Art. 12 
 
 
                    Revoca della misura cautelare 
                       ai fini della consegna 
 
  1. La misura cautelare e' sempre revocata: 
  a) se dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi  i  termini  di
cui all'articolo 714, comma 4, del codice di procedura  penale  senza
che la corte d'appello di Roma si sia pronunciata sulla richiesta  di
consegna; 
  b) se  la  corte  d'appello  di  Roma  abbia  pronunciato  sentenza
contraria alla consegna; 
  c) se e' decorso il termine indicato  nell'articolo  13,  comma  7,
senza che il Ministro della giustizia abbia emesso il decreto con cui
e' disposta la consegna; 
  d) se sono decorsi quindici giorni dalla data fissata per la  presa
in consegna da parte della Corte  penale  internazionale,  senza  che
questa sia avvenuta. Il termine per la consegna puo' essere prorogato
su richiesta della medesima  Corte,  nei  limiti  temporali  indicati
nella lettera a). 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  714  del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 714 (Misure coercitive e sequestro). - 1. In ogni
          tempo la persona della quale  e'  domandata  l'estradizione
          puo' essere sottoposta, a richiesta del ministro di  grazia
          e giustizia, a misure coercitive. Parimenti, in ogni tempo,
          puo' essere disposto, a richiesta del ministro di grazia  e
          giustizia, il sequestro del corpo del reato  e  delle  cose
          pertinenti   al   reato   per   il   quale   e'   domandata
          l'estradizione. 
              2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
          del  titolo  I  del  libro  IV,   riguardanti   le   misure
          coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli 273  e
          280, e le disposizioni del capo  III  del  titolo  III  del
          libro III. Nell'applicazione  delle  misure  coercitive  si
          tiene conto in particolare dell'esigenza di  garantire  che
          la persona della quale e' domandata l'estradizione  non  si
          sottragga all'eventuale consegna. 
              3. Le misure coercitive  e  il  sequestro  non  possono
          comunque essere disposti se vi sono  ragioni  per  ritenere
          che  non  sussistono  le  condizioni   per   una   sentenza
          favorevole all'estradizione. 
              4. Le misure coercitive sono  revocate  se  dall'inizio
          della loro esecuzione e' trascorso un  anno  senza  che  la
          corte di appello abbia pronunciato la  sentenza  favorevole
          all'estradizione ovvero, in caso di ricorso per  cassazione
          contro tale sentenza, un anno e  sei  mesi  senza  che  sia
          stato  esaurito  il  procedimento   davanti   all'autorita'
          giudiziaria. A richiesta del  procuratore  generale,  detti
          termini possono essere prorogati, anche piu' volte, per  un
          periodo complessivamente non superiore a tre  mesi,  quando
          e' necessario  procedere  ad  accertamenti  di  particolare
          complessita'. 
              5.  La  competenza  a  provvedere  a  norma  dei  commi
          precedenti appartiene alla corte di appello  o,  nel  corso
          del procedimento davanti alla  corte  di  cassazione,  alla
          corte medesima.».