Art. 3 
 
 
                Principio dell'equilibrio dei bilanci 
 
  1.  Le   amministrazioni   pubbliche   concorrono   ad   assicurare
l'equilibrio dei bilanci ai  sensi  dell'articolo  97,  primo  comma,
della Costituzione. 
  2. L'equilibrio dei  bilanci  corrisponde  all'obiettivo  di  medio
termine. 
  3.  I  documenti  di  programmazione  finanziaria  e  di   bilancio
stabiliscono, per ciascuna annualita' del periodo di  programmazione,
obiettivi  del  saldo   del   conto   consolidato,   articolati   per
sottosettori,   tali   da   assicurare   almeno   il    conseguimento
dell'obiettivo di medio termine ovvero il rispetto  del  percorso  di
avvicinamento a tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli  6  e
8. Nei medesimi documenti sono indicate le  misure  da  adottare  per
conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato. 
  4. Gli  obiettivi  di  cui  al  comma  3  possono,  in  conformita'
all'ordinamento  dell'Unione  europea,  tenere  conto  dei   riflessi
finanziari  delle  riforme  strutturali  con  un   impatto   positivo
significativo sulla sostenibilita' delle finanze pubbliche. 
  5. L'equilibrio dei bilanci si considera conseguito quando il saldo
strutturale, calcolato nel primo semestre dell'esercizio successivo a
quello al quale si riferisce,  soddisfa  almeno  una  delle  seguenti
condizioni: 
    a) risulta almeno pari  all'obiettivo  di  medio  termine  ovvero
evidenzia uno scostamento dal medesimo obiettivo inferiore  a  quello
indicato dall'articolo 8, comma 1; 
    b)  assicura  il   rispetto   del   percorso   di   avvicinamento
all'obiettivo di medio termine nei casi previsti dagli articoli 6 e 8
ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo  percorso  inferiore  a
quello indicato dall'articolo 8, comma 1. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   97   della
          Costituzione della Repubblica Italiana: 
              «Art. 97. 
              (Testo  applicabile  fino   all'esercizio   finanziario
          relativo all'anno 2013) 
              I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
          di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento  e
          la imparzialita' dell'amministrazione. 
              Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
          di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
          dei funzionari. 
              Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
          mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. 
 
                                     **** 
 
              (Testo   applicabile   a    decorrere    dall'esercizio
          finanziario relativo all'anno 2014) 
              Le   pubbliche   amministrazioni,   in   coerenza   con
          l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano  l'equilibrio
          dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico. 
              I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
          di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento  e
          la imparzialita' dell'amministrazione. 
              Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
          di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
          dei funzionari. 
              Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
          mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».