. Conseguentemente sono rideterminate le  risorse  di
          cui all'art. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  come
          di seguito specificato: 
              a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a
          decorrere dall'anno 2012; 
              b) comma 14, per l'anno 2011 e  a  decorrere  dall'anno
          2012 complessivamente in 222 milioni  di  euro  annui,  con
          specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per  il
          personale delle forze armate e dei corpi di polizia di  cui
          al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 
              19. Le somme di cui  al  comma  18,  comprensive  degli
          oneri  contributivi  e  dell'IRAP   di   cui   al   decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,   concorrono   a
          costituire l'importo complessivo massimo  di  cui  all'art.
          11, comma 3, lettera g) della legge 31  dicembre  2009,  n.
          196. 
              20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della  legge
          23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per  l'anno  2011  e  a
          decorrere  dall'anno   2012   si   adeguano   alle   misure
          corrispondenti a quelle indicate al comma  18,  lettera  a)
          per il personale statale. 
              21. I meccanismi  di  adeguamento  retributivo  per  il
          personale non contrattualizzato  di  cui  all'art.  3,  del
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  cosi'  come
          previsti dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
          non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a
          titolo di acconto, e non danno comunque luogo a  successivi
          recuperi. Per le categorie di personale di cui  all'art.  3
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  successive
          modificazioni,  che   fruiscono   di   un   meccanismo   di
          progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012
          e 2013 non sono  utili  ai  fini  della  maturazione  delle
          classi e degli scatti di stipendio previsti dai  rispettivi
          ordinamenti. Per il personale di cui all'art. 3 del decreto
          legislativo  30   marzo   2001,   n.   165   e   successive
          modificazioni  le   progressioni   di   carriera   comunque
          denominate eventualmente disposte negli anni 2011,  2012  e
          2013  hanno  effetto,  per  i  predetti   anni,   ai   fini
          esclusivamente     giuridici.     Per     il      personale
          contrattualizzato  le  progressioni  di  carriera  comunque
          denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte
          negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i  predetti
          anni, ai fini esclusivamente giuridici. 
              22. Per il personale di cui alla legge n.  27/1981  non
          sono erogati, senza possibilita' di recupero,  gli  acconti
          degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del  triennio
          2010-2012; per tale personale, per  il  triennio  2013-2015
          l'acconto spettante per l'anno 2014  e'  pari  alla  misura
          gia' prevista per l'anno 2010 e il  conguaglio  per  l'anno
          2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010
          e 2014. Per il predetto personale l'indennita' speciale  di
          cui all' art. 3  della  legge  19  febbraio  1981,  n.  27,
          spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, e' ridotta  del  15
          per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012
          e del 32 per cento per  l'anno  2013.  Tale  riduzione  non
          opera ai fini previdenziali.  Nei  confronti  del  predetto
          personale non si applicano le disposizioni di cui ai  commi
          1 e 21, secondo e terzo periodo. 
              23. Per il personale docente,  Amministrativo,  Tecnico
          ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011  e
          2012  non  sono  utili  ai  fini  della  maturazione  delle
          posizioni stipendiali e dei relativi  incrementi  economici
          previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E'  fatto
          salvo quanto previsto dall' art. 8, comma 14. 
              24. Le disposizioni recate dal comma  17  si  applicano
          anche al personale convenzionato con il Servizio  sanitario
          nazionale. 
              25. In  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  33  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,  le  unita'  di   personale
          eventualmente risultanti in  soprannumero  all'esito  delle
          riduzioni  previste   dall'art.   2,   comma   8-bis,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,  n.  25,  non
          costituiscono eccedenze ai  sensi  del  citato  art.  33  e
          restano  temporaneamente  in   posizione   soprannumeraria,
          nell'ambito dei contingenti di ciascuna  area  o  qualifica
          dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie  si  considerano
          riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque  titolo,
          nell'ambito   della   corrispondente   area   o   qualifica
          dirigenziale.  In  relazione  alla  presenza  di  posizioni
          soprannumerarie in un'area,  viene  reso  indisponibile  un
          numero di posti equivalente dal punto di vista  finanziario
          in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze
          in organico. In coerenza con quanto previsto  dal  presente
          comma il personale, gia'  appartenente  all'Amministrazione
          Autonoma dei Monopoli di  Stato  distaccato  presso  l'Ente
          Tabacchi Italiani,  dichiarato  in  esubero  a  seguito  di
          ristrutturazioni  aziendali  e  ricollocato  presso  uffici
          delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art.  4  del
          decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere  dal
          1°  gennaio  2011  e'  inquadrato  anche  in  posizione  di
          soprannumero, salvo  riassorbimento  al  verificarsi  delle
          relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i
          quali presta servizio alla data del  presente  decreto.  Al
          predetto  personale  e'  attribuito  un  assegno  personale
          riassorbibile  pari  alla  differenza  tra  il  trattamento
          economico  in  godimento  ed   il   trattamento   economico
          spettante   nell'ente   di   destinazione.   Il   Ministero
          dell'economia e delle finanze provvede  ad  assegnare  agli
          enti le relative risorse finanziarie. 
              26. In alternativa a quanto previsto dal comma  25  del
          presente articolo, al fine di rispondere alle  esigenze  di
          garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e
          la  funzionalita'  degli   uffici   delle   amministrazioni
          pubbliche interessate dalle misure di  riorganizzazione  di
          cui all'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30  dicembre
          2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla  legge  26
          febbraio 2010,  n.  25,  queste  ultime  possono  stipulare
          accordi di mobilita',  anche  intercompartimentale,  intesi
          alla ricollocazione del personale  predetto  presso  uffici
          che presentino vacanze di organico. 
              27.   Fino    al    completo    riassorbimento,    alle
          amministrazioni interessate e' fatto divieto  di  procedere
          ad  assunzioni  di  personale  a  qualunque  titolo  e  con
          qualsiasi contratto in relazione alle aree  che  presentino
          soprannumeri e in relazione a posti resi  indisponibili  in
          altre aree ai sensi del comma 25. 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti  pubblici  di  cui  all'art.  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui  all'art.  70,  comma  1,  lettera   d)   del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita'  nell'anno  2009.  Le  disposizioni  di  cui   al
          presente comma costituiscono principi generali ai fini  del
          coordinamento della finanza pubblica ai quali  si  adeguano
          le regioni, le province autonome, gli  enti  locali  e  gli
          enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013
          gli enti locali possono superare il predetto limite per  le
          assunzioni strettamente necessarie a garantire  l'esercizio
          delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica  e
          del settore sociale nonche' per le spese sostenute  per  lo
          svolgimento di attivita' sociali mediante forme  di  lavoro
          accessorio  di  cui  all'art.  70,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003,  n.  276;  resta  fermo  che
          comunque la spesa complessiva  non  puo'  essere  superiore
          alla spesa sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nell'anno
          2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
          di alta formazione e specializzazione artistica e  musicale
          trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
          Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma  188,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per  gli  enti  di  ricerca
          resta  fermo,  altresi',  quanto  previsto  dal  comma  187
          dell'art. 1  della  medesima  legge  n.  266  del  2005,  e
          successive modificazioni. Alle minori economie  pari  a  27
          milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2011  derivanti
          dall'esclusione degli  enti  di  ricerca  dall'applicazione
          delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante
          utilizzo di quota parte delle  maggiori  entrate  derivanti
          dall' art. 38, commi 13-bis e seguenti. Il  presente  comma
          non si applica alla struttura di missione di  cui  all'art.
          163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile
          2006, n. 163. Il mancato rispetto  dei  limiti  di  cui  al
          presente  comma   costituisce   illecito   disciplinare   e
          determina responsabilita' erariale. Per le  amministrazioni
          che  nell'anno  2009  non  hanno  sostenuto  spese  per  le
          finalita' previste ai sensi del presente comma,  il  limite
          di cui al primo periodo e' computato con  riferimento  alla
          media  sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nel  triennio
          2007-2009. 
              29.  Le  societa'  non  quotate,  inserite  nel   conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3  dell'  art.  1
          della  legge  31  dicembre  2009,   n.   196,   controllate
          direttamente   o   indirettamente   dalle   amministrazioni
          pubbliche, adeguano le  loro  politiche  assunzionali  alle
          disposizioni previste nel presente articolo. 
              30. Gli effetti  dei  provvedimenti  normativi  di  cui
          all'art. 3, comma 155,  secondo  periodo,  della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1° gennaio 2011. 
              31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli
          assetti organizzativi delle  pubbliche  amministrazioni,  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  fermo  il  rispetto  delle  condizioni  e   delle
          procedure previste dai commi da 7 a  10  dell'art.  72  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  i
          trattenimenti   in   servizio   previsti   dalle   predette
          disposizioni   possono   essere   disposti   esclusivamente
          nell'ambito delle facolta'  assunzionali  consentite  dalla
          legislazione vigente in base alle cessazioni del  personale
          e con il rispetto delle relative procedure  autorizzatorie;
          le risorse destinabili a  nuove  assunzioni  in  base  alle
          predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo
          del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti  in
          servizio. Sono fatti  salvi  i  trattenimenti  in  servizio
          aventi decorrenza anteriore al 1°  gennaio  2011,  disposti
          prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  I
          trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1
          ° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in  vigore  del
          presente decreto, sono privi di effetti. Il presente  comma
          non  si  applica  ai  trattenimenti  in  servizio  previsti
          dall'art.  16,  comma  1-bis  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 503, e, in via transitoria  limitatamente
          agli  anni  2011  e  2012,  ai   capi   di   rappresentanza
          diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              32. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del
          2001  che,  alla  scadenza  di  un  incarico   di   livello
          dirigenziale,  anche  in   dipendenza   dei   processi   di
          riorganizzazione, non intendono, anche in  assenza  di  una
          valutazione negativa, confermare  l'incarico  conferito  al
          dirigente, conferiscono  al  medesimo  dirigente  un  altro
          incarico, anche  di  valore  economico  inferiore.  Non  si
          applicano   le   eventuali   disposizioni    normative    e
          contrattuali piu' favorevoli; a  decorrere  dalla  medesima
          data e' abrogato l'art. 19, comma 1-ter,  secondo  periodo,
          del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta  fermo  che,
          nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente  viene
          conferito un incarico di livello generale o di livello  non
          generale, a  seconda,  rispettivamente,  che  il  dirigente
          appartenga alla prima o alla seconda fascia. 
              33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art.  67,
          comma  3,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,  n.
          133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai
          sensi dell'art. 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,
          n. 140,  e  successive  modificazioni,  e'  destinata,  per
          meta', al fondo di assistenza per i finanzieri di cui  alla
          legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante meta', al
          fondo di previdenza per il personale  del  Ministero  delle
          finanze, cui sono iscritti,  a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2010,     anche     gli     altri     dipendenti     civili
          dell'Amministrazione  economico-finanziaria.  A   decorrere
          dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente  al
          predetto Fondo di cui  al  capitolo  3985  dello  stato  di
          previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          nell'ambito   del   programma   di    spesa    "Regolazione
          giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'"
          della  missione  "Politiche  economico-finanziarie   e   di
          bilancio",  non  puo'  essere   comunque   superiore   alla
          dotazione per l'anno  2010,  come  integrata  dal  presente
          comma. 
              34. A  decorrere  dall'anno  2014,  con  determinazione
          interministeriale prevista dall'art. 4, comma 2, del D.P.R.
          10 maggio 1996, n. 360, l'indennita' di  impiego  operativo
          per reparti di campagna, e' corrisposta nel limite di spesa
          determinato per l'anno 2008, con il medesimo  provvedimento
          interministeriale, ridotto del  30%.  Per  l'individuazione
          del suddetto  contingente  l'Amministrazione  dovra'  tener
          conto dell'effettivo impiego del personale  alle  attivita'
          nei reparti e nelle unita' di campagna. Ai relativi  oneri,
          pari a 38 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2011,
          2012 e 2013, si fa fronte, quanto a 38 milioni di euro  per
          l'anno 2011 e 34 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
          2012  e  2013,  mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle
          maggiori entrate derivanti dall' art.  32  e,  quanto  a  4
          milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2012  e  2013,
          mediante utilizzo di quota  parte  delle  maggiori  entrate
          derivanti dall' art. 38, commi 13-bis e seguenti. 
              35. In conformita' all'art. 7, comma  10,  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'art. 52, comma 3, del
          decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,  n.
          164 si interpreta  nel  senso  che  la  determinazione  ivi
          indicata, nell'individuare  il  contingente  di  personale,
          tiene conto delle risorse appositamente stanziate. 
              35-bis. L' art. 32 della legge 22 maggio 1975, n.  152,
          si interpreta nel senso che, in  presenza  dei  presupposti
          ivi previsti, le  spese  di  difesa,  anche  diverse  dalle
          anticipazioni, sono liquidate dal  Ministero  dell'interno,
          sempre a richiesta dell'interessato che si e'  avvalso  del
          libero professionista di fiducia. 
              36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti  da
          processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi,
          limitatamente al quinquennio  decorrente  dall'istituzione,
          le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure  di
          mobilita', fatte salve le  maggiori  facolta'  assunzionali
          eventualmente  previste  dalla  legge  istitutiva,  possono
          essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti
          ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque
          nel limite complessivo del 60% della dotazione organica.  A
          tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni
          da      sottoporre      all'approvazione      da      parte
          dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento
          della funzione pubblica ed  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. 
              37. Fermo quanto previsto  dal  comma  1  del  presente
          articolo, le disposizioni contrattuali del comparto  Scuola
          previste dagli artt. 82 e 83  del  CCNL  2006-2009  del  29
          novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le
          parti al termine del triennio 2010-2012." 
              - Il testo dell'art. 2463-bis del codice  civile,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 2463-bis  (Societa'  a  responsabilita'  limitata
          semplificata). - La  societa'  a  responsabilita'  limitata
          semplificata puo' essere costituita con  contratto  o  atto
          unilaterale da persone fisiche. 
              L'atto  costitutivo  deve  essere  redatto   per   atto
          pubblico in conformita' al modello standard  tipizzato  con
          decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          dello sviluppo economico, e deve indicare: 
              1) il cognome, il nome, la data, il luogo  di  nascita,
          il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 
              2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di
          societa'  a  responsabilita'  limitata  semplificata  e  il
          comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali
          sedi secondarie; 
              3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno  ad  1
          euro  e  inferiore  all'importo  di  10.000  euro  previsto
          all'art. 2463, secondo comma,  numero  4),  sottoscritto  e
          interamente  versato  alla  data  della  costituzione.   Il
          conferimento  deve  farsi  in  denaro  ed  essere   versato
          all'organo amministrativo; 
              4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8)  del
          secondo comma dell'art. 2463; 
              5) luogo e data di sottoscrizione; 
              6) gli amministratori. 
              Le  clausole  del  modello  standard   tipizzato   sono
          inderogabili. 
              La denominazione di societa' a responsabilita' limitata
          semplificata,  l'ammontare  del  capitale  sottoscritto   e
          versato, la sede della societa' e  l'ufficio  del  registro
          delle imprese presso cui questa e' iscritta  devono  essere
          indicati negli atti, nella corrispondenza della societa'  e
          nello  spazio  elettronico  destinato  alla   comunicazione
          collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. 
              Salvo  quanto  previsto  dal  presente   articolo,   si
          applicano  alla   societa'   a   responsabilita'   limitata
          semplificata le disposizioni del presente  capo  in  quanto
          compatibili." 
              - Il testo dell'art. 44  del  decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 134, modificato dalla seguente legge, e' il
          seguente: 
              "Art.  44  (Societa'  a  responsabilita'   limitata   a
          capitale ridotto). - 1. 2. 3. 4. (soppressi) 
              4-bis.  Al  fine  di  favorire  l'accesso  dei  giovani
          imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e  delle
          finanze promuove, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
          della  finanza  pubblica,  un  accordo  con  l'Associazione
          bancaria  italiana  per  fornire   credito   a   condizioni
          agevolate ai giovani di eta' inferiore a trentacinque anni,
          che intraprendono attivita' imprenditoriale  attraverso  la
          costituzione di una  societa'  a  responsabilita'  limitata
          semplificata. " 
              - Il testo  dell'art.  2464  del  codice  civile,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 2464 (Conferimenti). - Il valore dei conferimenti
          non puo' essere  complessivamente  inferiore  all'ammontare
          globale del capitale sociale. 
              Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo
          suscettibili di valutazione economica. 
              Se nell'atto costitutivo non e' stabilito diversamente,
          il conferimento deve farsi in danaro. 
              Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo  deve  essere
          versato  all'organo   amministrativo   nominato   nell'atto
          costitutivo   almeno   il   venticinque   per   cento   dei
          conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel  caso
          di  costituzione  con  atto  unilaterale,  il  loro  intero
          ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto. Il
          versamento puo' essere sostituito  dalla  stipula,  per  un
          importo  almeno   corrispondente,   di   una   polizza   di
          assicurazione  o  di  una  fideiussione  bancaria  con   le
          caratteristiche determinate con decreto del Presidente  del
          Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio puo'  in  ogni
          momento sostituire la polizza  o  la  fideiussione  con  il
          versamento del corrispondente importo in danaro. 
              Per i conferimenti di beni in natura e  di  crediti  si
          osservano le disposizioni degli articoli 2254  e  2255.  Le
          quote corrispondenti  a  tali  conferimenti  devono  essere
          integralmente liberate al momento della sottoscrizione. 
              Il  conferimento  puo'  anche  avvenire   mediante   la
          prestazione di  una  polizza  di  assicurazione  o  di  una
          fideiussione  bancaria  con  cui  vengono  garantiti,   per
          l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal
          socio aventi  per  oggetto  la  prestazione  d'opera  o  di
          servizi a favore della societa'. In  tal  caso,  se  l'atto
          costitutivo  lo  prevede,  la  polizza  o  la  fideiussione
          possono essere sostituite dal socio  con  il  versamento  a
          titolo di cauzione del  corrispondente  importo  in  danaro
          presso la societa'. 
              Se viene meno la  pluralita'  dei  soci,  i  versamenti
          ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni." 
              - Il testo  dell'art.  2463  del  codice  civile,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 2463 (Costituzione). - La  societa'  puo'  essere
          costituita con contratto o con atto unilaterale. 
              L'atto  costitutivo  deve  essere  redatto   per   atto
          pubblico e deve indicare: 
              1) il cognome e il nome o la denominazione, la  data  e
          il  luogo  di  nascita  o  lo  Stato  di  costituzione,  il
          domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio; 
              2)  la  denominazione,  contenente   l'indicazione   di
          societa' a responsabilita' limitata, e il comune  ove  sono
          poste  la  sede  della  societa'  e   le   eventuali   sedi
          secondarie; 
              3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale; 
              4) l'ammontare del capitale, non inferiore a  diecimila
          euro, sottoscritto e di quello versato; 
              5)  i  conferimenti  di  ciascun  socio  e  il   valore
          attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; 
              6) la quota di partecipazione di ciascun socio; 
              7) le norme relative al funzionamento  della  societa',
          indicando   quelle   concernenti   l'amministrazione,    la
          rappresentanza; 
              8) le  persone  cui  e'  affidata  l'amministrazione  e
          l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la  revisione
          legale dei conti; 
              9)  l'importo  globale,  almeno  approssimativo,  delle
          spese per la costituzione poste a carico della societa'. 
              Si applicano alla societa' a  responsabilita'  limitata
          le disposizioni degli articoli 2329,  2330,  2331,  2332  e
          2341. 
              L'ammontare del capitale  puo'  essere  determinato  in
          misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a  un  euro.
          In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e  devono
          essere versati per intero  alle  persone  cui  e'  affidata
          l'amministrazione. La somma da dedurre  dagli  utili  netti
          risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare
          la riserva prevista dall'art. 2430, deve essere almeno pari
          a un quinto degli stessi, fino a che la riserva  non  abbia
          raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila
          euro. La riserva cosi' formata puo' essere utilizzata  solo
          per imputazione a capitale e  per  copertura  di  eventuali
          perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del  presente
          comma se viene diminuita per qualsiasi ragione." 
              - Il testo dell'art. 25 del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012,  n.  221,  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              "Art. 25 (Start-up innovativa e incubatore certificato:
          finalita', definizione e pubblicita').  -  1.  Le  presenti
          disposizioni  sono   dirette   a   favorire   la   crescita
          sostenibile,   lo   sviluppo    tecnologico,    la    nuova
          imprenditorialita'   e   l'occupazione,   in    particolare
          giovanile, con riguardo alle imprese  start-up  innovative,
          come definite al successivo comma  2  e  coerentemente  con
          quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012,
          pubblicato in allegato al Documento di economia  e  finanza
          (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli  orientamenti
          formulati dal Consiglio dei Ministri  dell'Unione  europea.
          Le   disposizioni   della   presente   sezione    intendono
          contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova  cultura
          imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente
          favorevole  all'innovazione,  cosi'   come   a   promuovere
          maggiore mobilita' sociale e ad attrarre in Italia talenti,
          imprese innovative e capitali dall'estero. 
              2. Ai fini del  presente  decreto,  l'impresa  start-up
          innovativa,  di  seguito  «start-up  innovativa»,   e'   la
          societa'   di   capitali,   costituita   anche   in   forma
          cooperativa,  di  diritto  italiano  ovvero  una   Societas
          Europaea, residente in Italia ai  sensi  dell'art.  73  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del  capitale
          sociale non sono quotate su un mercato regolamentato  o  su
          un sistema multilaterale di negoziazione,  che  possiede  i
          seguenti requisiti: 
              a) (soppressa) 
              b) e' costituita e svolge attivita'  d'impresa  da  non
          piu' di quarantotto mesi; 
              c) ha la sede principale dei propri affari e  interessi
          in Italia; 
              d) a  partire  dal  secondo  anno  di  attivita'  della
          start-up innovativa, il totale del valore della  produzione
          annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
          entro  sei  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio,  non  e'
          superiore a 5 milioni di euro; 
              e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
              f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo
          sviluppo,  la  produzione  e  la   commercializzazione   di
          prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 
              g) non e' stata costituita da  una  fusione,  scissione
          societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo  di
          azienda; 
              h)  possiede  almeno   uno   dei   seguenti   ulteriori
          requisiti: 
              1) le  spese  in  ricerca  e  sviluppo  sono  uguali  o
          superiori al 15 per cento del maggiore valore fra  costo  e
          valore totale della produzione della  start-up  innovativa.
          Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
          le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
          fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
          dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
          spese  in  ricerca  e  sviluppo:  le  spese  relative  allo
          sviluppo    precompetitivo     e     competitivo,     quali
          sperimentazione, prototipazione  e  sviluppo  del  business
          plan, le spese relative ai servizi di  incubazione  forniti
          da incubatori  certificati,  i  costi  lordi  di  personale
          interno e consulenti esterni impiegati nelle  attivita'  di
          ricerca e sviluppo,  inclusi  soci  ed  amministratori,  le
          spese  legali  per  la  registrazione   e   protezione   di
          proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
          risultano dall'ultimo bilancio approvato e  sono  descritte
          in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo  anno
          di  vita,  la  loro  effettuazione   e'   assunta   tramite
          dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante  della
          start-up innovativa; 
              2) impiego come dipendenti o collaboratori a  qualsiasi
          titolo, in percentuale uguale o superiore  al  terzo  della
          forza lavoro  complessiva,  di  personale  in  possesso  di
          titolo di dottorato di  ricerca  o  che  sta  svolgendo  un
          dottorato  di  ricerca  presso  un'universita'  italiana  o
          straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,
          da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso
          istituti  di  ricerca  pubblici  o  privati,  in  Italia  o
          all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due
          terzi della  forza  lavoro  complessiva,  di  personale  in
          possesso di laurea magistrale  ai  sensi  dell'art.  3  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 
              3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno
          una  privativa  industriale  relativa  a   una   invenzione
          industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
          semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale  ovvero  sia
          titolare  dei  diritti  relativi  ad   un   programma   per
          elaboratore  originario  registrato  presso   il   Registro
          pubblico speciale per i programmi per elaboratore,  purche'
          tali privative  siano  direttamente  afferenti  all'oggetto
          sociale e all'attivita' di impresa. 
              3. Le societa' gia' costituite alla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto e in
          possesso  dei  requisiti  previsti  dal   comma   2,   sono
          considerate  start-up  innovative  ai  fini  del   presente
          decreto se depositano presso l'Ufficio del  registro  delle
          imprese, di  cui  all'art.  2188  del  codice  civile,  una
          dichiarazione sottoscritta dal  rappresentante  legale  che
          attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2.  In
          tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione  trova
          applicazione per un periodo di quattro anni dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  se  la  start-up
          innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti,
          di tre anni, se  e'  stata  costituita  entro  i  tre  anni
          precedenti, e di due anni, se e' stata costituita  entro  i
          quattro anni precedenti. 
              4. Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  start-up  a
          vocazione sociale le start-up innovative di cui ai commi  2
          e 3 che operano  in  via  esclusiva  nei  settori  indicati
          all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006,
          n. 155. 
              5.  Ai  fini  del  presente  decreto,  l'incubatore  di
          start-up innovative certificato,  di  seguito:  «incubatore
          certificato» e' una societa' di capitali, costituita  anche
          in  forma  cooperativa,  di  diritto  italiano  ovvero  una
          Societas Europaea, residente in Italia ai  sensi  dell'art.
          73 del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita  e
          lo sviluppo di start-up innovative ed e'  in  possesso  dei
          seguenti requisiti: 
              a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad
          accogliere start-up innovative, quali spazi  riservati  per
          poter installare attrezzature di prova,  test,  verifica  o
          ricerca; 
              b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle
          start-up innovative, quali  sistemi  di  accesso  in  banda
          ultralarga alla rete internet,  sale  riunioni,  macchinari
          per test, prove o prototipi; 
              c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta
          competenza in materia di  impresa  e  innovazione  e  ha  a
          disposizione  una  struttura  tecnica   e   di   consulenza
          manageriale permanente; 
              d)  ha  regolari   rapporti   di   collaborazione   con
          universita', centri di  ricerca,  istituzioni  pubbliche  e
          partner  finanziari  che  svolgono  attivita'  e   progetti
          collegati a start-up innovative; 
              e) ha adeguata e comprovata  esperienza  nell'attivita'
          di sostegno a start-up innovative, la  cui  sussistenza  e'
          valutata ai sensi del comma 7. 
              6. Il possesso dei requisiti di cui  alle  lettere  a),
          b), c), d) del comma 5 e'  autocertificato  dall'incubatore
          di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta
          dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione  alla
          sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
          8, sulla base di indicatori e relativi  valori  minimi  che
          sono stabiliti con decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico da  adottarsi  entro  60  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
              7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del
          comma 5  e'  autocertificato  dall'incubatore  di  start-up
          innovative,   mediante   dichiarazione   sottoscritta   dal
          rappresentante legale presentata al registro delle imprese,
          sulla base di valori minimi  individuati  con  il  medesimo
          decreto del Ministero dello sviluppo economico  di  cui  al
          comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori: 
              a) numero di candidature di  progetti  di  costituzione
          e/o incubazione di start-up innovative ricevute e  valutate
          nel corso dell'anno; 
              b) numero di start-up  innovative  avviate  e  ospitate
          nell'anno; 
              c) numero di start-up innovative uscite nell'anno; 
              d) numero  complessivo  di  collaboratori  e  personale
          ospitato; 
              e) percentuale di  variazione  del  numero  complessivo
          degli occupati rispetto all'anno, precedente; 
              f) tasso di crescita media del valore della  produzione
          delle start-up innovative incubate; 
              g) capitali di rischio ovvero  finanziamenti,  messi  a
          disposizione  dall'Unione  europea,  dallo  Stato  e  dalle
          regioni,  raccolti  a  favore  delle  start-up   innovative
          incubate; 
              h)  numero  di  brevetti  registrati   dalle   start-up
          innovative incubate, tenendo  conto  del  relativo  settore
          merceologico di appartenenza. 
              8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e  3  e
          per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere
          di  commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura
          istituiscono una apposita  sezione  speciale  del  registro
          delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, a cui
          la start-up innovativa e  l'incubatore  certificato  devono
          essere  iscritti  al  fine  di  poter   beneficiare   della
          disciplina della presente sezione. 
              9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione  speciale  del
          registro delle imprese di cui al comma  8,  la  sussistenza
          dei  requisiti   per   l'identificazione   della   start-up
          innovativa   e   dell'incubatore   certificato    di    cui
          rispettivamente al comma  2  e  al  comma  5  e'  attestata
          mediante apposita autocertificazione  prodotta  dal  legale
          rappresentante e depositata presso l'ufficio  del  registro
          delle imprese. 
              10. La sezione speciale del registro delle  imprese  di
          cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della
          normativa  sulla   tutela   dei   dati   personali,   delle
          informazioni  relative,   per   la   start-up   innovativa:
          all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci  fondatori  e
          agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con  gli
          altri attori della filiera quali incubatori o  investitori;
          per    gli    incubatori    certificati:    all'anagrafica,
          all'attivita' svolta, al bilancio, cosi' come ai  requisiti
          previsti al comma 5. 
              11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up
          innovativa, e 13, per l'incubatore certificato,  sono  rese
          disponibili,   assicurando   la   massima   trasparenza   e
          accessibilita',  per   via   telematica   o   su   supporto
          informatico in formato tabellare  gestibile  da  motori  di
          ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
          gratuita da parte di soggetti terzi.  Le  imprese  start-up
          innovative  e   gli   incubatori   certificati   assicurano
          l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home
          page del proprio sito Internet. 
              12. La start-up innovativa e' automaticamente  iscritta
          alla sezione speciale del registro delle imprese di cui  al
          comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della
          domanda in  formato  elettronico,  contenente  le  seguenti
          informazioni: 
              a) data e luogo di costituzione, nome e  indirizzo  del
          notaio; 
              b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
              c) oggetto sociale; 
              d) breve descrizione  dell'attivita'  svolta,  comprese
          l'attivita' e le spese in ricerca e sviluppo; 
              e)  elenco  dei  soci,  con  trasparenza   rispetto   a
          fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicita'; 
              f) elenco delle societa' partecipate; 
              g) indicazione dei titoli di studio e delle  esperienze
          professionali dei soci e del  personale  che  lavora  nella
          start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; 
              h)    indicazione    dell'esistenza    di     relazioni
          professionali,  di   collaborazione   o   commerciali   con
          incubatori   certificati,   investitori   istituzionali   e
          professionali, universita' e centri di ricerca; 
              i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
              l)  elenco  dei  diritti  di  privativa  su  proprieta'
          industriale e intellettuale. 
              13.   L'incubatore   certificato   e'   automaticamente
          iscritto alla sezione speciale del registro  delle  imprese
          di  cui  al  comma  8,  a  seguito  della  compilazione   e
          presentazione  della  domanda   in   formato   elettronico,
          contenente le seguenti informazioni recanti i valori  degli
          indicatori,  di  cui   ai   commi   6   e   7,   conseguiti
          dall'incubatore certificato alla data di iscrizione: 
              a) data e luogo di costituzione, nome e  indirizzo  del
          notaio; 
              b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
              c) oggetto sociale; 
              d) breve descrizione dell'attivita' svolta; 
              e) elenco delle strutture  e  attrezzature  disponibili
          per lo svolgimento della propria attivita'; 
              f)  indicazione  delle  esperienze  professionali   del
          personale che amministra e dirige l'incubatore certificato,
          esclusi eventuali dati sensibili; 
              g) indicazione  dell'esistenza  di  collaborazioni  con
          universita' e centri di ricerca,  istituzioni  pubbliche  e
          partner finanziari; 
              h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attivita'
          di sostegno a start-up innovative. 
              14. Le informazioni di cui ai commi  12  e  13  debbono
          essere aggiornate con cadenza non superiore a  sei  mesi  e
          sono sottoposte al regime di pubblicita' di  cui  al  comma
          10. 
              15. Entro 30 giorni dall'approvazione  del  bilancio  e
          comunque  entro  sei  mesi  dalla   chiusura   di   ciascun
          esercizio,  il   rappresentante   legale   della   start-up
          innovativa  o  dell'incubatore   certificato   attesta   il
          mantenimento   del   possesso   dei   requisiti    previsti
          rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e  deposita  tale
          dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. 
              16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di  cui
          ai commi 2  e  5  la  start-up  innovativa  o  l'incubatore
          certificato  sono  cancellati   d'ufficio   dalla   sezione
          speciale del registro delle  imprese  di  cui  al  presente
          articolo, permanendo l'iscrizione  alla  sezione  ordinaria
          del registro delle imprese.  Ai  fini  di  cui  al  periodo
          precedente, alla perdita dei  requisiti  e'  equiparato  il
          mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. Si
          applica  l'art.  3  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 23 luglio 2004, n. 247. 
              17. Le Camere di commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura, provvedono alle attivita' di cui  al  presente
          articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie,  umane  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente." 
              - Il testo dell'art. 29 del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012,  n.  221,  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              "Art.  29  (Incentivi  all'investimento   in   start-up
          innovative). - 1. Per gli anni 2013,  2014,  2015  e  2016,
          all'imposta lorda sul  reddito  delle  persone  fisiche  si
          detrae  un  importo  pari  al  19  per  cento  della  somma
          investita dal contribuente nel capitale sociale  di  una  o
          piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite
          di organismi di investimento collettivo del  risparmio  che
          investano prevalentemente in start-up innovative. 
              2. Ai fini di tale verifica, non si tiene  conto  delle
          altre detrazioni eventualmente spettanti  al  contribuente.
          L'ammontare, in  tutto  o  in  parte,  non  detraibile  nel
          periodo d'imposta di riferimento  puo'  essere  portato  in
          detrazione dall'imposta sul reddito delle  persone  fisiche
          nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. 
              3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma
          1,  non  puo'  eccedere,  in  ciascun  periodo   d'imposta,
          l'importo di euro  500.000  e  deve  essere  mantenuto  per
          almeno due  anni;  l'eventuale  cessione,  anche  parziale,
          dell'investimento  prima  del  decorso  di  tale   termine,
          comporta la decadenza dal  beneficio  e  l'obbligo  per  il
          contribuente di restituire l'importo  detratto,  unitamente
          agli interessi legali. 
              4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, non
          concorre alla formazione del reddito dei  soggetti  passivi
          dell'imposta sul reddito delle societa', diversi da imprese
          start-up innovative, il 20 per cento della somma  investita
          nel capitale sociale di  una  o  piu'  start-up  innovative
          direttamente  ovvero  per  il  tramite  di   organismi   di
          investimento collettivo del risparmio o altre societa'  che
          investano prevalentemente in start-up innovative. 
              5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma
          4  non  puo'  eccedere,  in  ciascun   periodo   d'imposta,
          l'importo di euro 1.800.000 e  deve  essere  mantenuto  per
          almeno due  anni.  L'eventuale  cessione,  anche  parziale,
          dell'investimento  prima  del  decorso  di  tale   termine,
          comporta la  decadenza  dal  beneficio  ed  il  recupero  a
          tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi
          legali. 
              6.  Gli  organismi  di  investimento   collettivo   del
          risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in
          imprese     start-up     innovative     non     beneficiano
          dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5. 
              7. Per le  start-up  a  vocazione  sociale  cosi'  come
          definite all'art.  25,  comma  4  e  per  le  start-up  che
          sviluppano e  commercializzano  esclusivamente  prodotti  o
          servizi innovativi ad alto  valore  tecnologico  in  ambito
          energetico la detrazione di cui al comma 1 e'  pari  al  25
          per cento della somma investita e la deduzione  di  cui  al
          comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita. 
              8. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto,  sono  individuate  le  modalita'  di
          attuazione  delle  agevolazioni   previste   dal   presente
          articolo. 
              9. L'efficacia della disposizione del presente articolo
          e' subordinata, ai sensi dell'art. 108,  paragrafo  3,  del
          Trattato    sul    funzionamento    dell'Unione    europea,
          all'autorizzazione della Commissione europea , richiesta  a
          cura del Ministero dello sviluppo economico." 
              - Il testo dell'art.  38,  comma  3,  lettera  d),  del
          decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  79,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e'  il
          seguente: 
              "Art. 38 (Disposizioni finanziarie). - (omissis) 
              3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  agli
          articoli 1, 2, comma 6, 14, comma 1, 26, 27, 29, 32  e  34,
          comma 20, pari complessivamente a 334,52  milioni  di  euro
          per l'anno 2013, 246,72 milioni di euro  per  l'anno  2014,
          217,82 milioni di euro per l'anno 2015, 217,67  milioni  di
          euro per l'anno 2016, 180,77 milioni di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2017, che aumentano a 296,72 milioni di euro  per
          l'anno 2014, 287,82 milioni  di  euro  per  l'anno  2015  e
          227,67 milioni di euro  per  l'anno  2016,  ai  fini  della
          compensazione degli effetti in  termini  di  fabbisogno  ed
          indebitamento netto, si provvede: 
              a) quanto a 89,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 50,8
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con le maggiori
          entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo; 
              b) quanto a 100 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2013, con le maggiori entrate derivanti  dal  comma  2  del
          presente articolo; 
              c) quanto a 28,4 milioni di euro nell'anno 2017, con le
          maggiori entrate derivanti dall'art. 29; 
              d) quanto a 145,02 milioni di  euro  per  l'anno  2013,
          145,92 milioni di euro per l'anno 2014, 137,02  milioni  di
          euro per l'anno 2015, 76,87  milioni  di  euro  per  l'anno
          2016, 970.000 euro per l'anno 2017 e 29,37 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo delle risorse
          del fondo di cui all'art. 32 del decreto legislativo del  3
          marzo 2011, n. 28, giacenti  sul  conto  corrente  bancario
          intestato  allo  stesso  Fondo.  A  tale  fine,  la   Cassa
          conguaglio  per   il   settore   elettrico,   con   cadenza
          trimestrale, versa all'entrata del bilancio dello Stato  le
          risorse   disponibili   sul   conto   corrente   fino    al
          raggiungimento degli importi  annuali  di  cui  al  periodo
          precedente." 
              - La legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  (legge  finanziaria  2006)  -  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O. 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 3  aprile  2001,  n.
          142, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 3 (Trattamento economico del socio lavoratore). -
          1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 36 della  legge
          20 maggio 1970, n. 300, le societa' cooperative sono tenute
          a  corrispondere  al  socio   lavoratore   un   trattamento
          economico  complessivo  proporzionato  alla   quantita'   e
          qualita' del lavoro prestato e comunque  non  inferiore  ai
          minimi   previsti,   per   prestazioni   analoghe,    dalla
          contrattazione collettiva nazionale  del  settore  o  della
          categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro  diversi
          da quello subordinato, in assenza di  contratti  o  accordi
          collettivi  specifici,  ai  compensi  medi   in   uso   per
          prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. 
              2.  Trattamenti  economici  ulteriori  possono   essere
          deliberati dall'assemblea e possono essere erogati: 
              a) a titolo di maggiorazione  retributiva,  secondo  le
          modalita' stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art.
          2; 
              b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a
          titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento
          dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e
          alla lettera a), mediante integrazioni  delle  retribuzioni
          medesime, mediante aumento gratuito  del  capitale  sociale
          sottoscritto e  versato,  in  deroga  ai  limiti  stabiliti
          dall'art. 24 del decreto legislativo del  Capo  provvisorio
          dello Stato 14 dicembre  1947,  n.  1577,  ratificato,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2  aprile  1951,  n.  302,  e
          successive  modificazioni,  ovvero  mediante  distribuzione
          gratuita dei titoli  di  cui  all'art.  5  della  legge  31
          gennaio 1992, n. 59 (5). 
              2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al  comma  1,
          le cooperative della piccola pesca di  cui  alla  legge  13
          marzo 1958, n. 250, possono corrispondere  ai  propri  soci
          lavoratori  un  compenso  proporzionato   all'entita'   del
          pescato,  secondo  criteri  e   parametri   stabiliti   dal
          regolamento interno previsto dall'art. 6 
              2-ter. La disposizione di cui al  comma  2-bis  non  si
          applica ai soci lavoratori delle cooperative della  piccola
          pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in  presenza
          delle  condizioni  di  cui  all'art.  7,   comma   4,   del
          decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31."